lunedì 2 febbraio 2009

ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Sto leggendo "How judges think" di Posner,
un'inno al pragmatismo giudiziario americano.
Posner sostiene che i giudici americani fanno impiego - inconsapevole
- di law & economics, nel senso che il loro pragmatismo, orientato
alle conseguenze pratiche - anche su casi futuri - di una decisione,
spesso si fonda su ragionamenti che, anche se con strumenti formali
diversi, arrivano a soluzioni analoghe a quelle che derivano
dall'analisi costi/benefici ed esternalita' tipica della L&E.
vi risulta che qualcuno si sia mai posto il problema del pragmatismo
tributario? ossia della consapevole ponderazione degli effetti della
decisione di un caso? probabilmente decisioni come quella sul dividend
washing sono pragmatiche se riferite al caso singolo (ossia: ponderati
pro e contro epr ufficio e contribuente, il giudice decide che il
contribuente ha torto e poi va a cercare una giustificaizone giuridico
formale di decisoni prese con un criterio di "giustizia
sostanziale").
ma quelle riferite a un pragmatismo orientato al futuro? del tipo:
prima di decidere verifico cosa succedera' a chi e' chiamato dopo di
me a decidere altri casi.
i giudici statunitensi sembrerebbero orientati a limitare l'effetto
futuro delle proprie decisioni ed il pericolo che, una volta enunciato
un principio di diritto, questo risulti applicabile a fattispecie che
semanticamente vi rientrano, ma sono fuori dal cono d'ombra del
"principio sostanizale" che sta dietro al "principio di diritto
enunciato".
Un esempio classico era lo statuto medievale di Bologna (lo cita
William Blackstone nel classico Commentaries on the Laws of England,
non ho trovato cosi' al volo un referente italiano) che vietava di
"versare sangue per strada" per scoraggiare i duelli: il flebotomo che
soccorre un malato epr strada deve essere punito? ha versato sangue
per strada, ma chiaramente non nel modo che la disposizione voleva
colpire.
ecco, le massime sull'abudo del diritto, sull'antieconomcita',
sarebbero assai utili in un contesto pragmatico, in cui chi le applica
dopo ne cerca non il significato formale, ma lo spirito, e quindi le
rivaluta volta epr volta in un nuovo giudizio di fatto pragmatico.
invece da noi il giudizio pragmatico e' solo alla abse del primo
rpecedente, ilr esto e' un (apparente) sillogismo giudiziario in cui
la premessa maggiore e' lacritica trascrizione della massima (che,
spesso, non e' nemmeno il vero motivo della decisione originaria).
(di Marcello Tarabusi)

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