venerdì 12 dicembre 2008

dibattito su STUDI DI SETTORE e PROVA

fra mau
I nuovi criteri di terriotrialità.
Leggendo il Sole di ieri non si può che concludere che gli studi
sempre di più assumono una connotazione di strumento di determinazione
catastale che poco si attaglia all'accertamento propriamente detto.
Infatti, le previsioni minuziose in essi inseriti stridono, non poco,
con il loro utilizzo, equo, in sede di contraddittorio: sempre di più
viene sminuita la discrezionalità dell'ufficio.
...Non è questa la strada giusta.
E poi, non gioco dei grandi numeri...fra arretramenti ed avanzamenti
territoriali mi pare che la quadratura del cerchio sia al rialzo.

the planer
Allora se vogliamo dirla tutta lo strumento è un po' quello della
catastalizzazione del reddito.....riduciamo le sanzioni sproporzionate
e parliamone ancora.....
E' un problema di metodo e motivazione dello strumento: dicesi
accertatore colui che fa lo stimatore...... è una professione nuova,
che richiede una cultura di indagine fatta sull'analisi degli indizi
di capacità economica esposti dal contribuente e confrontati con i
dati contabili e non a disposizione.
Manca la cultura della stima perchè si pensa che la partita doppia sia
la base della misurazione della capacità. Ciò è corretto ma elude un
aspetto non meno importante: prevede che l'autodeterminazione sia
fatta dal buon padre di famiglia, che si comporta seconde le
regole....
L'autodeterminazione della capacità contributiva è una prerogativa dei
soggetti che sono dimensionalmente costretti ad operare in un certo
modo e non solo per ragioni fiscali (anzi per tutt'altre)....
Nei soggetti medio piccoli è una pia illusione....
Nella sfera che ci interessa non siamo molto distanti.....se
l'evasione è sui ricavi, mediamente per chi non lavoro per sostituti
che hanno interesse alla regolarità contabile, è ovvio che debbo avere
o delle forme di catastalizzazione senza controllo o un controllo
diffuso che non può essere analitico....
anche perchè se si lavora sulla sanzione, mea opinio, rende meno
probabile il contenzioso e valorizzo il contraddittorio
procedimentalizzando ulteriormente l'accertamento parametrico
incentrando il tutto sul contraddittorio....
Avere poi interlocutori nell'A.F. ma anche a livello di professionisti
in grado di interfacciarsi su questo necessita di un percorso che DEVE
ESSERE CONGIUNTO....

leda rita corrado:
Avete letto la sentenza 2816/2008 della Cassazione sui parametri ...
Cosa ne pensate?
Sto tentando di spacchettarla, anche alla luce della precedente
17229/2006 sugli studi (stesso relatore, Meloncelli).
Quello che meno mi convince è il passaggio presunzioni semplici >
"inversione" dell'onere della prova sul contribuente.
Mah.. sarà perché non ho alcuna preparazione nelle materie giuridiche,
però però..


fra mau
...mah! le riflessioni su cui mi sono spremuto io sono le seguenti:
le presunzioni semplici possono essere qualificate o non qualificate
(le circ. min, mi sembra, e tanto meno i commenti sulla stampa
divulgativa, mai hanno posto in evidenza tale ovvietà.
Inoltre: ex. art. 2729 c.c. solo quelle dotate dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza possono fondare la decisione del
giudice, eventualmente, il quale le valuta, però, sempre il suo
prudente apprezzamento secondo l'art. 116 cpc.
Se la presunzione non ha tali requisiti essa degrada a semplicissima o
mero indizio di per se non in grado di fondare la decisione.
Gli studi, anche secondo la circ. 5/08, sibillina ed ambigua nella
parte dove dice che, a parte gli sperimentali, sono presunzioni
semplici con inversione onere della prova, dice, contraddicendosi, che
occorre la corroborazione del contraddittorio per ritagliare l'abito
sul contribuente.
Insomma gli studi da inerti output statistici vanno attivati e
validati in concreto sul contribuente...e qui ritorno a bomba sulla
loro natura spuria e sincretistica: sono strumento di determinazione
catastale o d'accertamento?...ragioniamo su ciò de iure condendo, cioè
senza essere condizionati dalla loro attuale collocoazione normativa.

leda rita corrado
con l'espressione "presunzione semplice" la Corte ha voluto
dire "il collegamento dal fatto noto A al fatto noto B proposto
dall'ufficio è ragionevole", almeno a questo stadio conoscitivo.
Usando parametri e contraddittorio, l'ufficio ha condotto una
istruttoria diligente e ha posto in essere una inferenza ragionevole
nell'avviso di accertamento.
La parola passa al contribuente (comunque), il quale tenterà di negare
l'esistenza del fatto noto A, smontare la inferenza oppure metterà sul
tavolo nuove carte.
E via di seguito, nella normale (suppongo) dialettica del processo
tributario.
Palla al centro.
Tocca al giudice (semplifico, tralasciando le problematiche relative
ai suoi poteri, ecc. ecc.), il quale valuterà la persuasività dei
ragionamenti delle parti e deciderà.
Ora quello che non capisco è l'uso della espressione "inversione
dell'onere della prova".
Cosa diavolo c'è da invertire?
Ieri sera ne parlavo con un processualcivista (veramente lui parlava,
mentre io tentavo solo di ascoltare, ma mi son persa tra una Allorio e
l'altro), il quale trovava il passaggio della motivazione di
Meloncelli corretto.

the planer
Se formo un atto e te lo mando, aldilà del contenuto, invitandoti al
contraddittorio (poniamo prima nella procedura di accertamento da
studio) e ti dico non sei congruo e coerente per questo motivo per
quest'altro, oppure non ti dico nulla ma solo che non sei congruo e
coerente....come contribuente allora io mi presento e dico a te
funzionario: le tue ragioni non sono corrette perchè etc...oppure
guarda che il tuo atto non è motivato non capisco perchè mi
accerti....se io non mi presento, rifiuto contraddittorio, oppure
vengo e ti dico non ho nulla da dire....è ovvio che l'ufficio possa
emettere l'atto ed il giudizio impugnatorio sarà strutturato con
argomentazioni del contribuente che dovranno evidenziare vizi di
forma, di procedura ma anche di merito dell'atto al fine di ridurre la
pretesa o annullarla....impugnazione-merito.....
La Cassazione focalizza proprio l'attenzione sul contraddittorio
perchè nel processo tributario, come il civile, il giudice può trarre
argomenti di prova anche dal comportamento delle parti durante il
processo ex art. 116 (Il giudice puo' desumere argomenti di prova
dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente,
dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha
ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel
processo). Essendo il processo tributario un processo di impugnazione
è ovvio che il comportamento dell'attore, in senso processuale, cioé
del contribuente, si rifletta anche su quello che dice avendo egli
incardinato il giudizio

leda rita corrado
Condivido, ma il punto che non mi è chiaro è un altro.
Sono proprio una ignorante testona: continuo a non capire perché
abbiano usato l'espressione "inversione dell'onere della prova".
Diciamo che mi sembra pleonastica..

fra mau
...vedi Leda, dopo alcune dissertazioni in questo forum mi sono
abbastanza convinto che l'utilizzo di strumenti presuntivi quali gli
studi, renda il nostro ordinamento tributario spurio o sincretistico
(a natura ibrida).
Gli studi sono oggi costruiti come strumento che dovrebbe operare nel
momento sostanziale (di determinazione del reddito) e non nella fase
d'accertamento.
Essi, come ho detto in precedenza, esercitano una pressione (le
ragioni le conosciamo) notevole sul momento sostanziale che però è
normato secondo l'analiticità.
...Insomma, parafrasando dissertazioni costituzionali, stiamo andando
verso una riforma a normativa invariata.
Abbiamo anche, più o meno concordemente, concluso che la PFC di
tremontiana memoria (a prescindere da ogni giudizio politico) in se
conteneva, invece, elementi di coerenza sistemica.

(interventi di Leda Rita Corrado, The Planer e Fra Mau)

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