Qualcuno, "non ricordo più chi", disse che le rivoluzioni epocali sono
quelle silenziose, che avvengono, cioè, lentamente,
impercettibilemente, senza che nessuno se ne accorga. Il passaggio
dall'imposizione officiosa alla c.d. autoliquidazione del tributo non
è stato, però, così. Diversamente, invece, l'approdo alla
determinazione analitico aziendale: forse nessuno l'avrebbe
lucidamente constatato se non ce lo avesse fatto notare, in modo
alquanto argomentato, il Prof. Lupi. Probabilmente un qualche cosa di
simile potrebbe avvenire, con il dovuto tempo e gradualismo, per
l'autocontrollo, ossia per il verifica del rispetto degli obblighi
formali e sostanziali effettuata dallo stesso contribuente attraverso
soggetti terzi, rispetto all'Amministrazione, da questi delegati. Tale
controllo, mi pare si possa già concludere, si limiterà al "regime
giuridico del dichiarato" in quanto la lotta all'evasione sostanziale
non può che passare attraverso la progressiva consolidazione di regimi
paracatastali di determinazione del reddito, da una parte, e la
formazione, in capo al Fisco, di strutture di intelligence capaci di
approcciarsi alla fiscalità della grande impresa, anche
transnazionale, dall'altra I primi segnali di questo nuovo modo di
procedere si sono avuti con l'introduzione del visto leggero e
pesante, comunque mi pare, sino ad ora, poco gettonato, in quanto
facoltativo. Oggi, invece, con l'avvento obbligatorio della
certificazione dei crediti iva, superiori ad una certa soglia, si
richiede una qualche cosa in più al contribuente: si crea un vero e
proprio "onere" a suo carico (la cui accezione civilistica, mi sembra,
calzi perfettamente). Se egli vuole fruire del credito deve prima
certificarlo, appunto, con l'intervento di soggetti esterni che diano
alla stessa Amministrazione le garanzie sufficenti di un operato
imparziale. I profili di criticità sono diversi: dal costo di questo
servizio alle difficoltà, che così si introducono, all'effettivo
esercizio del diritto di detrazione iva (principio caro, questo, alla
Corte di Giustizia Europea). Comunque quel che qui interessa cogliere
sono i "segnali" di una eventuale futura evoluzione che potrebbe
subire il rapporto fisco - contribuente in tema di contralli, ed al
riguardo non si può fare a meno di constatare che l'Amministrazione,
di fatto, mai potrà, comunque svuotarsi del suo ruolo attivo
concretizzantesi nella, tanto cara, ai classici, "potestà
amministrativa d'imposizione". Panta rem.
Mauro Franchi
giovedì 10 dicembre 2009
RAPPORTI CON L'ESTERO: QUALI ALTRE POSSIBILI VALUTAZIONI?
La legge n. 227/1990 sul monitoraggio fiscale obbliga a compilare il
c.d. quadro W solamente le persone fisiche, gli enti non commerciali e
le società semplici. Nessun adempimento, invece, per le società di
capitali. E' probabile che il "legislatore" di allora abbia pensato
che fossero sufficenti le garanzie derivanti dalla tenuta di una
ordinata, completa e veritiera contabilità. Anche oggi, verificando il
contenuto, ad esempio, del modello UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2009, si
può rinvenire un supplemento d'informazioni, richiesto a tali
soggetti, solo nel quadro FC, avente ad oggetto i rapporti con
partecipate residenti in paradisi fiscali, cui si applica sia la
trasparenza e sia la rideterminazione del reddito secondo il TUIR. In
questi 19 anni si sarebbe potuto fare, invece, di più nella
strutturazione, per gradi, di una serie ponderata di informazioni da
richiedere alle imprese trasnazionali o comunque interessate da non
episodici rapporti con l'estero. A tal fine mi sono sembrate sensate
le proposte avanzate, proprio 20 anni fa, dal Prof. Nuzzo, il quale
auspicava il compleamento dell'informativa di bilancio (ad uso
fiscale) di questi enti. In particolare veniva proposto di indicare
non solo le aree geografiche di operatività ma anche i paesi, così
come si consigliava di richiedere report strutturari nelle
movimentazioni finanziarie da e per l'estero. Ovvio, il tutto "cum
granum salis": senza eccedere nella raccolta di informazioni. Troppi
dati diventano inutili. L'aumento delle competenze dei verificatori
avrebbe dovuto andare di pari passo con l'acquisizione di specifiche
sensibilità, sia di selezione che valutative. Insomma, l'introduzione
di un apposito quadro W, diciamo, ad appannaggio delle società
commerciali e di capitale in particolare. In ultimo, vale la pena
ricordare che l'attuale informativa civilistica di bilancio, già
scarna per le esigenze conoscitive dei soci e dei terzi creditori
appare in modo chiaro ed intuitivo insufficente e non aderente allo
scopo specifico d'indagine fiscale che si muove da altri presupposti
ed ha altre finalità.
Mauro Franchi
c.d. quadro W solamente le persone fisiche, gli enti non commerciali e
le società semplici. Nessun adempimento, invece, per le società di
capitali. E' probabile che il "legislatore" di allora abbia pensato
che fossero sufficenti le garanzie derivanti dalla tenuta di una
ordinata, completa e veritiera contabilità. Anche oggi, verificando il
contenuto, ad esempio, del modello UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2009, si
può rinvenire un supplemento d'informazioni, richiesto a tali
soggetti, solo nel quadro FC, avente ad oggetto i rapporti con
partecipate residenti in paradisi fiscali, cui si applica sia la
trasparenza e sia la rideterminazione del reddito secondo il TUIR. In
questi 19 anni si sarebbe potuto fare, invece, di più nella
strutturazione, per gradi, di una serie ponderata di informazioni da
richiedere alle imprese trasnazionali o comunque interessate da non
episodici rapporti con l'estero. A tal fine mi sono sembrate sensate
le proposte avanzate, proprio 20 anni fa, dal Prof. Nuzzo, il quale
auspicava il compleamento dell'informativa di bilancio (ad uso
fiscale) di questi enti. In particolare veniva proposto di indicare
non solo le aree geografiche di operatività ma anche i paesi, così
come si consigliava di richiedere report strutturari nelle
movimentazioni finanziarie da e per l'estero. Ovvio, il tutto "cum
granum salis": senza eccedere nella raccolta di informazioni. Troppi
dati diventano inutili. L'aumento delle competenze dei verificatori
avrebbe dovuto andare di pari passo con l'acquisizione di specifiche
sensibilità, sia di selezione che valutative. Insomma, l'introduzione
di un apposito quadro W, diciamo, ad appannaggio delle società
commerciali e di capitale in particolare. In ultimo, vale la pena
ricordare che l'attuale informativa civilistica di bilancio, già
scarna per le esigenze conoscitive dei soci e dei terzi creditori
appare in modo chiaro ed intuitivo insufficente e non aderente allo
scopo specifico d'indagine fiscale che si muove da altri presupposti
ed ha altre finalità.
Mauro Franchi
DIVIDENDI NON RISCOSSI ED INTERESSI
Come spesso accade nel mentre si lavora, nel mentre si hanno fra le
mani determinate carte, sovvengono determiante tematiche viste
fuggitivamente su riviste specializzate. Ad esempio, com fa
l'Amministrazione a dire che i dividendi non riscossi fruttano
interessi? Esiste, infatti, una delibera a monte che legittima
l'erogazione al socio. Tale atto societario, quindi, costituisce il
titolo da cui sorge il diritto di credito del socio. Se costui, non
esercita il suo diritto non può di certo desumersi la volontà
concludente fra costui e la società (pensando per un attimo che esista
una certa distanza fra le due entità giuridiche), nel senso di voler
procedere alla stipula di un contratto di mutuo. Civilisticamente
sappiamo che il silenzio è insignificativo, salvo che il comportamento
concludente delle parti non sia tale da fare univocamente presumere la
conclusione di un accordo e quindi di un contratto. Il fisco, in tal
caso, non può, mi pare, giovarsi di alcuna presunzione, salvo far leva
su quelle precise, gravi e concordanti che non possono di certo esser
considerate se non con estrema prudenza in primis da parte
dell'Ufficio e poi, se del caso, da parte del giudice,il quale
dovrebbe rispedire al mittente la diversa conclusione eventualmente
tratta in sede di un probabile frettoloso confezionamento dell'avviso
di accertamento.
Mauro Franchi
mani determinate carte, sovvengono determiante tematiche viste
fuggitivamente su riviste specializzate. Ad esempio, com fa
l'Amministrazione a dire che i dividendi non riscossi fruttano
interessi? Esiste, infatti, una delibera a monte che legittima
l'erogazione al socio. Tale atto societario, quindi, costituisce il
titolo da cui sorge il diritto di credito del socio. Se costui, non
esercita il suo diritto non può di certo desumersi la volontà
concludente fra costui e la società (pensando per un attimo che esista
una certa distanza fra le due entità giuridiche), nel senso di voler
procedere alla stipula di un contratto di mutuo. Civilisticamente
sappiamo che il silenzio è insignificativo, salvo che il comportamento
concludente delle parti non sia tale da fare univocamente presumere la
conclusione di un accordo e quindi di un contratto. Il fisco, in tal
caso, non può, mi pare, giovarsi di alcuna presunzione, salvo far leva
su quelle precise, gravi e concordanti che non possono di certo esser
considerate se non con estrema prudenza in primis da parte
dell'Ufficio e poi, se del caso, da parte del giudice,il quale
dovrebbe rispedire al mittente la diversa conclusione eventualmente
tratta in sede di un probabile frettoloso confezionamento dell'avviso
di accertamento.
Mauro Franchi
ENTI ASSOCIATIVI FRA SOSTANZA E FORMA
L'art. 30, al comma 1 del d.l. 185/08, fra laltro, recita:"i
corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148...non sono
imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei
REQUISITI QUALIFICANTI previsti dalla normativa tributaria e che
trasmettano per via telematica..."
Oggi è venuto nel mio studio un vecchio cliente che da una decina di
anni ha cessato la propria attività e da pochi mesi è presidente di un
CIRCOLO ANZIANI. Mi porta lo statuto, è del 1987, non registrato,
hanno il codice fiscale, ma i REQUISITI (FORMALI) QUALIFICANTI non ci
sono. Non hanno scritto, cioè, sullo statuto le clausoline di cui
all'art. 148 ed il foglio di carta, come detto, non è nemmeno
registrato. E' un problema, gli dico. Mi guarda perplesso e vedo che
non sa interpretare bene quello che gli dico. Penso dentro di me a
quella decina di anziani che si ritrovano tutti i pomeriggi al circolo
per giocare a carte. In effetti non so che pesci pigliare: dovrebbero
inviare il modello EAS ma il cod.fisc. è vecchio e non possono
indicare gli estremi di registrazione dell'atto perchè inesistenti. Il
rischio di autodenuncia è elevato. Al contempo se non inviano il
modellino li beccano comunque, visto che il cod. fiscale esiste. Sto
riflettendo, in queste ore come cavare le castagne dal fuoco. Ma non
posso fare a meno di pensare, confesso con molta rabbia, al NIGHT
CLUB, che è ad un Km da qua e che sicuramente è un'associazione
incastonata nell'inneffabile art. 148 e che avrà tutte le carte in
regola per continuare alla grande la sua benemerita attività
associativa!!
Mauro Franchi
corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148...non sono
imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei
REQUISITI QUALIFICANTI previsti dalla normativa tributaria e che
trasmettano per via telematica..."
Oggi è venuto nel mio studio un vecchio cliente che da una decina di
anni ha cessato la propria attività e da pochi mesi è presidente di un
CIRCOLO ANZIANI. Mi porta lo statuto, è del 1987, non registrato,
hanno il codice fiscale, ma i REQUISITI (FORMALI) QUALIFICANTI non ci
sono. Non hanno scritto, cioè, sullo statuto le clausoline di cui
all'art. 148 ed il foglio di carta, come detto, non è nemmeno
registrato. E' un problema, gli dico. Mi guarda perplesso e vedo che
non sa interpretare bene quello che gli dico. Penso dentro di me a
quella decina di anziani che si ritrovano tutti i pomeriggi al circolo
per giocare a carte. In effetti non so che pesci pigliare: dovrebbero
inviare il modello EAS ma il cod.fisc. è vecchio e non possono
indicare gli estremi di registrazione dell'atto perchè inesistenti. Il
rischio di autodenuncia è elevato. Al contempo se non inviano il
modellino li beccano comunque, visto che il cod. fiscale esiste. Sto
riflettendo, in queste ore come cavare le castagne dal fuoco. Ma non
posso fare a meno di pensare, confesso con molta rabbia, al NIGHT
CLUB, che è ad un Km da qua e che sicuramente è un'associazione
incastonata nell'inneffabile art. 148 e che avrà tutte le carte in
regola per continuare alla grande la sua benemerita attività
associativa!!
Mauro Franchi
IL MANCATO INVIO DEL MODELLO EAS FA PERDERE LA DECOMERCIALIZZAZIONE?
Mi domando se l’ommissione dell’invio del modello EAS, comporterà
veramente la decadenza dai benefici di cui all’art. 148 TUIR, data per
scontata l’effettiva sussistenza dei requisiti. La forma, in questo
caso, prevarrebbe sulla sostanza. La norma, è vero, pone, quale
ulteriore condizione, per rimanere nella c.d. decomercializzazione,
l’onere dell’invio della comunicazione, ma, mi pare di poter dire che,
sottoposta ad un “attento” vaglio di costituzionalità, tale
disposizione non può reggere. Altrimenti sarebbe come dire: mi
comunichi di che sesso sei, se non lo fai allora sei, per forza di
cose, maschio, anche, se in realtà, sei femmina. Insomma, mi pare che
un’interpretazione ragionevole della norma sia quella di ammettere
sempre la prova contraria, e con una certa larghezza, da parte
dell’Ente.
Mauro Franchi
veramente la decadenza dai benefici di cui all’art. 148 TUIR, data per
scontata l’effettiva sussistenza dei requisiti. La forma, in questo
caso, prevarrebbe sulla sostanza. La norma, è vero, pone, quale
ulteriore condizione, per rimanere nella c.d. decomercializzazione,
l’onere dell’invio della comunicazione, ma, mi pare di poter dire che,
sottoposta ad un “attento” vaglio di costituzionalità, tale
disposizione non può reggere. Altrimenti sarebbe come dire: mi
comunichi di che sesso sei, se non lo fai allora sei, per forza di
cose, maschio, anche, se in realtà, sei femmina. Insomma, mi pare che
un’interpretazione ragionevole della norma sia quella di ammettere
sempre la prova contraria, e con una certa larghezza, da parte
dell’Ente.
Mauro Franchi
FISCALITA' DI MASSA E PONDERAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI
Penso che nella gestione dei grandi numeri non sia possibile giungere
a delle ponderazioni personalizzate effettive se non in modo alquanto
episodico e, quindi, statisticamente poco significativo. Le banche
dati, già esistenti fra l'altro, della SOGEI, che assommano le
informazioni più varie, fra cui in particolare: dati contabili,
investimenti, disinvestimenti immobiliari, finanziamenti stipulati con
atto pubblico, spese per oneri deducibili, possesso di beni mobili
registrati, andrebbero integrate, in modo effettivo, con altri dati,
già on line in capo all'amministrazione, quali assicurazioni,
monitoraggio valutario, anagrafica conti bancari, anche se, per
quest'ultima, il dato fa solo potenzialmente parte dell'amplissima
base dati teorica a disposizione dell'amministrazione. E' ovvio che
avere troppe informazioni è come non averne nessuna, lo sa bene,
questo, chi si occupa di organizzazione. Daltra parte non occorre
confondere i concetti: un conto è avere un ampio bacino d'informazioni
da cui attingere, un altro, invece, è avere davanti un cruscotto di
informazioni previamente estrapolate, con un criterio guida, dalla
base dati di riferimento. Il passaggio delicato è questo, saper
estrapolare il dato significativo per quelle posizioni che
significativamente vanno valutate, tenendo presente che se è pur vero
che l'incrocio di dati può far emergere una posizione apparentemente
anonima, ancor più profiquo potrebbe essere il "metter relativamente"
da parte quelle posizioni che posso catastizzare per concentrare,
invece, l'analisi d'intelligence su specifiche situazioni ritenute
teoricamente più a rischio. Come insegna il Prof. Lupi, le analisi sul
patrimionio, inteso in senso lato, sono alquanto complesse perchè la
relazione del medesimo con la sua fonte può facilmente perdersi, sia a
causa del tempo e sia a causa delle modificazioni soggettive relative
alla sua imputazione o titolarità (vere, simulate o interposte che
siano). Perciò un trattamento informatizzato di miliardi di dati può
essere ed è senz'altro utile ed indispensabile ma a patto che non si
allinei su una gestione della fiscalità di massa che porta a spalmare
le informazioni, in modo piatto e quindi finalisticamente inutilmente,
su milioni di contribuenti.
Mauro Franchi
a delle ponderazioni personalizzate effettive se non in modo alquanto
episodico e, quindi, statisticamente poco significativo. Le banche
dati, già esistenti fra l'altro, della SOGEI, che assommano le
informazioni più varie, fra cui in particolare: dati contabili,
investimenti, disinvestimenti immobiliari, finanziamenti stipulati con
atto pubblico, spese per oneri deducibili, possesso di beni mobili
registrati, andrebbero integrate, in modo effettivo, con altri dati,
già on line in capo all'amministrazione, quali assicurazioni,
monitoraggio valutario, anagrafica conti bancari, anche se, per
quest'ultima, il dato fa solo potenzialmente parte dell'amplissima
base dati teorica a disposizione dell'amministrazione. E' ovvio che
avere troppe informazioni è come non averne nessuna, lo sa bene,
questo, chi si occupa di organizzazione. Daltra parte non occorre
confondere i concetti: un conto è avere un ampio bacino d'informazioni
da cui attingere, un altro, invece, è avere davanti un cruscotto di
informazioni previamente estrapolate, con un criterio guida, dalla
base dati di riferimento. Il passaggio delicato è questo, saper
estrapolare il dato significativo per quelle posizioni che
significativamente vanno valutate, tenendo presente che se è pur vero
che l'incrocio di dati può far emergere una posizione apparentemente
anonima, ancor più profiquo potrebbe essere il "metter relativamente"
da parte quelle posizioni che posso catastizzare per concentrare,
invece, l'analisi d'intelligence su specifiche situazioni ritenute
teoricamente più a rischio. Come insegna il Prof. Lupi, le analisi sul
patrimionio, inteso in senso lato, sono alquanto complesse perchè la
relazione del medesimo con la sua fonte può facilmente perdersi, sia a
causa del tempo e sia a causa delle modificazioni soggettive relative
alla sua imputazione o titolarità (vere, simulate o interposte che
siano). Perciò un trattamento informatizzato di miliardi di dati può
essere ed è senz'altro utile ed indispensabile ma a patto che non si
allinei su una gestione della fiscalità di massa che porta a spalmare
le informazioni, in modo piatto e quindi finalisticamente inutilmente,
su milioni di contribuenti.
Mauro Franchi
VA RIPENSATA LA LOGICA DICHIARATIVA?
Il Prof. Raffaello Lupi, sul sito della FONDAZIONE STUDI TRIBUTARI, ha affrontato,
incisivamente, il tema relativo ad una possibile riforma della
dichiarazione, che potete leggere al seguente link:
http://www.fondazionestuditributari.com/index.php?option=com_content&...
Questo intervento mi ha sollecitato le seguenti riflessioni:
I dati che annualmente la dichiarazione richiedere di ripetere,
inutilmente, sono minimali, tutto il resto, invece, rappresenta
informazioni nuove, principlamente contabili. Ovvio che se per il 95%
dei contribuenti italiani, di fatto, si è capito che la contabilità
non serve a misurare la loro capacità economica, la quale potrebbe
essere più efficacemente determinata guardando alle loro
caratteristiche strutturali, allora converrebbe abbandonare il sistema
di dichiarazione, per come oggi è concepita sui redditi d'impresa e
lavoro autonomo, per istituire, come dice il Prof. Lupi, una sorta di
archivio informatico aperto sulle caratteristiche, appunto,
strutturali. Tutto ciò andrebbe, però, attuato a seguito di una previa
riforma, seria, dei criteri di determinazione del reddito dei piccoli,
che anzichè impastoiarsi sul versante della prova, dovrebbe, come
altrove, diventare metodo di determinazione del reddito. Gli strumenti
per fare questo ci sono, ed anche collaudati, manca la volontà
politica. Il tutoraggio, istituto, mi pare di derivazione anglosassone
(nato, quindi, in un contesto molto differente dal nostro), andrebbe
applicato, veramente, alla grande impresa e non solo, quindi, scritto
sulla carta, come periodicamente, invece, avviene. Diversamente,
pensare ad una riforma della dichiarazione a disciplina sostanziale
invariata, visti i grandi numeri che, comunque, renderebbero sempre
perdente l'amministrazione, porterebbe, probabilmente, ad un nulla di
fatto.
Mauro Franchi
incisivamente, il tema relativo ad una possibile riforma della
dichiarazione, che potete leggere al seguente link:
http://www.fondazionestuditributari.com/index.php?option=com_content&...
Questo intervento mi ha sollecitato le seguenti riflessioni:
I dati che annualmente la dichiarazione richiedere di ripetere,
inutilmente, sono minimali, tutto il resto, invece, rappresenta
informazioni nuove, principlamente contabili. Ovvio che se per il 95%
dei contribuenti italiani, di fatto, si è capito che la contabilità
non serve a misurare la loro capacità economica, la quale potrebbe
essere più efficacemente determinata guardando alle loro
caratteristiche strutturali, allora converrebbe abbandonare il sistema
di dichiarazione, per come oggi è concepita sui redditi d'impresa e
lavoro autonomo, per istituire, come dice il Prof. Lupi, una sorta di
archivio informatico aperto sulle caratteristiche, appunto,
strutturali. Tutto ciò andrebbe, però, attuato a seguito di una previa
riforma, seria, dei criteri di determinazione del reddito dei piccoli,
che anzichè impastoiarsi sul versante della prova, dovrebbe, come
altrove, diventare metodo di determinazione del reddito. Gli strumenti
per fare questo ci sono, ed anche collaudati, manca la volontà
politica. Il tutoraggio, istituto, mi pare di derivazione anglosassone
(nato, quindi, in un contesto molto differente dal nostro), andrebbe
applicato, veramente, alla grande impresa e non solo, quindi, scritto
sulla carta, come periodicamente, invece, avviene. Diversamente,
pensare ad una riforma della dichiarazione a disciplina sostanziale
invariata, visti i grandi numeri che, comunque, renderebbero sempre
perdente l'amministrazione, porterebbe, probabilmente, ad un nulla di
fatto.
Mauro Franchi
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