L'Agenzia delle Entrate deve, necessariamente, contemperare esigenze
diverse, essendo il braccio di trasmissione del Ministero, che mette
la faccia nei rapporti col contribuente. In effetti, sotto questo
profilo, la puntualizzazione di Theplaner, chiama a riflettere, anche
se, a dire il vero, non penso che, se fosse direttamente il Ministero
ad interfacciarsi con la vasta platea di contribuenti la cosa sarebbe
molto diversa: chi è chiamato a pagare le imposte non fa certo queste
distinzioni. Al contempo, come rileva, in questi giorni Raffaello, sul
sito della FONDAZIONE STUDI TRIBUTARI, il "cittadino" è bersagliato da
messaggi mediatici spesso opposti fra loro: qualche mese fà l'Agenzia/
Ministero facevano sapere che gli strumenti fiscali per il pagamento
soft delle imposte potevano anche essere utilizzati per lenire gli
effetti di scarsa liquidità dovuti alla crisi. Non a caso, il governo,
con uno degli ultimi provvedimenti "anticrisi" aveva ritoccato al
ribasso le sanzioni dovute a seguito di ravvedimento operoso, con
l'evidente finalità politica di porre un ultriore strumento, seppur
parzialissimo, per fronteggiare le difficoltà economiche. Il
messaggio, quindi, è passato, per cui era inevitabile che le entrate
di novembre fossero in calo: riduzione degli acconti, uso "improprio?"
dello strumento del ravvedimento, recessione economica, non potevano
far altro che causare una diminuzione delle entrate. A fronte di tale
scenario, ecco allora, che il Governo (Tremonti)/Ministero e
conseguentemente Agenzia, oggi, non possono far altro che porsi alla
platea dei contribuenti col messaggio, opposto, quanto alla filosofia
di fondo, tendente a mettere sull'allerta i medesimi su di un uso
esagerato dell'auto sospensione/riduzione delle imposte. Sono messaggi
con un c.d. effetto annuncio: i controlli, concreti, saranno
pochissimi, ma servono ad ottenere un tendenziale adeguamento a
cascata. Per completare il discorso, infine, non si può fare e meno di
constatare che, per il buon fine dell'operazione, occorre che l'altro
"ingranaggio" dell'apparato di trasmissione dell'informazione fiscale,
cioè gli intermediari, in particolare, facciano la loro parte: nel
mentre valutano una posizione debitoria fiscale, per il cliente
difficile da sostenere finanziariamente, consiglino al medesimo,
"l'estrema pericolosità" di non pagare sperando, nella speranza, poi,
di regolarizzare il tutto con un successivo ravvedimento.
Mauro Franchi
giovedì 10 dicembre 2009
PEX - PARTECIPAZIONI, PERCHE' DIFFERENZIARE IL REGIME?
Di seguito al post precedente, due parole si possono spendere, ulteriormente, per
dire anche che non ha molto senso vincolare l'applicazione del regime
PEX alla iscrizione dei titoli fra gli immobilizzi finanziari, anzichè
nell'attivo circolante. A differenza delle altre condizioni, che
sembrano pertinenti (società senza impresa od allocate in paradisi
fiscali), tale distinguo sembra essere formalistico, tanto più che i
dividendi, come detto, non soggiacciono a tale distinta disciplina. La
natura economica di una partecipazione non cambia di certo in base
alla allocazione di bilancio, ed anche se questa vorrebbe esprimere la
rappresentazione di un bene, la partecipazione, appunto, maggiormente
"fluida", da un punto di vista negoziale e quindi maggiormente
soggetta, sia in positivo che in negativo, agli effetti della
specualzione, non si può certo giungere a concludere che cambi in modo
drastico, se così si può dire, il DNA, gli ingredienti di base, utili
per la sua valutazione, che sono poi sempre questi: patrimonio +
avviamento + gap da forza contrattuale.
Mauro Franchi
dire anche che non ha molto senso vincolare l'applicazione del regime
PEX alla iscrizione dei titoli fra gli immobilizzi finanziari, anzichè
nell'attivo circolante. A differenza delle altre condizioni, che
sembrano pertinenti (società senza impresa od allocate in paradisi
fiscali), tale distinguo sembra essere formalistico, tanto più che i
dividendi, come detto, non soggiacciono a tale distinta disciplina. La
natura economica di una partecipazione non cambia di certo in base
alla allocazione di bilancio, ed anche se questa vorrebbe esprimere la
rappresentazione di un bene, la partecipazione, appunto, maggiormente
"fluida", da un punto di vista negoziale e quindi maggiormente
soggetta, sia in positivo che in negativo, agli effetti della
specualzione, non si può certo giungere a concludere che cambi in modo
drastico, se così si può dire, il DNA, gli ingredienti di base, utili
per la sua valutazione, che sono poi sempre questi: patrimonio +
avviamento + gap da forza contrattuale.
Mauro Franchi
PEX E REGIME DIVIDENDI
Devo dire che la soluzione del doppio regime partecipazioni (esenti e
non) rispetto all'unico regime dividendi (sempre esclusi al 95%) mi
lascia poco soddisfatto. Nel senso che si percepisce a pelle, senza
troppi ragionamenti, che qualche cosa potrebbe non funzionare.
Sembrano, cioè, sussistere delle possibili incongruenze: salti
d'imposta o duplicazioni. Soprtattuto quando le operazioni avvengo fra
un soggetto che applica un regime (legittimamente) verso una
controparte che (sempre legittimamente) applica il regime
opposto.Tutto chiaro il discorso dividendi: si evita un'imposizione a
cascata fintanto che questi circolano nell'ambito di soggetti IRES.
Per l'esenzione/indeducibilità delle plus/minusvalenze su
partecipazioni, invece, mi sembra che il discorso si complichi.
Infatti, un poco di razionalità la si raggiunge se si giustifica tale
regime nel senso di vietare la deduzione di perdite di gruppo,
attraverso lo strumento della svalutazione di partecipazioni, visto
che sono stati introdotti i nuovi regimi del consolidato e della
trasparenza (anche se è ovvio constatare che questi due regimi
opzionali non possono esaurire in se la disciplina della materia).
Quando, poi, si tenta di giustificare la PEX dicendo che con le
partecipazioni si monetizzano i dividendi della parteicpata, penso di
pecchi in eccesso. Infatti, nella valutazione di una partecipazione,
partendo dagli elementi patrimoniali, per aggiungervi l'eventuale
avviamento o badwill, risulta evidente che la componente dividendo
futuro, giustifica solo una parte del relativo prezzo
Mauro Franchi
non) rispetto all'unico regime dividendi (sempre esclusi al 95%) mi
lascia poco soddisfatto. Nel senso che si percepisce a pelle, senza
troppi ragionamenti, che qualche cosa potrebbe non funzionare.
Sembrano, cioè, sussistere delle possibili incongruenze: salti
d'imposta o duplicazioni. Soprtattuto quando le operazioni avvengo fra
un soggetto che applica un regime (legittimamente) verso una
controparte che (sempre legittimamente) applica il regime
opposto.Tutto chiaro il discorso dividendi: si evita un'imposizione a
cascata fintanto che questi circolano nell'ambito di soggetti IRES.
Per l'esenzione/indeducibilità delle plus/minusvalenze su
partecipazioni, invece, mi sembra che il discorso si complichi.
Infatti, un poco di razionalità la si raggiunge se si giustifica tale
regime nel senso di vietare la deduzione di perdite di gruppo,
attraverso lo strumento della svalutazione di partecipazioni, visto
che sono stati introdotti i nuovi regimi del consolidato e della
trasparenza (anche se è ovvio constatare che questi due regimi
opzionali non possono esaurire in se la disciplina della materia).
Quando, poi, si tenta di giustificare la PEX dicendo che con le
partecipazioni si monetizzano i dividendi della parteicpata, penso di
pecchi in eccesso. Infatti, nella valutazione di una partecipazione,
partendo dagli elementi patrimoniali, per aggiungervi l'eventuale
avviamento o badwill, risulta evidente che la componente dividendo
futuro, giustifica solo una parte del relativo prezzo
Mauro Franchi
mercoledì 15 luglio 2009
SCUDO FISCALE: il miele (ipocrita) di un dolce rientro
Il tema dello scudo fiscale assomma in se vari aspetti: di diritto tributario e di finanza pubblica, in particolare. Ho letto che i capitali all'estero sarebbero stimati in circa 550 miliardi di euro. Il debito pubblico è circa al 118% del PIL, ritornando, così, ai livelli degli anni '93-94. Da allora decrebbe, grazie alle manovre che tutti conosciamo, per poi tornare a ricrescere, in modo preoccupante, dal 2003 in poi. E' chiaro che le ragioni sono molteplici: l'abbandono degli aggiustamenti strutturali, la crisi economica, ecc. Quest'ultima, con il crollo del PIL, (-5,9%) rende tutto ben più problematico: il debito aumenterà di forza propria (interessi) ed essendo di molto al di sopra della parità, tenderà, di per sè, a "scappare" rispetto ad un possibile drenaggio di liquidità privata da imposizione fiscale che, a parte l'evasione, visti, appunto, i dati macroeconomici, si appresta a palesare, soprattutto prossimamente (5/8), forse, un sensibile calo rispetto all'anno precedente. La stagnazione di lungo periodo che ci spetta (Kondratieff) può portare anche ad immaginare scenari non semplici (per usare un eufemismo) da risolvere. In altri tempi non sarebbe stato peregrino pensare a manovre di finanza straordinaria. Ecco che allora il rientro dei capitali può esser un poco utile al caso. L'esperimento precedente (2002) è andato oltre le più ottimistiche aspettative (con particolare irritazione dei vicini di casa elvetici): danaro fresco rimesso nel circuito economico nazionale, con possibili effetti leva sull'economia, con investimenti in titoli, soprattutto pubblici, col ritorno finanziario di 5/10 milioni di euro, dalla sostitutiva, per l'erario, può giustificare il sacrificio del principio dell'equità tributaria. Ancora una volta il diritto tributario (cioè la norma positiva, non quella teorica immanente che si sta cercando) si dimostra estremamente sensibile a queste determinanti macroeconomice. Al contempo occorre chiedersi come si sia costituita tale somma (550 miliardi - fra l'altro al netto del precedente rientro). I soldi all'estero non li hanno certo portati i fornai, i meccanici o le parucchiere ma i finanzieri, banchieri e grandi imprenditori (tralasciamo dall'analisi la malavita organizzata) i quali, magari, non hanno fatto rientrare profitti realizzati con delocalizzate operative (o non operative) estere, oppure hanno realizzato arbitraggi con transfer price ed anche guadagnato capital gain con strutture opache. Territorio idoneo per l'alta consulenza fiscale che certo avrebbe buon gioco in una partita contenziosa, come qualche post addietro il Prof. Lupi aveva fatto notare. Chissà, forse il tutoraggio, alla luce di questi numeri, che fanno di certo impallidire i piccoli commercianti ed artigiani, può avere un senso. Ed allora più che il bastone dell’equità fiscale (in questo caso inconcludente) meglio il miele (ipocrita) di un dolce rientro.
venerdì 10 luglio 2009
LE DETERMINANTI 20: IMPOSTE INDIRETTE E BASE IMPONIBILE
Mi sto domandando come debba essere determinata la base imponibile
nelle imposte indirette (come l'irap), posto che nelle dirette si può
misurare, appunto direttamente, la stessa entità economica oggetto
d'imposizione.
Non è semplice rispondere a questa domanda, se si abbandonano le comode
visioni prese a scatola chiusa, cominciando a considerare, ad esempio, come
il più delle imposte presenti nell'ordinamento siano dirette (fra cui l'iva,
registro ecc) e non indirette (fra cui, come detto l'irap). Per queste
ultime occorre misurare un qualche cosa che sta in posizione de relato con
la capacità contributiva, rischiando, perciò di sconfinanre molto presto in
criteri estremamente soggettivi ed arbitrari. L'irap (bell'imposta da
laboratorio) ne è un esempio: scelta soggettiva quella di misurare un valore
aggiunto, così come soggettive e con poco significato logico le varie
deduzioni introdotte nel tentativo d'aggiustare un poco fondato criterio di
determinazione, appunto della di lei base imponibile).
nelle imposte indirette (come l'irap), posto che nelle dirette si può
misurare, appunto direttamente, la stessa entità economica oggetto
d'imposizione.
Non è semplice rispondere a questa domanda, se si abbandonano le comode
visioni prese a scatola chiusa, cominciando a considerare, ad esempio, come
il più delle imposte presenti nell'ordinamento siano dirette (fra cui l'iva,
registro ecc) e non indirette (fra cui, come detto l'irap). Per queste
ultime occorre misurare un qualche cosa che sta in posizione de relato con
la capacità contributiva, rischiando, perciò di sconfinanre molto presto in
criteri estremamente soggettivi ed arbitrari. L'irap (bell'imposta da
laboratorio) ne è un esempio: scelta soggettiva quella di misurare un valore
aggiunto, così come soggettive e con poco significato logico le varie
deduzioni introdotte nel tentativo d'aggiustare un poco fondato criterio di
determinazione, appunto della di lei base imponibile).
LE DETERMINANTI 19: COERENZA FRA LE DIVERSE IMPOSTE
Se riferita al singolo contribuente, la capacità contributiva non può essere che una, mentre sono plurime le imposte che diverse volte attingono alle di lui risorse economiche. Occorre allora, che coerenza vi sia non solo nel singolo tributo ma anche complessivamente fra la galassia complessiva delle imposte che formano un c.d. sistema tributario. Per tentare di dare una nuova chiave di lettura a mio parere è bene cercare di comprendere come vi debba essere linearità fra:
- ricchezza;
- sua formazione, manifestazione e circolazione;
- capacità contributiva;
- presupposto;
- base imponibile.
Dal che si discende immediatamente alla classificazione delle imposte fra dirette ed indirette, il che è tutt'altro che una classificazione storica senza scopo ma, bensì, una sorta di prova del nove per verificare la coerenza finale di una imposta e delle imposte nel loro insieme, così come infine la loro giustificazione dal punto di vista costituzionale.
Ritengo che la classificazione tutt'ora in voga non sia corretta, esprimendosi con ciò una sorta di pigrizia accademica nell'accettare uno status quo ritenuto immodificabile.
A mio parere sono:
IMPOSTE DIRETTE
IRPEF-IRES sul reddito prodotto/entrata
IVA sul reddito consumato
ACCISE sul reddito consumato
IMPOSTA DI REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI sulla ricchezza negoziata
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI sulla ricchezza trasferita
ICI sul valore degli immobili posseduti
IMPOSTE INDIRETTE
IRAP: sull'organizzazione in quanto indice di potenzialità economica;
BOLLO: traffico giuridico quale indice di capacità contributiva.
Mi fermo.
Questa classificazione, che farà sorridere i più, deriva in realtà dal considerare quale entita univoca il concetto di REDDITO che come più voltre detto può essere prodotto e CONSUMATO. Il CONSUMO, quindi, non è un indice indiretto di ricchezza ma, piuttosto, lo stesso reddito che vine, per l'appunto speso.
...continua...
- ricchezza;
- sua formazione, manifestazione e circolazione;
- capacità contributiva;
- presupposto;
- base imponibile.
Dal che si discende immediatamente alla classificazione delle imposte fra dirette ed indirette, il che è tutt'altro che una classificazione storica senza scopo ma, bensì, una sorta di prova del nove per verificare la coerenza finale di una imposta e delle imposte nel loro insieme, così come infine la loro giustificazione dal punto di vista costituzionale.
Ritengo che la classificazione tutt'ora in voga non sia corretta, esprimendosi con ciò una sorta di pigrizia accademica nell'accettare uno status quo ritenuto immodificabile.
A mio parere sono:
IMPOSTE DIRETTE
IRPEF-IRES sul reddito prodotto/entrata
IVA sul reddito consumato
ACCISE sul reddito consumato
IMPOSTA DI REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI sulla ricchezza negoziata
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI sulla ricchezza trasferita
ICI sul valore degli immobili posseduti
IMPOSTE INDIRETTE
IRAP: sull'organizzazione in quanto indice di potenzialità economica;
BOLLO: traffico giuridico quale indice di capacità contributiva.
Mi fermo.
Questa classificazione, che farà sorridere i più, deriva in realtà dal considerare quale entita univoca il concetto di REDDITO che come più voltre detto può essere prodotto e CONSUMATO. Il CONSUMO, quindi, non è un indice indiretto di ricchezza ma, piuttosto, lo stesso reddito che vine, per l'appunto speso.
...continua...
giovedì 2 luglio 2009
LE DETERMINANTI 18: COME TASSARE 5: presupposto ed accertamento
Sotto un altro profilo andrebbe messa bene in luce la differenza che
sussiste fra le seguenti tecniche impositive:
- quelle che stabiliscono un presupposto d'imposta coincidente con
l'entità economica tassata;
- quelle che stabiliscono un presupposto d'imposta che è solo
l'occasione, indiretta, per tassare l'entità economica ad esso
collegata.
E' evidente lo sforzo maggiore, per il legislatore, interprete e
contribuente, derivante, nel secondo caso, sia dalla concreta
individuazione della materia imponibile che dalla sua misurazione.
Viene da se, però, che il presupposto è in funzione dell'accertamento ed il
fatto che esso sia diretto od indiretto dovrebbe dipendere dallo
stabilire previamente quale sia il momento più opportuno per
intercettare la materia imponibile. Infatti, se è bene non lasciarsi
sfuggire l'occasione del compimento, ad esempio, di un atto giuridico,
segnalante il trasferimento di un bene, allora, questo, potrà,
convenientemente, assumere la funzione, appunto, di presupposto.
Perciò il presupposto dovrebbe, in primis, per chiarezza, descrivere
la sussistenza della materia imponibile, definendola, in capo al
contribuente ma, se ai fini dell'accertamento può essere più
fruttuoso, allora sarà maggiormente opportuno assumere, come tale, un
fatto occasionato dal modo di essere o di manifestarsi della stessa
materia imponibile; altrimenti, come spesso accade il presupposto può
limitarsi a definire il modo di essere della materia imponibile e,
successivamente, norme varie, in tema di procedura accertativa,
cercheranno d'intercettarla. Ma, un presupposto intelligentemente
formulato può permetter di cogliere due piccioni con una fava: nel
momento stesso di definizione della materia imponibile la s'intercetta
anche.
sussiste fra le seguenti tecniche impositive:
- quelle che stabiliscono un presupposto d'imposta coincidente con
l'entità economica tassata;
- quelle che stabiliscono un presupposto d'imposta che è solo
l'occasione, indiretta, per tassare l'entità economica ad esso
collegata.
E' evidente lo sforzo maggiore, per il legislatore, interprete e
contribuente, derivante, nel secondo caso, sia dalla concreta
individuazione della materia imponibile che dalla sua misurazione.
Viene da se, però, che il presupposto è in funzione dell'accertamento ed il
fatto che esso sia diretto od indiretto dovrebbe dipendere dallo
stabilire previamente quale sia il momento più opportuno per
intercettare la materia imponibile. Infatti, se è bene non lasciarsi
sfuggire l'occasione del compimento, ad esempio, di un atto giuridico,
segnalante il trasferimento di un bene, allora, questo, potrà,
convenientemente, assumere la funzione, appunto, di presupposto.
Perciò il presupposto dovrebbe, in primis, per chiarezza, descrivere
la sussistenza della materia imponibile, definendola, in capo al
contribuente ma, se ai fini dell'accertamento può essere più
fruttuoso, allora sarà maggiormente opportuno assumere, come tale, un
fatto occasionato dal modo di essere o di manifestarsi della stessa
materia imponibile; altrimenti, come spesso accade il presupposto può
limitarsi a definire il modo di essere della materia imponibile e,
successivamente, norme varie, in tema di procedura accertativa,
cercheranno d'intercettarla. Ma, un presupposto intelligentemente
formulato può permetter di cogliere due piccioni con una fava: nel
momento stesso di definizione della materia imponibile la s'intercetta
anche.
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