giovedì 15 gennaio 2009

Ancora sul concetto di ANTIECONOMICITA'

Sull'antieconomicità è uscito un articolo su CT 4/2009 di Raffaello.


Nuovamente si ribadisce la necessità di ricondurre l'argomentazione
dell'antieconomicità come osservazione dell'AF rispetto alla _situazione
di fatto_ accertata (_giudizio di fatto_), tanto più pregnante quando
accompagnata da ulteriori elementi che rafforzino la convinzione
dell'assenza di riscontro tra quanto risulta nella documentazione
contabile, che costituisce uno specchio sostanzialmente per la fiscalità
analitica, e la situazione di fatto riscontrata.
Forse nell'articolo non emerge, ma se ne era già parlato in Dialoghi,
che normalmente l'antieconomicità può verificarsi laddove la
controparte, che sopporta un costo, non abbia un interesse a far
emergere quanto corrisposto - ciò che si verifica normalmente alla fine
della filiera produttiva, cioé con l'immissione al consumo del prodotto
e del servizio.
In questo caso, non trovando applicazione il principio di simmetria, è
assai facile che tale ipotesi si realizzi.


Certamente, come ancora accade, non può essere usata l'argomentazione
dell'antieconomicità per ricondurre a diversa valutazione giuridica del
fatto (es: una vendita costante sottocosto in un mercato profittevole è
un fatto anomalo, indiziario di possibile evasione ma che, per esempio,
non può condurre ad una riqualificazione del fatto come negozio misto o
addirittura una assegnazione, per applicare il valore normale previsto
per le ipotesi di assenza di controprestazione determinata nel valore).
Non tocca quindi la sfera del _giudizio di diritto_ come invece accade
per l'elusione, istituto diverso perchè opera in situazioni di mancato
realizzo del presupposto determinato da aggiramento dei principi
generali che caratterizzano l'ordinamento fiscale ed la determinazione
della capacità contributiva nella fiscalità d'impresa
(principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, divieto di
compensazione intersoggettiva, simmetria dei flussi di reddito, divieto
di doppia imposizione e quindi esenzione; divieto di commercio delle
perdite, divieto di sfruttamento delle norme pattizie contenute nei
trattati internazionali per ritrarre da ambedue gli ordinamenti risparmi
fiscali, neutralità delle operazioni straordinarie, meccanismi di
agevolazione/credito fiscale per ottenere indebiti vantaggi).
(di The Planer)

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