giovedì 10 dicembre 2009

DALL'AUTOLIQUIDAZIONE ALL'AUTOCONTROLLO

Qualcuno, "non ricordo più chi", disse che le rivoluzioni epocali sono
quelle silenziose, che avvengono, cioè, lentamente,
impercettibilemente, senza che nessuno se ne accorga. Il passaggio
dall'imposizione officiosa alla c.d. autoliquidazione del tributo non
è stato, però, così. Diversamente, invece, l'approdo alla
determinazione analitico aziendale: forse nessuno l'avrebbe
lucidamente constatato se non ce lo avesse fatto notare, in modo
alquanto argomentato, il Prof. Lupi. Probabilmente un qualche cosa di
simile potrebbe avvenire, con il dovuto tempo e gradualismo, per
l'autocontrollo, ossia per il verifica del rispetto degli obblighi
formali e sostanziali effettuata dallo stesso contribuente attraverso
soggetti terzi, rispetto all'Amministrazione, da questi delegati. Tale
controllo, mi pare si possa già concludere, si limiterà al "regime
giuridico del dichiarato" in quanto la lotta all'evasione sostanziale
non può che passare attraverso la progressiva consolidazione di regimi
paracatastali di determinazione del reddito, da una parte, e la
formazione, in capo al Fisco, di strutture di intelligence capaci di
approcciarsi alla fiscalità della grande impresa, anche
transnazionale, dall'altra I primi segnali di questo nuovo modo di
procedere si sono avuti con l'introduzione del visto leggero e
pesante, comunque mi pare, sino ad ora, poco gettonato, in quanto
facoltativo. Oggi, invece, con l'avvento obbligatorio della
certificazione dei crediti iva, superiori ad una certa soglia, si
richiede una qualche cosa in più al contribuente: si crea un vero e
proprio "onere" a suo carico (la cui accezione civilistica, mi sembra,
calzi perfettamente). Se egli vuole fruire del credito deve prima
certificarlo, appunto, con l'intervento di soggetti esterni che diano
alla stessa Amministrazione le garanzie sufficenti di un operato
imparziale. I profili di criticità sono diversi: dal costo di questo
servizio alle difficoltà, che così si introducono, all'effettivo
esercizio del diritto di detrazione iva (principio caro, questo, alla
Corte di Giustizia Europea). Comunque quel che qui interessa cogliere
sono i "segnali" di una eventuale futura evoluzione che potrebbe
subire il rapporto fisco - contribuente in tema di contralli, ed al
riguardo non si può fare a meno di constatare che l'Amministrazione,
di fatto, mai potrà, comunque svuotarsi del suo ruolo attivo
concretizzantesi nella, tanto cara, ai classici, "potestà
amministrativa d'imposizione". Panta rem.
Mauro Franchi

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