<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858</id><updated>2011-09-05T16:56:29.269+02:00</updated><title type='text'>Riflessifiscali</title><subtitle type='html'>raccolta antologica tratta dal News Group - riflessifiscali</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>85</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-9075366828987045167</id><published>2011-04-05T18:23:00.001+02:00</published><updated>2011-04-05T18:23:56.670+02:00</updated><title type='text'>MA...COME SI DIALOGA IN CAMPO TRIBUTARIO?</title><content type='html'>In questi ultimi mesi ho avuto occasione per riflettere su di un&lt;br /&gt;pregio di riflessifiscali che mi era passato inosservato, e cioè la&lt;br /&gt;pacatezza, l'educazione ed il rispetto per l'altro interlocutore,&lt;br /&gt;qualunque esso sia e indipendentemente dalla bontà delle sue&lt;br /&gt;osservazioni.&lt;br /&gt;E' proprio vero, in oltre 3000 post, e forse si più, che si sono&lt;br /&gt;accumulati dal fatidico febbraio 2008 (data in cui il vecchio&lt;br /&gt;dialoghi, improvvisamente, sprofondò nel nulla, in questa scialuppa di&lt;br /&gt;salvataggio che alcuni pochi naufraghi misero assieme in quattro e&lt;br /&gt;quattrotto), mai si è vista traccia di polemica, supponenenza o&lt;br /&gt;peggio.&lt;br /&gt;E' un risultato di cui andare fieri, infatti, dando un occhio a cosa&lt;br /&gt;si scrive in altri luoghi non c'è che rimanere esterefatti (si rasenta&lt;br /&gt;la violenza verbale e la polemica è sempre li che striscia, come se la&lt;br /&gt;verità assoluta fosse sempre in mano, od in bocca, di chi lancia,&lt;br /&gt;elegantemente o meno, epitaffi). Non so se l'acerrima polemica è&lt;br /&gt;tipica solo del diritto tributario ma mi pare che non si intraveda con&lt;br /&gt;simile veemenza in altre contigue materie.&lt;br /&gt;Un'altra cosa su cui ho riflettuto è questa: il tempo cancella e tutto&lt;br /&gt;viene buttato, alcune volte, alle ortiche, pronti a cavalcare, come&lt;br /&gt;spesso accade in questa società contemporanea, nuove esperienze,&lt;br /&gt;dimenticandosi delle precedenti senza riflettere che...perdendo un&lt;br /&gt;anello della catena, questa si spezza.&lt;br /&gt;Detto questo, non posso far altro che seguire il mio io e, cioè,&lt;br /&gt;tornare a scrivere su riflessi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-9075366828987045167?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/9075366828987045167/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=9075366828987045167' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/9075366828987045167'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/9075366828987045167'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2011/04/macome-si-dialoga-in-campo-tributario.html' title='MA...COME SI DIALOGA IN CAMPO TRIBUTARIO?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8042479151530654752</id><published>2010-12-09T07:25:00.000+01:00</published><updated>2010-12-09T07:25:30.697+01:00</updated><title type='text'>Riflessifiscali: Raffaello Lupi e Scienza delle Finanze</title><content type='html'>&lt;a href="http://riflessifiscali.blogspot.com/p/raffaello-lupi-e-scienza-delle-finanze.html?spref=bl"&gt;Riflessifiscali: Raffaello Lupi e Scienza delle Finanze&lt;/a&gt;: "Un mio commento 'voice' sulla nuova 'fatica' di Raffaello Lupi"&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8042479151530654752?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/p/raffaello-lupi-e-scienza-delle-finanze.html?spref=bl' title='Riflessifiscali: Raffaello Lupi e Scienza delle Finanze'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8042479151530654752/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8042479151530654752' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8042479151530654752'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8042479151530654752'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/12/riflessifiscali-raffaello-lupi-e.html' title='Riflessifiscali: Raffaello Lupi e Scienza delle Finanze'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8561030731654570065</id><published>2010-10-26T17:09:00.000+02:00</published><updated>2010-10-26T17:09:29.271+02:00</updated><title type='text'>Stefano Palestini: La neutralità fiscale degli interessi nell'ambito del reddito d'impresa</title><content type='html'>Volevo intervenire nel dibattito sugli oneri finanziari apparso in Dialoghi nr. 5 con delle riflessioni basate sull'economia - finanziaria , in cui cerco di spiegare che per quanto gli interessi passivi siano un costo particolare a livello di capacità contributiva sono sostanzialmente neutri (elusioni / abusi sono chiaramente possibili e da  gestire/disincentivare ) se il loro trattamento fiscale è ben coordinata tra società e il socio e con i dividendi. Inoltra la particolare struttura finanziaria del nostro paese rende difficilemmnte individuabili gli  abusi, soprattutto se ci si limita a focalizzarsi sul livello del debito o degli oneri finanziari. &lt;br /&gt;Se i ragionamenti stanno in piedi e sono interessanti si potrebbe estrapolare un piccolo articolo per continuare il dibattito iniziato su Dialoghi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La teoria economico- finanziaria  con Modigliani e Miller (M&amp;M)  dagli anni ’50  ha spiegato che il valore della società è, per il socio,   perfettamente  indifferente alla sua struttura finanziaria, cioè alla proporzione  tra il debito ed il capitale proprio. Questo vale  fino ad un certo livello di indebitamento, superato il quale  emerge  il rischio di uno squilibrio finanziario patologico.&lt;br /&gt;L’asserzione veniva dimostrata  spiegando che un socio (diciamo per semplicità persona fisica)  poteva acquistare una società interamente finanziata con capitale proprio impiegando per il 50% i propria risparmi e per  l’ulteriore parte prendendo denaro in prestito da una banca , in questa maniera si otteneva l’identico risultato che si avrebbe avuto con una  società finanziata per metà da capitale proprio e metà tramite debito. Quindi se il socio può replicare in capo a se stesso la struttura finanziaria preferita , quella realmente esistente nella società diviene indifferente (chiaramente esistono dimostrazioni analitiche nei libri di finanza). Nella sostanza se produco meno utili perché debbo “servire” il debito è anche vero che il socio ha investito un importo inferiore  a titolo di capitale proprio.&lt;br /&gt;Ma , ed è qui che giunge il nostro interesse, ciò è vero solo se in capo al finanziatore (socio o banca)  vi sia una coerente trattamento fiscale degli interessi  in capo alla società ed al socio . Nella versione originale del primo teorema di M&amp;M  si ipotizzava assenza della tassazione, ma è facile dimostrare che l’ indifferenza della struttura  finanziaria si ottiene anche con una medesima tassazione in capo alla società e al socio. Infatti la tabella in basso mostra  che   il rendimento complessivo è uguale sia in presenza  di  imposte ( rendimento complessivo di A  uguale a quello di B ) che senza   imposte (rendimento complessivo di C uguale a quello di D). &lt;br /&gt;Invece, se  gli interessi attivi in capo ai soci fossero   tassati, in misura inferiore rispetto alla deducibilità degli interessi passivi  in capo alla società e i dividendi fossero indeducibile dal reddito d’impresa,  il  solo incremento  dell’indebitamento  porterebbe ad un aumento del valore della società ( almeno fino a che non emergesse concretamente il rischio del dissesto economico finanziario). Si tratterebbe di una sorta di sovvenzione fiscale al debito che non è ugualmente  presente nella remunerazione del capitale proprio (tax shield). Nella tabella sotto è possibile  constatare che -nel caso limite di assenza di imposte in capo al socio - basta aumentare il debito per avere un incremento del rendimento (rendimento complessivo F &gt; E). &lt;br /&gt;Quindi da ciò si dovrebbe desumere la necessità di una certa simmetricità del trattamento fiscale degli oneri finanziari, che fa da corollario alla neutralità sostanziale dell’operazioni quindi o “deduco e tasso” oppure “non deduco e non tasso”  .&lt;br /&gt;Questo ripasso di economia – finanziaria  dovrebbe aiutare ad eliminare qualsiasi pregiudizio sul debito e soprattutto sugli interessi passivi , aiutandoci a  comprendere i comportamenti degli operatori economici inquadrando il trattamento degli interessi  nell’ambito del coordinamento della tassazione tra società e socio con particolare attenzioni agli abusi/elusioni che non sono di facile individuazione, anche perché non ne è necessariamente un indizio l’elevato livello di debito.&lt;br /&gt;La realtà italiana caratterizzato da un accesso al credito basato più sulle  garanzie personali dei soci che sulla autonoma capacità  delle aziende  , rende - da un certo punto di vista -   indifferente finanziare la società o il socio, visto che il rischio ricade sempre su quest’ultimo,  che unitamente ad una  mite tassazione degli interessi attivi in capo alle persone fisiche (tra il12,5% e il 27%)  e l’indeducibilità di quelli passivi )nel caso di  persone fisiche che non poducono reddito d’impresa), ha fatto preferire l’ indebitamento delle società , consentendo la deducibilità degli oneri finanziari (risparmiando ora il 27,5% dell’IRES  ma se torniamo indietro fino alla metà degli annia novanta arriviamo ad oltre il 50%) conseguendo  un lecito arbitraggio tra tassazione delle due diverse tipologie di reddito. Questo ha spinto  le società a ristretta base societaria ad essere  sempre state restie a distribuire i dividendi (magari servirebbe una conferma empirica),  perché spesso la remunerazione dei soci avveniva tramite il pagamento degli interessi sui finanziamenti a titolo di credito ( essendo trascurabile l’apporto nel capitale permanente) e tramite salari, piuttosto che  consulenze per la loro opera  prestata all’interno della società o ancora compensi per le cariche societarie. &lt;br /&gt;Quindi in presenza di elevati oneri finanziari (o elevati livelli di stock del debito) è difficile distinguere, nella nostra realtà,  se questi  derivano  dai comportamenti sopra descritti  o da operazioni elusive latu sensu  (operazioni circolari) .&lt;br /&gt;Infine volevo concludere esprimendo alcune perplessità sulle considerazioni in Dialoghi nr. 5 sul fatto che gli oneri finanziari interni non sono computati nei calcoli del PIL , credo che questa affermazione non possa essere traslata sulla loro rilevanza fiscale senza qualche ulteriore approfondimento. Il PIL comprende il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un paese,   in un certo intervallo di tempo e destinati ad usi finali . Fondamentale è la caratteristica “destinati ad usi finali” , per la quale  gli oneri finanziari tra soggetti nazionali non vengono considerati in quanto trattasi di flusso di redditi intermedi che si annullano come se fosse un bilancio consolidato, ma così avviene esattamente per tutti le altre transazioni   interne di beni e servizi, quindi anche una acquisto  interno di materie prime (grano)  viene escluso dal PIL ma non per questo è indeducibile mentre viene computato il prodotto finito destinato al consumo (il pane). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Stefano Palestini&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8561030731654570065?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8561030731654570065/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8561030731654570065' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8561030731654570065'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8561030731654570065'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/10/stefano-palestini-la-neutralita-fiscale.html' title='Stefano Palestini: La neutralità fiscale degli interessi nell&apos;ambito del reddito d&apos;impresa'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3079847052934380370</id><published>2010-10-25T22:23:00.000+02:00</published><updated>2010-10-25T22:23:45.531+02:00</updated><title type='text'>Stefano Palestini: l limiti degli accertamenti "deterministici" serializzati</title><content type='html'>Le metodologie di accertamento di tipo “deterministico” come le presunzioni sui versamenti bancari, gli studi di settore, i parametri, i redditometri, le tracciabilità delle operazioni finanziari, gli incroci tra banche dati (eccetto quelle con i sostituti di imposta) hanno cavalcato la speranza di serializzare la determinazione della capacità contributivo in modo a-valutativo ed automatico.&lt;br /&gt;Questi strumenti partendo da comportamenti e dati di fatto generalizzati hanno cercato di assumere dignità giuridica e legittimazione, tramite processi di inferenza statistica, troppo tecnici per essere socialmente condivisi, anche in quegli eventuali casi in cui i risultati avrebbero potuto ritenersi corretti.&lt;br /&gt;La legittimazione è resa necessaria dalla giuridicità della disposizione ottenuta tramite giustificazioni razionali e mediamente osservata ed accettata (…ma questa è un’altra questione). E’ difficile accettare che una funzione statistico-matematica determini quanto del nostro portafoglio deve essere destinato al fisco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stesso discorso vale per le presunzioni, risulta difficile condividere per un contribuente che la sua capacità contributiva possa essere definita partendo da fatti generali per inferire una sola conclusione circa la tassazione (presunzioni sulle movimentazioni bancarie). Le presunzioni valgono quando hanno portata molto circoscritta oppure sono generalmente e notoriamente validate.&lt;br /&gt;Si è cercato di ridurre la realtà a dei modelli che partendo da variabili generali determinano le imposte dei singoli individui, con meccanismi e ragionamenti simili ai modelli formali “deterministici”degli economisti (mentre i principi di fondo potrebbero essere corretti se applicati ai singoli casi) .&lt;br /&gt;Occorre focalizzarsi sui fatti specifici che generano capacità contributiva, che sia parziali ed imprecisi sono strettamente legati da un rapporto di causa ed effetto al reddito, solo in questo modo vi sarebbe una maggior coesione sociale intorno alle procedure di monitoraggio/accertamento e richiesta delle imposte.&lt;br /&gt;Sarebbe certamente più semplice creare consenso sociale intorno alla scoperta di fatti produttori di reddito che non su presunzioni e funzioni matematiche.&lt;br /&gt;Per ultimo lascio una considerazione sulla contabilità, questa non è altro che una rappresentazione dei fatti di una “azienda” tramite regole sintattiche, che funziona solo se i fatti gestionali vengono integralmente censiti e poi correttamente rappresentati, questo funziona quando è presente un minimo di rigidità ed autonomia organizzativa.&lt;br /&gt;Quindi da un certo punto di vista non vi è una dualità tra accertamenti fiscali sui fatti o sulla contabilità, quest’ultima si utilizza quando i fatti sono troppi e complessi per cui vi è il bisogno di essere rappresentati in modo sintetico e con un linguaggio comune per poter esser compresi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stefano Palestini&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3079847052934380370?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3079847052934380370/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3079847052934380370' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3079847052934380370'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3079847052934380370'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/10/stefano-palestini-l-limiti-degli.html' title='Stefano Palestini: l limiti degli accertamenti &quot;deterministici&quot; serializzati'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2359032912225580022</id><published>2010-04-15T09:18:00.002+02:00</published><updated>2010-04-15T09:18:58.205+02:00</updated><title type='text'>Segue...commento a Teoria Tributaria del Prof. Raffaello Lupi</title><content type='html'>Ho adattato delle riflessioni già proposte per commentare i paragrafi &lt;br /&gt;2.2 e seguenti, alla luce di una lettura più complessiva, rapportando &lt;br /&gt;i modelli di comportamento con le forme di evasione. Una  lettura &lt;br /&gt;della teoria dell’Agenzia (Agency model) in campo fiscale , può essere &lt;br /&gt;utilizzata  per spiegare e riconoscere le organizzazioni aziendali &lt;br /&gt;fortemente strutturate, e quindi rigide, che tendono spontaneamente a &lt;br /&gt;dichiarare la loro capacità contributiva . Si tratta di  quelle &lt;br /&gt;strutture a cui, che per dirlo con le parole del Prof. Lupi, basta la &lt;br /&gt;Gazzetta Ufficiale per far pagare le  imposte. &lt;br /&gt;Le aziende in cui vi è una management , soprattutto quello &lt;br /&gt;amministrativo, professionale e discretamente autonomo dalla &lt;br /&gt;proprietà,  tenderà naturalmente a manifestare la capacità economica &lt;br /&gt;ed applicare prudentemente la normativa fiscale (spesso “scudati” da &lt;br /&gt;robusta pareristica) . &lt;br /&gt;Questo accade non per la bontà del management (è un po’ come la &lt;br /&gt;“benevolenza del macellaio” in Smith) ma per evitare di dover &lt;br /&gt;rispondere alla proprietà di eventuali danni economici legati ad un &lt;br /&gt;contenzioso fiscale . Quindi la Direzione aziendale indirettamente e &lt;br /&gt;per motivazioni diverse aiuta il fisco a perseguire i propri &lt;br /&gt;interessi, consentendogli di superare le asimmetrie informative insite &lt;br /&gt;nel “modello di agenzia”. &lt;br /&gt;In questo caso è lo stesso management che svolge la funzione di &lt;br /&gt;segnalatore al fisco della capacità contributiva dell’azienda, mentre &lt;br /&gt;in altri casi abbiamo visto che è  l’azienda che svolge la funzione &lt;br /&gt;di  segnalatore dei  fornitori e dipendenti. &lt;br /&gt;Diversamente accade nelle aziende in cui la proprietà, che ha un &lt;br /&gt;interesse diretto a ridurre il carico fiscale (che permette di &lt;br /&gt;incassare dividendi più elevati a parità di utile ante imposte o di &lt;br /&gt;incassare direttamente le vendite “in nero”), è fortemente coinvolta &lt;br /&gt;nella gestione dell’impresa in cui l’amministrazione è gestita da &lt;br /&gt;“persone di fiducia” scarsamente responsabilizza te, che eseguono le &lt;br /&gt;direttive impartite . In questo caso il management amministrativo ha &lt;br /&gt;il solo interesse di assecondare la proprietà senza correre alcun &lt;br /&gt;rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali contenziosi &lt;br /&gt;fiscali . I soggetti che hanno un vantaggio informativo , proprietà e &lt;br /&gt;management , hanno interessi collusi tra loro ed antitetici rispetto &lt;br /&gt;al fisco, e quest’ultimo non riesce a recuperare le informazioni &lt;br /&gt;occultate sulla capacità contributiva . &lt;br /&gt;Tutti ciò ci fa comprendere come  le dimensioni aziendali non sono &lt;br /&gt;sempre un valido spartiacque per individuare i due modelli di gestione &lt;br /&gt;aziendale. &lt;br /&gt;Spingendo oltre  il ragionamento,  le aziende dotate di un forte &lt;br /&gt;management, abbastanza indipendente dalla proprietà,  possono sfociare &lt;br /&gt;in comportamenti  patologici come l’evasione “per l’azienda” (Par. &lt;br /&gt;2.4), con cui realizzare acquisti a prezzi più bassi da fornitori che &lt;br /&gt;evadono l’iva , remunerare i dipendenti tramite rimborsi chilometrici &lt;br /&gt;abbattendo il costo per l’azienda in qunato non tassati in capo al &lt;br /&gt;dipendente e non imponibili ai fini contributivi etc; il tutto per far &lt;br /&gt;apparire l’azienda più profittevole e consentire al management di &lt;br /&gt;aumentare la propria influenza ed il tornaconto economico (bonus, &lt;br /&gt;aumento dei compensi).  Le aziende  in cui la presenza della proprietà &lt;br /&gt;è forte e la gestione è eventualmente affidata a   “persone di &lt;br /&gt;fiducia” colluse si hanno i fenomeni di evasione “sopra l’azienda” . &lt;br /&gt;Nei rapporti tra privati e tra autonomi e privati, viene a mancare &lt;br /&gt;quella contrapposizione  di interesse  che costituisce quella minima &lt;br /&gt;garanzia  ai  comportamenti conformi alle norme tributarie, che può &lt;br /&gt;esser trovate nelle aziende “rigide” ; ma non finisce qui,  perché &lt;br /&gt;congiuntamente manca anche il  deterrente della segnalazione, che si &lt;br /&gt;ha  con il coinvolgimento di  almeno una azienda (possibilmente &lt;br /&gt;rigida). In questi casi è direttamente l’autorità fiscale che deve &lt;br /&gt;necessariamente procurarsi le informazioni sul campo ed analizzare la &lt;br /&gt;plausibilità dei comportamenti con verosimiglianza . &lt;br /&gt;Questa stessa metodologia  di indagine dovrà far parte dello &lt;br /&gt;strumentario per valutare il grado di  “rigidità” delle aziende,  cioè &lt;br /&gt;apprezzare l’applicazione di procedure interne ed il loro controllo, &lt;br /&gt;comprendere il livello di autonomia e indipendenza dalla proprietà di &lt;br /&gt;cui gode il management, che processi che non possono esser stabiliti &lt;br /&gt;per Legge o Circolare; questa è la vera sfida,  perché tolti alcuni &lt;br /&gt;casi marginali di aziende che per dimensioni ed articolazione &lt;br /&gt;geografica sono senza dubbio rigide (multinazionali, filiali di &lt;br /&gt;multinazionali estere) la gran parte credo facciano parte di un area &lt;br /&gt;grigia da valutare caso per caso. Tali  valutazioni  e discrezionalità &lt;br /&gt;innanzitutto sono oggettivamente difficili da effettuare  e non fanno &lt;br /&gt;parte del back ground culturale degli Uffici Fiscali, dove comunque &lt;br /&gt;occorre che i singoli funzionari  abbiano  “le spalle coperte” &lt;br /&gt;altrimenti, se si è sfortunati, ti accusano di favorire qualcuno (o &lt;br /&gt;addirittura di essere corrotto o concusso) . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;stefano palestini&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2359032912225580022?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2359032912225580022/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2359032912225580022' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2359032912225580022'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2359032912225580022'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/04/seguecommento-teoria-tributaria-del.html' title='Segue...commento a Teoria Tributaria del Prof. Raffaello Lupi'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-9074693691566189279</id><published>2010-04-02T09:42:00.001+02:00</published><updated>2010-04-02T09:44:05.047+02:00</updated><title type='text'>Riflessioni di Stefano Palestini sul "volumetto" di Raffaello Lupi</title><content type='html'>Vorrei soffermarmi sul capitolo 1.3 intitolato Riferimento della &lt;br /&gt;tassazione a ricchezza individuabile in  modo frammentario, il quale &lt;br /&gt;descrive come non sia  possibile una rilevazione della ricchezza &lt;br /&gt;globale degli individui, tenendo conto di tutti i fattori che vi &lt;br /&gt;influiscono dalla nascita alla morte. E’ realisticamente corretto &lt;br /&gt;l’asserzione, soprattutto con l’incremento dei modi, della velocità e &lt;br /&gt;luoghi di circolazione della ricchezza avvenuta negli ultimi decenni. &lt;br /&gt;In aggiunta  parte di questa ricchezza nasce direttamente  da &lt;br /&gt;speculazioni in strumenti  finanziari smaterializzate ed apolidi , &lt;br /&gt;oppure pur derivando da attività materiali viene veicolata e fatta &lt;br /&gt;circolare comunque tramite questi strumenti finanziari. &lt;br /&gt;Però a mio avviso un sistema tributario non deve perdere di vista &lt;br /&gt;l’obiettivo  tendenzialmente di intercettare le fetta più grande di &lt;br /&gt;ricchezza tramite una serie di strumenti diversificati che sono i vari &lt;br /&gt;tributi &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi piace immaginare gli incrementi di ricchezza come un flusso di &lt;br /&gt;veicoli in autostrada,  in marcia da un posto (persona o società) ad &lt;br /&gt;un altro;  il tipo di veicolo, indica la causa del flusso : reddito, &lt;br /&gt;donazione, prestito etc . Il veicolo nel suo trasferimento dovrà &lt;br /&gt;superare vari  caselli o barriere ai quali pagare o meno un pedaggio, &lt;br /&gt;sulla base della tipologia a cui appartiene. Ecco quindi il veicolo &lt;br /&gt;donazione, che supererà gratuitamente il casello IRES ed IRPEG ed &lt;br /&gt;anche quello IVA,  ma  sarà, in ogni  caso,  costretto a pagare il &lt;br /&gt;pedaggio in quello REGISITRO . &lt;br /&gt;In questa visione romanzata, il  sistema fiscale  è un mappa di strade &lt;br /&gt;e caselli che alcune volte intercettano i flussi di ricchezza  in &lt;br /&gt;movimento altre volte quando è giunta a destinazione. Una prima &lt;br /&gt;descrizione approssimazione della mappa è quella che avevo riportato &lt;br /&gt;in un precedente intervento (che riporto alla fine per comodità), ma &lt;br /&gt;la difficoltà è trovare forma tecniche di tassazioni efficiente,  non &lt;br /&gt;intendendo solo  la struttura del tributo in senso stretto ma anche &lt;br /&gt;l’attività/processi con cui l’Amministrazione Finanziaria  li &lt;br /&gt;richiedono/applicano. &lt;br /&gt;Se la direzione è  verso un sistema di tassazione ad alto coefficiente &lt;br /&gt;di “realità” , puntando dritto verso i flussi di ricchezza,  occorre &lt;br /&gt;tener conto che  le persone godono o subiscono ,  una serie di &lt;br /&gt;situazioni  comunque oggettive, che a parità di ricchezza fanno &lt;br /&gt;divergere  il loro  benessere,  si tratta di esigenze di equità &lt;br /&gt;sostanziale a cui  dovremo  dar risposta . E’ un po’ anche la sfida &lt;br /&gt;della politica economica di trovare quegli indicatori, aggiustamenti &lt;br /&gt;che consentano   a parità di PIL (e diciamo anche di indebitamento) &lt;br /&gt;di due nazioni, di comprendere le diversità di  benessere . Faccio &lt;br /&gt;l’esempio di due  famiglie che percepiscono lo stesso reddito, nella &lt;br /&gt;prima lavora un solo componente, nella seconda lavorano due ,  a &lt;br /&gt;parità di reddito il benessere della prima  sarà molto più alto. &lt;br /&gt;A questo punto tali rivendicazioni debbono trovar posto in correttivi &lt;br /&gt;ad un tassazione fondamentalmente reale oppure occorre sganciare  il &lt;br /&gt;comparto welfare/servizi al di fuori di quello ricchezza/tributi. &lt;br /&gt;A tali domande occorre dar risposta prima di modellare un sistema &lt;br /&gt;tributario sulla “realità”, altrimenti si finisce come al &lt;br /&gt;solito…..anche perché come è frammentata la ricchezza sta diventando &lt;br /&gt;sempre più frammentata anche la struttura sociale insieme alle sue &lt;br /&gt;necessità. Forse per coniugare una tassazione reale con  la &lt;br /&gt;molteplicità delle situazioni sociali la  soluzione a livello di &lt;br /&gt;sistema potrebbe essere la suddivisione del comparto welfare/servizi &lt;br /&gt;da quello della determinazione della capacità contributiva (se non &lt;br /&gt;sbaglio  questo aspetto della suddivisione è stato accennato qualche &lt;br /&gt;volta  anche da Tremonti) . &lt;br /&gt;Allontanandoci un po’ dal tema della riflessione occorre evidenziare &lt;br /&gt;che nel nostro paese questi temi diventeranno sempre più importanti , &lt;br /&gt;perché i servizi rivolti alle famiglie sono  molto scarsi sia per &lt;br /&gt;tipologia che per estensione , senza riuscire  a riequilibrare  alcune &lt;br /&gt;peculiarità  oggettive personali, che fanno divergere la ricchezza dal &lt;br /&gt;benessere . Si tratta di quei servizi rivolti principalmente alle &lt;br /&gt;fasi della vita delle persone in cui queste non sono autosufficienti o &lt;br /&gt;lo sono scarsamente, vedi l’ infanzia (ad esempio mancanza di asili &lt;br /&gt;nidi), vecchiaia (mancanza di assistenza talvolta anche banale per far &lt;br /&gt;la spesa o andare a fare una visita medica) o casi ancora più &lt;br /&gt;sfortunati. &lt;br /&gt;Fino ad oggi tali esigenze sono state superate tramite la famiglia &lt;br /&gt;allargata che fungevano quasi da un erogatore di servizi interno ai &lt;br /&gt;componenti , ora l’incremento delle famiglie mononucleari derivanti da &lt;br /&gt;esigenze di trovare il lavoro dove c’è, cambiamenti culturali che &lt;br /&gt;portano le nuove famiglie cercare una propria autonomia, incidono &lt;br /&gt;pesantemente sul benessere delle persona a parità di ricchezza. Sono &lt;br /&gt;fenomeno di cui si deve tener conto che sicuramente non sono &lt;br /&gt;bilanciati dalle detrazioni/deduzioni concesse in sede di liquidazione &lt;br /&gt;delle imposte, tanto che anche gli stessi indicatori ISEE diminuiscono &lt;br /&gt;il reddito equivalente per la presenza di figli a carico in maniera &lt;br /&gt;molto più tangibile rispetto alle detrazioni . Come dire lo Stato &lt;br /&gt;riconosce questa situazione quando deve scegliere a chi dare certi &lt;br /&gt;servizi ma non quando deve incassare . &lt;br /&gt; Anche quest’ultime sono problematiche dirette  alla conservazione &lt;br /&gt;della coesione sociale  in cui un effiace ed efficiente  approccio &lt;br /&gt;consente la sostenibilità di un sistema tributario. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per comodità riporto il mio commento su Riflessifiscali, in cui &lt;br /&gt;ho provato a descrivere una mappa di formazione della ricchezza/ &lt;br /&gt;patrimonio, da cui può esser compreso quello che passa per la &lt;br /&gt;dichiarzione  e quello che comunque un sistema tributario dovrebbe &lt;br /&gt;intercettare. &lt;br /&gt;La ricchezza - patrimonio è una grandezza “stock” cioè adatta ad &lt;br /&gt;essere misurata - in modo più o meno approssimata - in un preciso &lt;br /&gt;istante di tempo , così posso dire cha al 31 dicembre posseggo tre &lt;br /&gt;case, un certo saldo nel conto corrente bancario ed un certo &lt;br /&gt;ammontare &lt;br /&gt;di titoli. Il patrimonio rappresenta l’aspetto statico, la fotografia &lt;br /&gt;di una serie di beni in un dato momento . &lt;br /&gt;La ricchezza - patrimonio si forma in due modi, tramite il reddito o &lt;br /&gt;tramite trasferimenti unilaterali di ricchezza. Possono verificarsi &lt;br /&gt;modificazioni qualitative nella composizione del patrimonio, tramite &lt;br /&gt;degli “scambi” di alcuni beni con altri : denaro contro immobili o &lt;br /&gt;titoli contro denaro. &lt;br /&gt;Il reddito è quello che tutti conosciamo, un flusso di beni &lt;br /&gt;misurabile in un intervallo temporale, esprime l’aspetto dinamico  del &lt;br /&gt;patrimonio, che lo accresce o lo diminuisce (nel caso si tratti di &lt;br /&gt;perdite). In un'altra visione, non è altro che la differenza tra il &lt;br /&gt;patrimonio misurato in due diversi momenti. Il reddito può essere &lt;br /&gt;prodotto dal patrimonio stesso (come gli interessi attivi, utili, &lt;br /&gt;canoni di locazione, plusvalenze) oppure tramite le attività &lt;br /&gt;sganciate  dal patrimonio : lavoro dipendente, autonomo in senso ampio &lt;br /&gt;piuttosto che imprenditoriali . &lt;br /&gt;L’altro modo di accrescimento della ricchezza è rappresentato dai &lt;br /&gt;trasferimenti unilaterali di ricchezza gratuiti come possono essere &lt;br /&gt;le eredità o le donazioni, istantaneamente uno stock di beni entra &lt;br /&gt;nella sfera giuridica del possessore riconnesse a fenomeni successori &lt;br /&gt;i atti di liberalità. Allo stesso modo può decrementare tramite atti &lt;br /&gt;unilaterali di disposizione a gratuiti a favore di terzi e tramite &lt;br /&gt;l’indebitamento. &lt;br /&gt;Dopo il tempo, l’altra dimensione di cui tener conto è quella &lt;br /&gt;spaziale , reddito e patrimonio possono essere suddivisi in più &lt;br /&gt;nazioni, così da avere un reddito d’impresa prodotto nella nazione X &lt;br /&gt;che va ad alimentare un patrimonio nel paese Y investito in titoli ed &lt;br /&gt;immobili i cui frutti sono spesi/consumati nel paese Z. &lt;br /&gt;Quindi il patrimonio oltre ad avere un stratificazione temporale e &lt;br /&gt;quindi con essa una successione di vicende tributari che ne hanno &lt;br /&gt;caratterizzato il livello medio di prelievo tramite variazioni di &lt;br /&gt;aliquote, esenzioni, condoni etc, risente anche della dimensione &lt;br /&gt;spaziale che determina sensibili variazioni nel prelievo fiscale per &lt;br /&gt;lo stessi presupposto impositivo da nazione a nazione . &lt;br /&gt;Normalmente la manifestazione esteriore del patrimonio non sono i &lt;br /&gt;singoli beni contenuti in più o meno anonimi strutture societari  o il &lt;br /&gt;denaro liquidi e titoli alla cui riservatezza (almeno  nelle forme &lt;br /&gt;legali) provvede il sistema bancario, ma piuttosto tramite i consumi &lt;br /&gt;(intesi anche come beni durevoli privi della caratteristica della &lt;br /&gt;conservazione del valore) . &lt;br /&gt;Quindi in questo percorso a ritroso le dichiarazioni dei redditi &lt;br /&gt;fisiologicamente e monitorano e tassano solo una parte dei flussi di &lt;br /&gt;reddito, in particolare solo alcune tipologie di reddito e perdippiù &lt;br /&gt;italiane, che hanno contribuito all’ incremento della ricchezza, &lt;br /&gt;mentre, è scontato, che a livello patologico non possono aver traccia &lt;br /&gt;dell’evasione. &lt;br /&gt;Poter inferire delle conclusione sulle modalità di formazione fiscale &lt;br /&gt;del patrimonio e quindi dei redditi (intesi come variazione del &lt;br /&gt;patrimonio tassato e quelli invece evasi) è un esercizio abbastanza &lt;br /&gt;improbabile a causa delle asimmetrie informative tra contribuente e &lt;br /&gt;terzi, soprattutto se lo si vuol realizzare a livello analitico. Uno &lt;br /&gt;schema logico di causa effetto come quello sopra delineato serve &lt;br /&gt;soprattutto per ragionare e fungere da paradigma di verosimiglianza ai &lt;br /&gt;metodi di stima che potrebbero e dovrebbero esser fatte per i &lt;br /&gt;soggetti “amministrativamente non rigidi” o ancora prima per &lt;br /&gt;sistematizzare il prelievo tributario . &lt;br /&gt;Aggiungo un esempio di applicazione di questo schema logico. &lt;br /&gt;Partiamo da una società che prevalentemente registra delle perdite che &lt;br /&gt;continua ad operare tramite continue capitalizzazion i dai soci &lt;br /&gt;tramite finanziamenti o versamenti in conto capitale a copertura delle &lt;br /&gt;perdite. Cioè è possibile se i soci possano disporre di uno stock di &lt;br /&gt;ricchezza sufficientemente grande, formatosi negli anni precedente &lt;br /&gt;tramite l'accumulo di redditi tassati in varie forme o comunque esenti &lt;br /&gt;piuttosto che trasferimenti unilaterali (donazioni eredità  anche &lt;br /&gt;queste soggette ad imposizine indiretta), altrimenti rimarrebbe &lt;br /&gt;l'alternativa della vincita alla lotteria (comunque tracciata) o &lt;br /&gt;dell'evasione&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-9074693691566189279?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/9074693691566189279/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=9074693691566189279' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/9074693691566189279'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/9074693691566189279'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/04/riflessioni-di-stefano-palestini-sul.html' title='Riflessioni di Stefano Palestini sul &quot;volumetto&quot; di Raffaello Lupi'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-1777481607024737760</id><published>2010-03-26T17:19:00.001+01:00</published><updated>2010-03-26T17:19:28.847+01:00</updated><title type='text'>EVASIONE FISCALE FRA MORALISMI E PRAGMATICA</title><content type='html'>Affrontare il "problema" evasione fiscale sotto l'aspetto moralistico non aiuta la coesione sociale, si dice. E, comunque, da un punto di vista di strategia tributaria è sbagliato. Sembra più opportuno, invece, intervenire sulle "condizioni" che rendono possibile l'evasione, cercando di rendere il "terreno" acido o basico per impedirne la proliferazione. &lt;br /&gt;Questo ragionamento può sembrare freddo, asettico, meccanicistico, insomma, può apparire senza cuore. In un primo momento è parso così anche a me. Però...riflettendo bene mi sono accorto di una cosa, di un aspetto che fa parte del mio io più profondo: gli aspetti istituzionali, con le loro regole, vengono dopo la mia persona; infatti, essi non traggono legittimazione dal fatto di essere approvati dal parlamento ed essere pubblicati in gazzetta, ma sono io che do loro legittimazione. Il fatto che la loro osservanza mi possa essere imposta coattivamente non significa che per me siano, per forza di cose, legittimi. Non voglio di certo fare apologia anarchica, me ne guarderei bene. Ma questo ragionamento mi fa capire che potrei anche decidere "legittimamente", magari perchè ho le mie profonde motivazioni, di non pagare le imposte. Se così stessero le cose dovremmo concludere che il "senso morale" è un qualche cosa di estremamente personale, con cui non si può barare, con cui non si può scendere a patti: la coscienza di ciascuno di noi è, infatti, sempre veritiera e severa. Ed allora si può ben concludere che, anche da un punto di vista tributario, "il moralismo" del tipo "di tutta l'erba un fascio" non serve proprio a nulla.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-1777481607024737760?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/1777481607024737760/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=1777481607024737760' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1777481607024737760'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1777481607024737760'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/03/evasione-fiscale-fra-moralismi-e.html' title='EVASIONE FISCALE FRA MORALISMI E PRAGMATICA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3002845928646078595</id><published>2010-02-23T09:15:00.001+01:00</published><updated>2010-02-23T09:15:46.744+01:00</updated><title type='text'>LO ZEN DEL DIRITTO TRIBUTARIO</title><content type='html'>Confucio, nato in Cinca nel 551 a.c., ha delineato un sistema morale &lt;br /&gt;che è (anche) stato posto alla base dell'agire del buon governatore (e &lt;br /&gt;non solo). Le sue opere sono: "la grande dottrine, il giusto mezzo e &lt;br /&gt;i...dialoghi". Non vi sono indici, quindi è difficile rintracciare, &lt;br /&gt;per il lettore che vuole "farsi un'idea prima", uno schema &lt;br /&gt;"previo"..deve, prima, percorrere il sentiero. Diversi sono gli &lt;br /&gt;aspetti, secondo me, che potrebbero formare anche una sorta di "ZEN &lt;br /&gt;DEL DIRITTO TRIBUTARIO". Ne cito solo alcuni: &lt;br /&gt;"Esiste una grande via per pordurre la ricchezza. Se quelli che la &lt;br /&gt;producono sono molti, e quelli che la consumano sono pochi; se quelli &lt;br /&gt;che la generano lo fanno in fretta, e quelli che la usano lo fanno con &lt;br /&gt;lentezza, ci sarà sempre ricchezza a sufficienza"; &lt;br /&gt;"L'uomo solidale sacrifica la ricchezza, in favore della sua persona. &lt;br /&gt;L'uomo non solidale sacrifica la sua persona, in favore della &lt;br /&gt;ricchezza"; &lt;br /&gt;"Non si è ancora mai dato il caso che i superiori amino la &lt;br /&gt;solidarietà, e i subordinati non amino la giustizia. Non si è ancora &lt;br /&gt;mai dato il caso che si ami la giustizia, e gli affari (del sovrano) &lt;br /&gt;non vengono portati a compimento. Non si è ancora mai dato il caso che &lt;br /&gt;la ricchezza venga stipata in arsenali a magazzini, mentre (il &lt;br /&gt;sovrano) non ne gode affatto". &lt;br /&gt;"...lo Stato non dovrebbe considerare il profitto come il vero &lt;br /&gt;profitto, ma la giustizia come il vero profitto".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3002845928646078595?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3002845928646078595/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3002845928646078595' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3002845928646078595'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3002845928646078595'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/02/lo-zen-del-diritto-tributario.html' title='LO ZEN DEL DIRITTO TRIBUTARIO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-713121720442027039</id><published>2010-02-17T15:39:00.000+01:00</published><updated>2010-02-17T15:40:19.695+01:00</updated><title type='text'>IPERTROFIA DEL MOMENTO ACCERTATIVO</title><content type='html'>L'ipertrofia del momento accertativo dei maggiori tributi, in Italia, &lt;br /&gt;che si coglie molto bene sia dalla produzione normativa, anche &lt;br /&gt;secondaria, ed interpretativa da parte dell'Agenzia Entrate, così come &lt;br /&gt;dall'attenzione dei media e dai dibattiti, più o meno da salotto, è &lt;br /&gt;un'evidente "spia" della situazione patologica in cui versa il nostro &lt;br /&gt;sistema fiscale. Infatti, se ci pensiamo bene non possiamo non &lt;br /&gt;constatare che è veramente esagerato lo spazio che tale segmento della &lt;br /&gt;vicenda tributaria cattura. Questo è dovuto ad una patologia (abuso di &lt;br /&gt;questo termine medico, come ormai, purtroppo, avviene in tante &lt;br /&gt;discussioni in cui si dibatte qualche cosa che non va) del sistema, &lt;br /&gt;nella sua parte sostanziale, per la cui parziale correzione si rende &lt;br /&gt;necessario premere sul momento procedurarle. Occorre essere &lt;br /&gt;consapevoli di questa semplice constatazione, altrimenti si corre il &lt;br /&gt;rischio di incentrare l'attenzione solo sulla medicina (palliativa, &lt;br /&gt;fra l'altro) anzichè sul paziente. Occorre rivisitare il sistema &lt;br /&gt;partendo da una riflessione sui presupposti e soggetti anzitutto la &lt;br /&gt;cui strutturazione dovrebbe essere la più corta possibile rispetto &lt;br /&gt;alla fase accertativa, giungendo quasi ad un'immedesimazione con essa. &lt;br /&gt;Nel mentre si definisce il presupposto s'intercetta la materia &lt;br /&gt;imponibile.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-713121720442027039?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/713121720442027039/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=713121720442027039' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/713121720442027039'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/713121720442027039'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/02/ipertrofia-del-momento-accertativo.html' title='IPERTROFIA DEL MOMENTO ACCERTATIVO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2934164713015085132</id><published>2010-02-15T15:59:00.001+01:00</published><updated>2010-02-15T15:59:38.561+01:00</updated><title type='text'>LA TENTAZIONE DELLA VIA BREVE E LA NECESSITA' DI UNA PATRIMONIALE</title><content type='html'>La constatazione del parziale fallimento dell'attuale sistema tributario italiano porta, fra l'altro, anche ad indagare la possibilità di correttivi che passino attraverso l'abbandono dell'imposizione personale globale a favore di una sorta di tassazione reale. Non so dire se tale impostazione sia da avvalorare o meno, ma in prima approsimazione si può concludere che la cautela è d'obbligo. Quello che piuttosto andrebbe approfondito è la possibilità d'introdurre un'imposta patrimoniale di tipo generale. E' abbastanza epidermico ritenere che una sua introduzione potrebbe anche agire da correttivo delle distorsioni derivanti dall'evasione. Infatti, se guardiamo al nostro sistema non si può fare a meno di constatare che attualmente si palesa come monco. Sono presenti imposte sui redditi, sui consumi specifici e generali, alcune imposte patrimoniali speciali ma, fra quest'ultime, ne manca una di tipo generale. Se la capacità economica si accumula su soggetti che non l'hanno prodotta, per i più vari motivi (successioni, intestazioni di comodo, ecc.) la si può colpire in modo più o meno personale/reale, con la creazione di presupposti d'imposta semplici e chiari, che, come detto altrove, abbiano il pregio di definire ed interecettare, in un solo momento, la materia imponibile. Tale ultima osservazione pone bene in evidenza l'opportunità di "accorciare la distanza normativa" fra momento sostanziale e momento d'accertamento.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2934164713015085132?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2934164713015085132/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2934164713015085132' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2934164713015085132'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2934164713015085132'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/02/la-tentazione-della-via-breve-e-la.html' title='LA TENTAZIONE DELLA VIA BREVE E LA NECESSITA&apos; DI UNA PATRIMONIALE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-5785048712733994903</id><published>2010-02-11T17:33:00.002+01:00</published><updated>2010-02-11T17:33:58.759+01:00</updated><title type='text'>RENDITE FISCALI DI SETTORE: RIFORME ED AUTONOMIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO</title><content type='html'>Forse, possiamo anche convenire che in un determinato momento storico il "settore" possa assumere una sua particolare fisionomia tale da giustificare un favor politico a livello di tassazione. La rendita di posizione, anche se sperequata, inevitabilmente, al suo interno, è, in tali casi, voluta.  Essa, allora, non si può definire stortura. La conseguenze di tale visione è che il diritto tributario, talvolta non può essere preso esclusivamente in considerazione da un punto di vista atomistico, quale scienza (sociale) autonoma che non possa risentire di "pressioni" esterne. Anch'esso (il diritto tributario) vive in un ambiente cui è collegato, senza soluzione di continuità, è ovvio.&lt;br /&gt;L'anomalia si verifica, invece, quando le condizioni che originariamente avevano giustificato l'esistenza di rendite, più o meno sperequate, vengono meno, in quanto muta il contesto socio economico di riferimento. Ad esempio, l'agricoltura degli anni 2000 non è più quella degli anni 50, ecc. E' chiaro che metter mano a tali riforme, epocali, non può risolversi in una stagione di slogan e ridde tipografiche. Servirebbe un ampio e costruttivo confronto che coinvolga i vari attori: parti sociali, politici, tecnici, ecc. Ma purtroppo, tale modalità di procedere, non è ad appannaggio degli italici costumi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-5785048712733994903?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/5785048712733994903/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=5785048712733994903' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5785048712733994903'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5785048712733994903'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/02/rendite-fiscali-di-settore-riforme-ed.html' title='RENDITE FISCALI DI SETTORE: RIFORME ED AUTONOMIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-432890433839588370</id><published>2010-02-10T10:45:00.000+01:00</published><updated>2010-02-10T10:46:14.612+01:00</updated><title type='text'>CAPACITA' ECONOMICA FRA PATRIMONIO E REDDITO</title><content type='html'>La ricchezza - patrimonio è una grandezza  “stock” cioè adatta ad&lt;br /&gt;essere misurata - in modo più o meno approssimata - in un preciso&lt;br /&gt;istante di tempo , così posso dire cha al 31 dicembre posseggo tre&lt;br /&gt;case, un certo saldo nel conto corrente bancario ed un certo ammontare&lt;br /&gt;di titoli. Il patrimonio rappresenta l’aspetto statico, la fotografia&lt;br /&gt;di una serie di beni in un dato momento .&lt;br /&gt;La ricchezza - patrimonio si forma in due modi o tramite il reddito o&lt;br /&gt;tramite trasferimenti unilaterali di ricchezza. Possono verificarsi&lt;br /&gt;modificazioni qualitative della composizione del patrimonio tramite&lt;br /&gt;degli “scambi” di alcuni beni con altri : denaro contro immobili o&lt;br /&gt;titoli contro denaro.&lt;br /&gt;Il reddito è quello che tutti conosciamo, è un flusso di beni&lt;br /&gt;misurabile in un intervallo temporale ed esprime l’aspetto dinamico&lt;br /&gt;del patrimonio che lo accresce o lo diminuisce (nel caso si tratti di&lt;br /&gt;perdite). In un'altra visione non è altro che la differenza tra il&lt;br /&gt;patrimonio misurato in due diversi momenti. Il reddito può essere&lt;br /&gt;prodotto dal patrimonio stesso (come gli interessi attivi, utili,&lt;br /&gt;canoni di locazione, plusvalenze) oppure tramite le attività sganciate&lt;br /&gt;dal patrimonio : lavoro dipendente, autonomo in senso ampio piuttosto&lt;br /&gt;che imprenditoriali .&lt;br /&gt;L’altro modo di accrescimento della ricchezza è rappresentato dai&lt;br /&gt;trasferimenti unilaterali di ricchezza gratuiti  come possono essere&lt;br /&gt;le eredità o le donazioni, istantaneamente uno stock di beni entra&lt;br /&gt;nella sfera giuridica del possessore riconnesse a fenomeni successori&lt;br /&gt;i  atti di liberalità. Allo stesso modo può decrementare tramite atti&lt;br /&gt;unilaterali di disposizione a gratuiti a favore di terzi   e tramite&lt;br /&gt;l’indebitamento.&lt;br /&gt;Dopo il tempo l’altra dimensione di cui tener conto è quella&lt;br /&gt;spaziale , reddito e patrimonio possono essere suddivisi in più&lt;br /&gt;nazioni, così da avere un reddito d’impresa  prodotto nella nazione X&lt;br /&gt;che va ad alimentare un patrimonio nel paese Y  investito in titoli ed&lt;br /&gt;immobili i cui frutti sono spesi/consumati nel paese Z.&lt;br /&gt;Quindi il patrimonio oltre ad avere un stratificazione temporale e&lt;br /&gt;quindi con essa una successione di vicende tributari che ne hanno&lt;br /&gt;caratterizzato il livello medio di prelievo tramite  variazioni di&lt;br /&gt;aliquote, esenzioni, condoni etc,  risente anche della dimensione&lt;br /&gt;spaziale che  determina sensibili variazioni nel prelievo fiscale per&lt;br /&gt;lo stessi presupposto impositivo da nazione a nazione .&lt;br /&gt;Normalmente la manifestazione esteriore del patrimonio non sono i&lt;br /&gt;singoli beni contenuti in più o meno anonimi strutture societari&lt;br /&gt;piuttosto che il denaro liquidi e titoli alla cui riservatezza (almeno&lt;br /&gt;nelle forme legali) provvede il sistema bancario ma piuttosto tramite&lt;br /&gt;i consumi (intesi anche come beni durevoli  privi della&lt;br /&gt;caratteristica della conservazione del valore) .&lt;br /&gt;Quindi in questo percorso a ritroso le dichiarazioni dei redditi anche&lt;br /&gt;fisiologicamente monitorano e tassano  solo una parte dei flussi di&lt;br /&gt;reddito, in particolare solo alcune tipologie di reddito e perdippiù&lt;br /&gt;italiane, che hanno contribuito all’ incremento della ricchezza,&lt;br /&gt;mentre a livello  patologicamente non possono aver  traccia&lt;br /&gt;dell’evasione.&lt;br /&gt;Poter inferire delle conclusione sulle modalità di formazione fiscale&lt;br /&gt;del patrimonio e quindi dei redditi (intesi come variazione  del&lt;br /&gt;patrimonio  tassate e quelli invece evase) è un esercizio abbastanza&lt;br /&gt;improbabile a causa delle asimmetrie informative tra contribuente e&lt;br /&gt;terzi, soprattutto se lo si vuol realizzare a livello analitico,  uno&lt;br /&gt;schema logico di causa effetto come quello sopra delineato  serve&lt;br /&gt;soprattutto per ragionare e fungere da paradigma di verosimiglianza ai&lt;br /&gt;metodi di  stima che potrebbero e dovrebbero esser fatte per i&lt;br /&gt;soggetti “amministrativamente non rigidi” .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aggiungo un esempio di applicazione di questo schema logico.&lt;br /&gt;Partiamo da una società che prevalentemente registra delle perdite che&lt;br /&gt;continua ad operare tramite  continue capitalizzazioni  dai soci&lt;br /&gt;tramite finanziamenti o versamenti in conto capitale a copertura delle&lt;br /&gt;perdite. Cioè è possibile se i soci possano disporre di uno stock di&lt;br /&gt;ricchezza sufficientemente grande, formatosi negli anni precedente&lt;br /&gt;tramite l'accumulo di redditi tassati in varie forme o comunque&lt;br /&gt;esenti   piuttosto che trasferimenti unilaterali (donazioni eredità&lt;br /&gt;anche queste soggette ad imposizine indiretta), altrimenti rimarrebbe&lt;br /&gt;l'alternativa della vincita alla lotteria (comunque tracciata) o&lt;br /&gt;dell'evasione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stefano Palestini&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-432890433839588370?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/432890433839588370/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=432890433839588370' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/432890433839588370'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/432890433839588370'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/02/capacita-economica-fra-patrimonio-e.html' title='CAPACITA&apos; ECONOMICA FRA PATRIMONIO E REDDITO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-1066075547649501511</id><published>2010-02-08T15:26:00.002+01:00</published><updated>2010-02-08T15:30:49.181+01:00</updated><title type='text'>ESISTE UNA CAPACITA' ECONOMICA GLOBALE?</title><content type='html'>La Dottrina, ultimamente, sta constatando come la ricomposizione della capacità economica globale del soggetto, (seppur indicata sul finire dell’800 e primi decenni del 900, come obbiettivo da perseguire, negli allora considerati moderni sistemi fiscali), oggi, non sia realisticamente perseguibile. Infatti, nell’immaginare un sistema fiscale funzionale alla realtà sociale di riferimento, estremamente composita e frammentata, come quella attuale, propria di un’economia globalizzata, si palesa maggiormente utile la creazione di presupposti impositivi, che seppur sacrificano i principi di personalità e progressività, sono, invece, in grado d’intercettare la ricchezza nel momento più opportuno da un punto di vista erariale. In effetti, se si guarda ai paesi scadinavi, ad esempio, ove il problema evasione è ridotto ai minimi termini, si nota proprio che il loro sistema si sta spostando, sempre di più verso imposte cedolari.&lt;br /&gt;E’ “facile” notare anche quanto segue:&lt;br /&gt;- Il diritto tributario dovrebbe, anzi, deve stare al di fuori delle previe scelte politiche; infatti, la “costruzione” di una teoria tributaria, sotto questo profilo, dovrebbe essere “asettica”. Ciò che rileva è il perseguire, per quanto possibile, la corretta determinazione della capacità economica. Sapendo bene che in una scienza sociale tutto è relativo, sfumato in un costante precario e soprattutto dinamico equilibrio. Nulla è statico. Tutto è situazionale.&lt;br /&gt;- Argomenti perciò che riguardano la progressività, la proporzionalità, la globalità, oppure, le cedolari, le sostitutive, a prima battuta possono sembrare opzioni politiche. Da quello che ci stiamo dicendo, invece, sembra non esser così. Se come osservatore della materia fiscale mi accorgo che il sistema comincia, con la progressività, con la personalità, a far acqua (tecnicamente), allora, senza entrare in discorsi “politici” potrò ben concludere, con tutte la cautele del caso, che forse può essere di una qualche utililtà reindagare possibilità di tassazione diverse (tipo le cedelori - da intendersi questo un termine sintetico da non prendersi alla lettera).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-1066075547649501511?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/1066075547649501511/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=1066075547649501511' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1066075547649501511'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1066075547649501511'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/02/architettura-dei-sistemi-fiscali-e.html' title='ESISTE UNA CAPACITA&apos; ECONOMICA GLOBALE?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-6455872625483793892</id><published>2010-02-03T16:18:00.002+01:00</published><updated>2010-02-03T16:20:47.549+01:00</updated><title type='text'>PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA: APPROCCI DIVERSI PER SITUAZIONI DIVERSE</title><content type='html'>occorre capire bene come &lt;br /&gt;funzionano i Paradisi fiscali, perchè questi non sono tutti uguali. &lt;br /&gt;Avere una società nelle Bahamas oppure a Tortola riposnde ad esigenze &lt;br /&gt;di nascondere stock di richhezza accumulati (evasi) altrove in qunato &lt;br /&gt;la loro principale caratteristica dovrebbe essere l'anonimato oltre &lt;br /&gt;che l'assenza di tassazione, tuttavia rimane difficile pensare ad una &lt;br /&gt;attività imprenditoriale che produca redditi nelle Bahamas (fosre il &lt;br /&gt;turismo...) . Qui potrebbero non esserci dubbi se ci sei è &lt;br /&gt;estremamente probabile che devi nascondere qualcosa. E' anche vero che &lt;br /&gt;normlamente non si fanno interpelli per certi pardisi fiscali , perchè &lt;br /&gt;le società sono nascoste da lunghe/opache catene di controllo e perchè &lt;br /&gt;di solito sono magazzini di richezza e non  produttrici di reddito, &lt;br /&gt;qui il problema non è tanto trocare i rapporti commerciali ma  come &lt;br /&gt;scovare stock di ricchezza  che si muovono  quindi come seguire le &lt;br /&gt;traccie finanziarie (mi sembra che altrove Fabio avesse indicato una &lt;br /&gt;modalità simile imposto ultimamente negli USA). Anche questo non è &lt;br /&gt;facile che spesso si organizzano speculazioni finanziarie o altre &lt;br /&gt;transazioni immateriali tra parti correlate con utile assicurato a &lt;br /&gt;favore della controparte nelle Bahamas. &lt;br /&gt; Altro discorso sono le nazioni come Hong Kong o Singapore , che &lt;br /&gt;dispongono di un sistema economico evoluto ed efficiente, dove &lt;br /&gt;l'anonimato non è garantito, il sistema tributario è ben organizzato &lt;br /&gt;ma le aliquote sono terribilemnte basse (in certi casi per le attività &lt;br /&gt;legate alle esportazioni tendenti allo 0).In questo caso occorre ben &lt;br /&gt;soppesare le limitazioni fiscalmente da imporre con la libertà di &lt;br /&gt;sviluppare il proprio business,  questi casi sono difficili da &lt;br /&gt;trattare perchè spesso si dispone realmente di una struttura &lt;br /&gt;organizzativa locale per servire i mercati di sbocco del far esat o &lt;br /&gt;per approviggionarsi in Cina quindi l'interpello lo supero con una &lt;br /&gt;certa facilità ma poi applico un bel prezzo di trasferimento &lt;br /&gt;vantaggioso per la società di Hong Kong che fa utili mentre la &lt;br /&gt;controllante italiana va in pareggio, se non  in perdita, a livello di &lt;br /&gt;singola transazione . Qui gli interpelli come attualmente strutturati &lt;br /&gt;servono a poco, posso dimostrare la struttura organizzativa, il legame &lt;br /&gt;con il mercato di riferimento, l'interesse economico ....  però non &lt;br /&gt;pago le imposte &lt;br /&gt;Infine vi sono i paradisi "adatti " a tassare i passive income, &lt;br /&gt;questi , molto velocemente, li tassiamo in  Italia per trasparenaza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stefano Palestini&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-6455872625483793892?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/6455872625483793892/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=6455872625483793892' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6455872625483793892'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6455872625483793892'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/02/paesi-fiscalita-privilegiata-approcci.html' title='PAESI A FISCALITA&apos; PRIVILEGIATA: APPROCCI DIVERSI PER SITUAZIONI DIVERSE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-186545099840259157</id><published>2010-01-29T10:12:00.000+01:00</published><updated>2010-01-29T10:13:17.420+01:00</updated><title type='text'>CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI CON CONSOCIATE ESTERE</title><content type='html'>Concordo perfettamente con la valenza degli interpelli in generale, &lt;br /&gt;mentre ritengo sia un po’ più complessa il discorso sulla effettiva &lt;br /&gt;attività commerciale svolta. &lt;br /&gt;Quello che sarebbe auspicabile elaborare sono pochi criteri , &lt;br /&gt;condivisi, da applicare nei rapporti con l’estero che conducano a &lt;br /&gt;tassare “il giusto” indipendentemente da dove è localizzata la &lt;br /&gt;controparte , il problema è la corretta individuazione dei redditi da &lt;br /&gt;tassare in Italia indipendentemente se l’altro paese è una nazione &lt;br /&gt;europea piuttosto che un incluso nelle Black List (anche se in questi &lt;br /&gt;casi la propensione a spostare il reddito è più alta e magari potrebbe &lt;br /&gt;essere necessario qualche accorgimento), non sono poche le nazioni con &lt;br /&gt;tassazioni sensibilmente più basse non incluse nella black list . &lt;br /&gt;Per le  società che controllano o comunque partecipano in maniera &lt;br /&gt;significative in società estere, la ripartizione della capacità &lt;br /&gt;contributiva tra l’Italia e il paese estero deve avvenire tramite il &lt;br /&gt;criterio della remunerazione dei fattori di produzione impiegati nelle &lt;br /&gt;attività  . &lt;br /&gt;Per le attività produttive e commerciali  (differente è il discorso &lt;br /&gt;dei “passive income”)questa ripartizione dovrebbe avvenire  mediante &lt;br /&gt;la formazione dei prezzi di trasferimento che hanno il compito di &lt;br /&gt;garantire la remunerazione dei  fattori di produzione impiegati da &lt;br /&gt;ciascuno dei due contraenti (i costi sostenuti)  più  il margine di &lt;br /&gt;profitto (mark-up) che  dovrà essere proporzionale al valore aggiunto &lt;br /&gt;derivante dalle attività  svolte dalle  società. &lt;br /&gt;Mi spiego meglio, se la controllata residente nel paradiso fiscale si &lt;br /&gt;limita a commercializzare la merce prodotto in italia  non è &lt;br /&gt;difficile  dimostrare che si dispone realmente di una struttura minima &lt;br /&gt;nel paradiso fiscale (un locale in affitto in un business center  , un &lt;br /&gt;contabile  e due operatori al call center commerciale , magari part- &lt;br /&gt;time ) sufficienti ad  ottenere un interpello favorevole, per poi &lt;br /&gt;applicare magari prezzi di trasferimento dall’Italia artificiosamente &lt;br /&gt;bassi, tendenti al costo di produzione,  in modo che tutti i margini &lt;br /&gt;restano in capo a quest’ultima società, che in realtà quasi nulla &lt;br /&gt;produce nella catena del valore, con buona pace degli interpelli (il &lt;br /&gt;suo contributo alla economicità del business e consisterà  nel &lt;br /&gt;risparmio ottenuto sul costo del lavoro rispetto all’italia, al &lt;br /&gt;risparmio di costi delle trasferte se tali clienti fossero stati &lt;br /&gt;gestiti direttamente dall’Italia , dalla maggior facilità di trovare &lt;br /&gt;personale commerciale che parli cinese piuttosto che giapponese etc.). &lt;br /&gt;L’interpello va bene in via facoltativa ma deve includere anche una &lt;br /&gt;valutazione del transfer price , per tutti gli altri si fanno &lt;br /&gt;verifiche sulla determinazione del transfer price sulla base di &lt;br /&gt;documentazione che diventerebbe obbligatoria tramite le risorse &lt;br /&gt;dell’AF  liberate dall’eliminazione degli attuali interpelli &lt;br /&gt;obbligatori . &lt;br /&gt;Un discorso ulteriore sono i passive incombe che forse tasserei sempre &lt;br /&gt;per trasparenza , queste società sono caratterizzate dall’assenza di &lt;br /&gt;una  attività gestionale vera e propria  ma dal godimento degli assets &lt;br /&gt;ed il principale fattore da remunerare è il capitale impiegato per &lt;br /&gt;l’investimento. Spesso tali società più che un contenitore di attività &lt;br /&gt;economiche mi sembrano uno strumento per enucleare giuridicamente tali &lt;br /&gt;beni dalla compagnie societaria ; non hanno una  autonoma &lt;br /&gt;organizzazione ed una vita propria distinta da quella dei soci , non &lt;br /&gt;vedo valore aggiunto prodotto dal contenuto dell’involucro &lt;br /&gt;societario  . Non è riscontrabile un valore dell’ attività economica &lt;br /&gt;svolta maggiore del valore dei suoi singoli componenti (marchio, &lt;br /&gt;attività finanziarie, immobili) singolarmente considerati. Queste &lt;br /&gt;caratteristiche  non giustificano  una vita propria economica, &lt;br /&gt;distinta da quella dei soci , il che  mi porta a pensare  che la &lt;br /&gt;capacità contributiva generata appartiene ai soci è ciò potrebbe &lt;br /&gt;essere sufficiente per disporre una sorta di tassazione per &lt;br /&gt;trasparenza (come le società di persone) . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;stefano palestini&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-186545099840259157?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/186545099840259157/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=186545099840259157' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/186545099840259157'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/186545099840259157'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/01/criteri-di-valutazione-dei-rapporti-con.html' title='CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI CON CONSOCIATE ESTERE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8838502157338803971</id><published>2010-01-27T13:39:00.001+01:00</published><updated>2010-01-27T13:39:52.651+01:00</updated><title type='text'>LE PRECLUSIONI DA OMESSE ISTANZE DI INTERPELLO</title><content type='html'>Un aspetto che andrebbe, forse, evidenziato, almeno a livello di teoria generale, è che la presentazione di istanze d'interpello, di qualsiasi genere esse siano, non dovrebbe mai pregiudicare la dimostrazione, sia nel procedimento che nel processo, della situazione effettiva da parte del contribuente. Ne, tantomeno, dovrebbero sussistere preclusioni per l'accesso al giudice tributario, nel caso di omessa istanza. Mi sembra che un'istanza di interpello non possa mai assumere la funzione di vero presupposto processuale, anche se lo dice una norma di legge, altrimenti si violerebbe l'art. 24 cost. Infine, mi pare difficilmente criticabile la disposizione che impone l'esercizio effettivo dell'attività commerciale od industriale nel paese estero: da un punto di vista teorico (e quindi ponendo casi di scuola) possono, forse, porsi delle obbiezioni, ma in concreto la semplicità della sua formulazione sembra cogliere il bersaglio: perchè allochi la tua sede in un paradiso fiscale se, poi, il cuore del "business" è altrove. Piuttosto, accanto alla industrialità e commercialità andrebbe aggiunta anche l'attività di servizi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8838502157338803971?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8838502157338803971/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8838502157338803971' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8838502157338803971'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8838502157338803971'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/01/le-preclusioni-da-omesse-istanze-di.html' title='LE PRECLUSIONI DA OMESSE ISTANZE DI INTERPELLO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2390515218113244348</id><published>2010-01-25T15:28:00.001+01:00</published><updated>2010-01-25T15:28:40.804+01:00</updated><title type='text'>INTERESSI PASSIVI: L'ENNESIMA RIFORMA?</title><content type='html'>In tema di limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi si evidenzia molto bene come, la stratificazione normativa, dovuta al susseguirsi di scelte fiscali, fra loro incongruenti, oltre che la contemporanea presenza di diverse mission, affidate, talvolta, alla norma fiscale, possano, progressivamente, far allontanare un provvedimento normativo dalla sua coerenza iniziale. La legislazione degli ultimi anni relativa alla disciplina degli interessi passivi nel reddito d’impresa ne è un chiaro esempio. Occorre, forse, partire, dall’organica e coerente disciplina della DIT, (che interveniva, in primis, in modo, fra l’altro, tecnicamente corretto, sul fronte indebitamento, per giungere solo indirettamente a condizionare, eventualmente, l’ammontare degli interessi dedotti a bilancio), per passare, poi, alla farraginosa e quanto mai complessa “thin cap”, giungendo, infine, alla pessima disciplina ROL. Questi ultimi due provvedimenti, mi pare di poter dire, hanno risentito negativamente, a differenza della dual incom tax, delle diverse finalità loro proprie: antielusive, di contrasto all’erosione della base imponibile e di politica economica. E’ vero, lo strumento tributario può essere utilizzato anche per obbiettivi extrafiscali, quali il rafforzare la patrimonializza zione delle imprese ma questo non dovrebbe mai portare a distorcere la primaria e fondamentale finalità della norma tributaria che è quella di determinare correttamente la capacità economica dei contribuenti. Infatti, la disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa mette in chiaro risalto l’importanza delle determinazioni quantitative, analitico – aziendali, seppure adattate alle logiche tributarie. Sappiamo tutti, essendo questo un “concetto sociale”, d’uso comune, che il “costo” dei finanziamenti è espresso dall’interesse il quale, se relativo ad investimenti inerenti l’attività d’impresa, assume la fondamentale caratteristica della deducibilità fiscale. Già questo, forse, potrebbe bastare, ma la determinazione analitico aziendale, si connota poi, come insegni tu, Raffaello, di quelle specificità proprie delle logiche simmetrico tributarie. Ne sono un esempio, proprio in tema di interessi passivi, la loro indeducibilità integrale, se specificamente inerenti a componenti positivi di reddito “non tassabili”, oppure, di converso, la non deducibilità per la parte proporzionale a “ricavi” esenti od esclusi dal reddito fiscale. Lo stesso dicasi per l’afferenza a componenti dell’attivo di bilancio i cui “frutti” vengono esclusi dalla base imponibile. Questi criteri trovano, come detto, giustificazione nelle logiche di coerenza fiscale. La “disciplina ROL”, invece, pare discostarsene ed è difficile, veramente, ricercare una sua giustificazione sistematica, se non individuare, invece, solo un maldestro tentativo di contrasto all’erosione fiscale ed un indiretto sprone al ricorrer meno all’indebitamento da parte delle imprese, alterando, però significativame nte la corretta determinazione della capacità economica. Una semplice osservazione: la “competenza” fiscale degli interessi è in funzione del tempo della loro maturazione, imporne, quindi, una deduzione rinviata agli esercizi successivi solo perché il loro ammontare supera la “franchigia” del 30% del risultato operativo lordo, introduce una forte asimmetria od incoerenza fra norme diverse che disciplinano la competenza dei componenti positivi e negativi del reddito d’impresa. Ben diversa ed ampiamente giustificabile, da un punto di vista di logiche fiscali, è ad esempio la disciplina avente ad oggetto il rinvio ad esercizi successivi della deduzione di spese di manutenzione. Ritornando, allora, ai principi che possiamo rinvenire dalle determinazioni analitico aziendali, sembrerebbe più opportuno, nell’analisi dei fenomeni finanziari, guardare non solo ai componenti del conto economico, ma anche a quelli dello stato patrimoniale, analizzato, quest’ultimo, nella sua configurazione, appunto, finanziaria che contrappone le FONTI (passivo) ai correlativi IMPIEGHI (attivo). Individuandosi correlazioni generiche o specifiche dei finanziamenti ai relativi investimenti, così come l’inerenza di questi ultimi all’attività d’impresa. Un semplice esempio, che rende l’idea, nell’ambito, principalmente, delle società di persone ed imprese individuali, (ma non solo), può esser quello della presenza di finanziamenti a fronte di un attivo circolante composto anche da crediti verso soci per prelievi effettuati durante l’esercizio ben maggiori all’ammontare del patrimonio netto disponibile. In tal caso il finanziamento, specie se generico, concorre, sicuramente anche ad impieghi estranei all’esercizio dell’impresa. Ben più coerente, come accennato, sotto questo profilo, era la disciplina DIT: non distorceva la determinazione della capacità economica, che avveniva a monte, cioè prima della sua applicazione. Inoltre, essa, concretizzava la sua funzione extrafiscale di strumento agevolativo, mettendo ben in evidenza la dimensione finanziaria del patrimonio (in senso lato) d’impresa, premiando, appunto con tassazione duale di favore, la parte di reddito figurativo, estrapolabile da quello globale, imputabile, da un punto di vista logico, al “capitale proprio” quale componente, a sua volta, che concorre a formare la massa complessiva delle fonti. Allora, si può anche concludere, che solo in quest’ottica potrebbe essere di qualche utilità, forse, lo spunto, offerto dagli studiosi di scienza delle finanze, volto ad una discriminazione fra capitale proprio e capitale di terzi. Senza non dimenticare, poi, che l’analisi delle concrete esperienze delle diverse disposizioni sopra esaminate, DIT e Thin Cap, in particolare, porta ad evidenziare un “fallimento” del loro intento extra fiscale (nonostante la pregevolezza tecnica della prima), tanto per cui, l’attuale provvedimento in vigore (ROL), data la sua criticabilità sul versante dell’influsso negativo nella determinazione della capacità economica, non potrà di certo basare le proprie fortune su sperati, quanto, come visto, irraggiungibili, risultati dal lato delle politiche economiche miranti al rafforzamento della capitalizzazione delle imprese.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2390515218113244348?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2390515218113244348/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2390515218113244348' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2390515218113244348'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2390515218113244348'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/01/interessi-passivi-lennesima-riforma.html' title='INTERESSI PASSIVI: L&apos;ENNESIMA RIFORMA?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2241308608391462286</id><published>2010-01-21T18:06:00.000+01:00</published><updated>2010-01-21T18:07:05.205+01:00</updated><title type='text'>A PROPOSITO DI RIFORMA FISCALI</title><content type='html'>Le riforme, quelle vere, partono sempre dal basso e, di solito, non avvengono in due giorni. Ne è un esempio la riforma degli anni 70, che catalizzava un percorso lungo un secolo. Insomma, le riforme prendono le mosse sempre da esigenze vere, magari nascoste o non immediatamente percepibili, anche se, forse, stanno, semplicemente, dietro l'angolo. Va detto che ciò che avviene nella normalità non sono le riforme globali od epocali. Infatti, dopo gli anni 70, si può ricordare solo qualche abbozzo parziale di riforma: vedi l'ICI, il '97 di Visco, ed il mezzo vagito del 2003. Certo, se guardiamo, oggi, il sistema fiscale italiano, nel 2010, constatiamo che non è più, di certo, quello del 1973. Questo ci porta a concludere che l'impalacatura tributaria di uno stato, in realtà, si modifica incessantemente, si autoriforma senza soluzione di continuità, talvolta con scelte consapevoli e talaltra con nuove soluzioni di "rimedio". Proprio come avviene, ad esempio, per quelle chiese che, talvolta, troviamo nei nostri centri storici, nelle quali si vede la stratificazione dei vari stili che nei secoli si sono succeduti (elementi romanici che si fondono con quelli gotici e barocchi). Esigenze di cautela finanziaria, (esempio ne è la parziale riforma 2003), rendono impossibile una riforma "d'amblais" dell'intero sistema: sarebbe troppo pericoloso. Nel mentre si rifà la casa occorre continuare ad abitarla. L'importante è la "funzionalità" ed il saper cogliere, da parte dei politici, per quanto possibile, le vere necissità della collettività. Oggi, purtroppo, parlare di riforma fiscale sa molto di autoreferenzialità.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2241308608391462286?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2241308608391462286/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2241308608391462286' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2241308608391462286'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2241308608391462286'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/01/proposito-di-riforma-fiscali.html' title='A PROPOSITO DI RIFORMA FISCALI'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8015847102498042340</id><published>2010-01-08T09:23:00.001+01:00</published><updated>2010-01-08T09:23:42.073+01:00</updated><title type='text'>RIDUZIONE / ABOLIZIONE DELL'IRAP: E' POSSIBILE?</title><content type='html'>In questi mesi abbiamo tutti letto o sentito dellaproposta di abolire progressivamente l’irap (un letimotiv ormai costante). Il buon Tremonti ha dato giustamente l’altolà. Se l’irap dà un gettito di 40 miliardi di euro alle regioni per finanziare la sanità, abolendola è inevitabile che i soldi ai contribuenti dovranno essere richiesti in altro modo, o con nuove imposte, magari regionali, così lo stato fa bella figura, o con l’aumento dei ticket sanitari oppure con la riduzione o privatizzazione dei servizi. Confindustria ha additato subito, quale esempio da seguire, la promessa riduzione delle imposte, dal 2011, fatta da Angela Merkel, durante una conferenza stampa congiunta col nuovo alleato di governo liberarale (ove i protagonisti hanno parlato con una sola voce). La differenza, però è che là hanno deciso di abbassare le tasse sui ceti meno abbienti, aumentando la quota esente da 6 a 7 mila euro (oltre che incrementare gli assegni famigliari).&lt;br /&gt;Per le imprese, invece, hanno previsto una razionalizzazione della deduzione degli interessi passivi così come il riporto delle perdite&lt;br /&gt;(argomenti che centrano, mi sembra, con la crisi economica attuale).&lt;br /&gt;Quindi, mi pare di poter concludere che quando si parla di abolire l’irap o ridurala, in concreto si dimentica che di spazi per queste manovre non ve ne sono.&lt;br /&gt;Come ricordato, nonostante questo balzello sia un’imposta regionale non poco influsso si ha sui conti pubblici statali. I traferimenti da Roma verso la periferia beneficiano, infatti, indirettamente anche dei miliardi di gettito&lt;br /&gt;che derivano dall’imposta regionale. Infine, le ultime notizie ci dicono che il debito è aumentato di 90 miliardi …fate voi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8015847102498042340?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8015847102498042340/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8015847102498042340' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8015847102498042340'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8015847102498042340'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/01/riduzione-abolizione-dellirap-e.html' title='RIDUZIONE / ABOLIZIONE DELL&apos;IRAP: E&apos; POSSIBILE?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2720231971803212061</id><published>2010-01-08T09:02:00.001+01:00</published><updated>2010-01-08T09:02:55.356+01:00</updated><title type='text'>IMPOSTE SUI CONSUMI E RIFORMA FISCALE</title><content type='html'>Ciclicamente ritorna all’attenzione dell’opinione pubblica l’importante argomento riguardante la “riforma fiscale”. Gli aspetti che, di volta in volta, vengono in rilievo sono i più diversi: si va dal federalismo fiscale, alla diminuzione della pressione fiscale, ecc. &lt;br /&gt;In particolare, qualche considerazione si può fare in merito all’ipotesi riguardante l’aumento delle imposte sui consumi, quale efficace antidoto contro l’evasione fiscale.&lt;br /&gt;Sotto il profilo economico, senza dubbio le imposte sui consumi sono inique: incidono, a parità di importo maggiormente su chi ha redditi minori. &lt;br /&gt;Il concetto è prima di tutto sociale e conseguentemente economico. &lt;br /&gt;Sappiamo che gli economisti pongono in risalto il criterio “dell'efficienza”, da intendersi, secondo la loro metodologia, nel senso che il sistema “alloca” o “richiede” risorse senza rispettare la c.d. utilità marginale che la ricchezza ha per ciascun soggetto economico. &lt;br /&gt;Come detto è evidente che ciò che l'economia formalizza ha una previo substrato sociale, capibile in modo intuitivo. Sotto questo profilo, quindi, anche l'economia è scienza sociale, pur usando&lt;br /&gt;strumenti d'indagine formali. I professori più prudenti mettono sempre ben in luce &lt;br /&gt;quest'aspetto, di modo che gli studenti si rendono subito conto di non avere a che fare con una scienza esatta. &lt;br /&gt;Riferendomi alle imposte sui consumi non le ho definite imposte indirette in quanto esse colpiscono direttamente un'altra forma in cui si manifesta il reddito, cioè il suo consumo. &lt;br /&gt;La scienza delle finanze, ma l’argomento potrebbe esser ben approfondito anche in un testo di diritto tributario, spiega che la pluralità di tributi serve in quanto così facendo il sistema intercetta ricchezza che potrebbe esser altrimenti sfuggita ad una prima  tassazione del reddito prodotto od entrata che sia. &lt;br /&gt;E' indubbio che così procedendo si ha una doppia imposizione giuridica (se chi consuma è lo stesso soggetto che ha prodotto il reddito), oppure economica, (se la stessa ricchezza viene spesa da altri i quali magari l'hanno ereditata). Questo fa parte della fisiologia del sistema tributario. Altrimenti il &lt;br /&gt;super legislatore dovrebbe esser talmente in gamba di poter creare una mono-macro-imposta, che a fronte di un unico prelievo possa esaurire in sé le necessità fiscali sottostanti. &lt;br /&gt;Siccome invece le imperfezioni fanno parte della natura delle cose, allora occorre arrangiarsi come meglio si può, fino ad ipotizzare pessimi scenari, quale appunto, una fiscalità basata sull'incremento &lt;br /&gt;delle imposte dei consumi. &lt;br /&gt;Non dimentichiamoci, però che il nostro art. 53 della Costituzione, impone, almeno da un punto di vista formale, che il sistema fiscale sia,  nel suo complesso, progressivo. Ed anche se il 53 venisse &lt;br /&gt;modificato, sempre esisterebbero gli art. 2 e 3 della medesima carta, questi sì veramente granitici, essendo principi fondanti e non modificabili, pena una “rottura” che, mi pare, non potrà mai avere quel reale consenso necessario proveniente dalla base sociale. Penso che anche in questo caso abbia alla fine ragione il Prof. Lupi: siamo alla presenza dei soliti effetti annuncio tipici di questa società, in tanti settori, a cui, quindi, nemmeno il fisco mediatico si può sottrarre. Per rendersene definitivamente conto basta infatti riflettere su queste due ultime considerazioni: da un punto di vista di politica economia non ha senso gravare i consumi soprattutto nei momenti di crisi; mentre sul versante di politica fiscale, invece, incrementare le imposte sui consumi potrebbe essere inconcludente se il sistema non poggia prevalentemente, sui “grandi distributori organizzati”, la cui rigidità amministrativa, come sempre fa notare Raffaello, impedisce loro di occultare materia imponibile al fisco.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2720231971803212061?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2720231971803212061/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2720231971803212061' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2720231971803212061'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2720231971803212061'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/01/imposte-sui-consumi-e-riforma-fiscale.html' title='IMPOSTE SUI CONSUMI E RIFORMA FISCALE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2326351523152830415</id><published>2010-01-07T10:03:00.001+01:00</published><updated>2010-01-07T10:03:45.485+01:00</updated><title type='text'>L'ACCERTAMENTO UNIFICATO CONTRIBUTIVO FISCALE</title><content type='html'>Ci si è posti, giustamente, l'interrogativo della possibile attrazione delle vertenze contributive alla giurisdizione fiscale. &lt;br /&gt;A parte considerazioni teoriche, relative all'eventuale natura tributaria dei contributi, penso sia, invece, più interessante e realistico ragionare su altri aspetti, per così dire pratici. &lt;br /&gt;Infatti, buona parte del contenzioso relativo agli autonomi poggia sullo stesso atto di accertamento confezionato ai fini tributari: le basi fiscali - contributive sono unificate. Perciò, se la commissione tributaria annulla l'atto impositivo, gli effetti della sentenza si riverberano anche sul rapporto previdenziale. Purtroppo oggi il sistema non è coerente rispetto a questa realtà. Il contribuente deve incardinare anche il contenzioso previdenziale, contro l'iscrizione a ruolo dei contributi,  avanti il tribunale civile e non è detto che il giudice del lavoro sospenda, come dovrebbe, il processo in attesa dell'esito di quello tributario.&lt;br /&gt;Le esigenze dell'INPS e dell'Agenzia entrate sono similari. Si pensi alle ormai costanti convenzioni fra i due enti in tema di accertamento, tese a creare sinergie operative, volte all'interscambio di dati ad alla creazione di una "cultura" comune e condivisa dei fuzionari. Ad esempio, recentemente, l'Agenzia si è impegnata a fornire all'INPS l'elenco dei soggetti non coerenti con gli studi con riguardo al valore aggiunto per addetto, così come fornirà assistenza per verificare quei contribuenti sospetti che chiedono all'ente previdenziale l'erogazione di prestazioni in esenzione. &lt;br /&gt;E' evidente che siamo ai primi passi e fin da subito bisognerà evitare di cadere nell'errore di credere che sia possibile traslare sulle verifiche contributive possibili accertamenti basati su utopici automatiscmi, che già vanno presi con le pinze anche in campo strettamente fiscali. &lt;br /&gt;Ma la tendenza, di fatto e che parte dal basso, è quella di una progressiva unificazione della materia, che muovendo, appunto, dall'aspetto pratico e "vitale" dell'accertamento, presto o tardi, probabilmente, porterà ad un'auspicabile unificazione della giurisdizione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2326351523152830415?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2326351523152830415/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2326351523152830415' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2326351523152830415'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2326351523152830415'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2010/01/laccertamento-unificato-contributivo.html' title='L&apos;ACCERTAMENTO UNIFICATO CONTRIBUTIVO FISCALE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3848627713696144320</id><published>2009-12-31T11:48:00.001+01:00</published><updated>2009-12-31T11:48:57.360+01:00</updated><title type='text'>SCARICARE TUTTO COMBATTE L'EVASIONE?</title><content type='html'>Un luogo comune è quello relativo al pensare che se si permettesse ai privati di scaricare in dichiarazione ogni spesa di vita, l'evasione verrebbe meno.&lt;br /&gt;Mi ricordo che qualche anno fa l'argomento era stato affrontato con delle pagine dossier da un noto quotidiano economico. Venivano poste a confronto le esperienze di altri paesi. Il succo comunque era che allo stato questo modo di procedere avrebbe forse causato una diminuzione di gettito, salvo il riconoscere detrazioni molto limitate. Un altro problema è poi quello delle verifiche, cioè occorre istituire un sistema di controllo automatico dei dati indicati in dichiarazione da milioni di contribuenti, non potendo di certo pretendere che si facciano delle verifiche documentali effettive, se non a campione. Infine, considerato il fallimento, per ovvi motivi di impraticabilità, del tentativo di reintroduzione degli elenchi clienti fornitori, si capisce come questa strada di emersione dell'evasione, anche se corretta da un punto di vista teorico, dal lato pratico sia, invece difficilmente realizzabile.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3848627713696144320?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3848627713696144320/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3848627713696144320' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3848627713696144320'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3848627713696144320'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/scaricare-tutto-combatte-levasione.html' title='SCARICARE TUTTO COMBATTE L&apos;EVASIONE?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-7640614454518241304</id><published>2009-12-30T16:18:00.000+01:00</published><updated>2009-12-30T16:19:17.964+01:00</updated><title type='text'>ADDIO AI VALORI STORICI?</title><content type='html'>Abbiamo da sempre studiato che il criterio del costo storico &lt;br /&gt;appartiene ai capisaldi che informano il TUIR in generale, sia da un &lt;br /&gt;punto di vista civilistico (per le regole bilancistiche) che fiscale. &lt;br /&gt;Questa chiave di lettura, oggi, mi pare di poter concludere, non &lt;br /&gt;rispecchia più la realtà dei fatti. Anche la finanziaria 2010 proroga, &lt;br /&gt;per l'ennesima volta, i vari provvedimenti di rivalutazione di inizio &lt;br /&gt;anni 2000 (in particolare per terreni e partecipazioni), senza parlare &lt;br /&gt;poi delle "rivalutazioni", ormai introdotte a regime, già da due anni, &lt;br /&gt;per conferimenti, fusioni e scissioni. E non si dimentichi, nemmeno, &lt;br /&gt;il riallineamento dei valori riguardanti i bilanci dei soggetti IAS. &lt;br /&gt;Il tutto ovviamente mediante tassazione premiale "dell'annullamento", &lt;br /&gt;medianto incremento dei costi, delle plusvalenze latenti. Lo "strano" &lt;br /&gt;è il constatare che queste operazioni si sono radicate a livello &lt;br /&gt;tributario proprio nel momento in cui i loro presupposti "scientifici" &lt;br /&gt;sono venuti meno: infatti, periodi di forte inflazione, &lt;br /&gt;fortunatamente, non si sono più verificati da quando i vari stati &lt;br /&gt;europei hanno stretto il sodalizio relativo alla moneta unica. Quindi, &lt;br /&gt;l'unica spiegazione logica è quella relativa a manovre di "drenaggio &lt;br /&gt;fiscale", che trovano una giustificazione, più che di coerenza di &lt;br /&gt;sistema, (salvo che per i provvedimenti di inizio anni 2000) nelle &lt;br /&gt;esigenze incamerare entrate da parte dell'erario.  Occorrerà, perciò, &lt;br /&gt;cercare di capire se tutto questo potrà avere un effetto di &lt;br /&gt;"trascinamento" o "condizionamento" sul resto del sistema fiscale, a &lt;br /&gt;partire dal reddito d'impresa, con particolare riguardo al regime &lt;br /&gt;delle c.d. operazioni straordinarie.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-7640614454518241304?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/7640614454518241304/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=7640614454518241304' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7640614454518241304'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7640614454518241304'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/addio-ai-valori-storici.html' title='ADDIO AI VALORI STORICI?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3780070805021272348</id><published>2009-12-29T19:19:00.000+01:00</published><updated>2009-12-29T19:20:17.542+01:00</updated><title type='text'>IL GIUDIZIO ED I SUOI CRITERI</title><content type='html'>Su questo argomento c'è senz'altro chi può essere in grado di scrivere un testo di 1000 pagine. In poche righe, però, si può dire che il Giudice, nel decidere il singolo caso sottoposto alla sua attenzione non può che comportarsi, inevitabilmente, come ogni essere umano. Quali saranno i criteri che di fatto seguirà nel confezionare la sentenza? Egli consapevolmente crederà di seguire regole giuridiche precise, come se dovesse, quale scienziato, applicare formule da laboratorio. In effetti, per talune fasi del suo procedere, più o meno, può essere proprio così: nel mentre, ad esempio, verifica la propria giurisdizione, competenza, la sussistenza di ipotesi di improcedibilità od, anche, se è alla presenza di un litisconsorzio per cui necessità l'integrazione del contraddittorio. Questi aspetti, ed altri, sono di contorno, quasi, oserei dire, secondari. Ma mentre si avvicina sempre di più al "cuore" della propria funzione, ovverosia il "decidere il merito" della vertenza, egli, probabilmente, in modo sempre più inconsapevole, tenderà a riversare nel motto suo interno di maturazione della decisione, non tanto i criteri giuridici (nel senso corrente del termine e cui crederà, invero, di seguire il più fedelmente possibile), ma quanto, piuttosto, altri criteri, sempre suoi interni, che lo informano come persona. Cioè tenderà a seguire i suoi valori intimi, le sue credenze, che, sotto questo profilo, poco si differenziano, anzi sono del tutto uguali, a quelli che informano l'agire di qualsiasi essere umano. Infatti, tendenzialmente, prima si agisce, poi si decide e successivamente, ancora, si giustifica.  Parafrasando noti principi di psicologia: è più la comunicazione non verbale che quella verbale, più il non detto che il detto, e perciò, più il deciso (secondo equità) che il deciso secondo diritto.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3780070805021272348?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3780070805021272348/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3780070805021272348' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3780070805021272348'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3780070805021272348'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/il-giudizio-ed-i-suoi-criteri.html' title='IL GIUDIZIO ED I SUOI CRITERI'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-7989981375285881372</id><published>2009-12-24T18:37:00.001+01:00</published><updated>2009-12-24T18:37:55.738+01:00</updated><title type='text'>CASSAZIONE E STUDI DI SETTORE: POCHE NOVITA'</title><content type='html'>La Cassazione mi sembra che non dica nulla di nuovo rispetto a quanto &lt;br /&gt;affermato dalla stessa Amministrazione con la storica circolare &lt;br /&gt;5/2008.  Quindi, nessun automatismo ma occorre ricalibrare l’elaborato &lt;br /&gt;statistico sulla posizione del contribuente. E’, però  un’ovvia &lt;br /&gt;constatazione il rilevare che di fatto il contraddittorio sia molto &lt;br /&gt;spesso in un qualche cosa di diverso, in genere, rispetto a quello che &lt;br /&gt;dovrebbe essere. Si risolve, infatti, per lo più, in un mercanteggiare &lt;br /&gt;sconti negli angusti spazi di riduzione che l’Agenzia si è data al &lt;br /&gt;fine di rispettare i propri vincoli interni di budget. E’ vero, così &lt;br /&gt;procedendo ci si allontana da quello che dovrebbe essere un &lt;br /&gt;fisiologico momento di confronto fra Amministrazione e Contribuente. &lt;br /&gt;Ma perchè ciò accade? Penso vi siano principlamente due ragioni. La &lt;br /&gt;prima risiede nel fatto che il fisco deve trattare milioni di &lt;br /&gt;posizioni e quindi con difficoltà risce ad avere il tempo e le risorse &lt;br /&gt;necessarie per personalizzare le stime, anche limitandosi ad &lt;br /&gt;analizzare quelle relative ai soli contribuenti selezionati. La &lt;br /&gt;seconda motivazione è da ravvisarsi poi nella situazioni in cui tante &lt;br /&gt;volte il contribuente medesimo versa di fronte al funzionario: &lt;br /&gt;presentandosi, cioè, con poche carte a proprio favore, lo sconto, &lt;br /&gt;probabilmente, ottenibile con un poco di efficace dialettica, diventa &lt;br /&gt;di già un bel risultato. Comunque, per finire, mi sembra che si possa &lt;br /&gt;ancora una volta affermare che in un contesto di fiscalità di massa &lt;br /&gt;strumenti di valutazione serializzata, da applicarsi sui piccoli &lt;br /&gt;autonomi (per la cui valutazione appare più congrua una stima dei dati &lt;br /&gt;esteriori che non invece basarsi sull’attendibilità di risultati &lt;br /&gt;contabili tante volte palesemente inverosimili), non vadano più di &lt;br /&gt;tanto abborriti. Certo l’ideale sarebbe che questi strumenti, anzichè &lt;br /&gt;essere utilizzati sul piano procedimentale, cioè, sul versante della &lt;br /&gt;prova, venissero invece applicati quali criteri sostanziali di &lt;br /&gt;determinazione, appunto para catastale, del reddito, su base &lt;br /&gt;opzionale, ovviamente, da parte del contribuente.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-7989981375285881372?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/7989981375285881372/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=7989981375285881372' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7989981375285881372'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7989981375285881372'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/cassazione-e-studi-di-settore-poche.html' title='CASSAZIONE E STUDI DI SETTORE: POCHE NOVITA&apos;'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-895348758828093113</id><published>2009-12-18T19:14:00.001+01:00</published><updated>2009-12-18T19:14:24.268+01:00</updated><title type='text'>DIVIDENDI IN USCITA: NON BASTA L'IRES?</title><content type='html'>Forse, i casi in cui si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 27%, sui dividendi in uscita, sono residuali, vista la quasi totale esenzione per quelli distribuiti oltrefrontiera a controllanti UE e le convenzioni contro le doppie imposizioni per il resto. Comunque, a ben vedere, questa norma di chiusura non ha molto senso ove si tenga presente che per il non residente il criterio della sua tassazione personale (con tutti i suoi corollari, tipo quello della progressività) perde, in concreto, significato, lasciando, invece, il posto al principio della tassazione reale sulla fonte del reddito. Nel caso dei dividendi tassare la fonte significa tassare la società che li produce con l'IRES, per cui, almeno così a me pare, almeno da un punto di vista terico, non vi è affatto bisogno di gravare ulteriormente questo tipo di reddito con la ritenuta di cui in premessa.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-895348758828093113?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/895348758828093113/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=895348758828093113' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/895348758828093113'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/895348758828093113'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/dividendi-in-uscita-non-basta-lires.html' title='DIVIDENDI IN USCITA: NON BASTA L&apos;IRES?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2179068492943745774</id><published>2009-12-17T17:06:00.000+01:00</published><updated>2009-12-17T17:07:24.064+01:00</updated><title type='text'>REDDITOMETRO FRA SERIALITA' E PONDERAZIONI</title><content type='html'>Il redditometro potrebbe essere impiegato in modo seriale ma in una &lt;br /&gt;versione light: si sommano le spese note all'agenzia (colf, viaggi, &lt;br /&gt;ecc) più il minimo vitale per acquistarsi il cibo e l'accertamento &lt;br /&gt;parte solo se quelle spese superano di molto il reddito. &lt;br /&gt;La logica che funziona del redditometro è: a me Agenzia risulta da &lt;br /&gt;dati "certi" che tu hai speso almeno 100 negli ultimi tre anni e hai &lt;br /&gt;dichiarato un reddito netto medio di 20: dove hai preso i soldi? &lt;br /&gt;I dati però devo essere appunto "certi" (es. stipendio annuo colf) e &lt;br /&gt;non presunti in base ai moltiplicatori (es. stipendio annuo colf x 3). &lt;br /&gt;Se infatti si applicano moltiplicatori "presuntivi" in modo rigido &lt;br /&gt;alla massa, facciamo la fine degli studi di settore: accertamenti che &lt;br /&gt;colpiscono maggiori capacità economiche solo sulla carta e tutte &lt;br /&gt;ancora da dimostrare. &lt;br /&gt;Insomma, a mio modesto parere, la serialità che funziona si deve &lt;br /&gt;basare su elementi certi (si pensi ad esempio il controllo automatico &lt;br /&gt;delle dichiarazioni per quanto riguarda gli omessi versamenti), mentre &lt;br /&gt;le presunzioni richiedono una analisi caso per caso che non è &lt;br /&gt;standardizzabile (e inoltre richiederebbe una sensibilità valutativa &lt;br /&gt;specifica, da parte di esperti dell'attività oggetto di valutazione &lt;br /&gt;che ESCONO DALL'UFFICIO e si mettono a stimare sul "campo" - e ciò in &lt;br /&gt;Italia purtroppo non si è mai visto). &lt;br /&gt;E' chiaro che l'attività di accertamento standard ha costi molto bassi &lt;br /&gt;al contrario di un'analisi spefica svolta in modo serio. Ed è per &lt;br /&gt;questo che si cerca di serializzare tutto. Ma serializzare anche le &lt;br /&gt;presunzioni, senza dotare l'Agenzia delle competenze e sensibilità &lt;br /&gt;necessarie per valutare, è un tentativo vano e destinato al &lt;br /&gt;fallimento.&lt;br /&gt;Claudio Cerutti&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2179068492943745774?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2179068492943745774/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2179068492943745774' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2179068492943745774'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2179068492943745774'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/redditometro-fra-serialita-e.html' title='REDDITOMETRO FRA SERIALITA&apos; E PONDERAZIONI'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8901212161875085662</id><published>2009-12-17T12:42:00.001+01:00</published><updated>2009-12-17T12:42:53.660+01:00</updated><title type='text'>REDDITOMETRO AL LIFTING: ALCUNE CONSIDERAZIONI</title><content type='html'>Mi auguro che in sede di revisione dei coefficenti venga, per taluni di essi, tenuto conto, in senso favorevole ai contribuenti, del mutato contesto sociale. Il caso di badanti e colf è paradigmatico: non sempre vi è un'acclarata invalidità o non autosufficenza da parte della persona anziana per ottenere "l'esimente fiscale". I conti, spesso, sono quelli della serva: basta avere il sufficente per pagare l'addetta oltre che le minime spese di vita. Altro che 16.000,00 x 3. Emerge, poi, un altro aspetto importante, come lascia intuire il Prof. Beghin in questi giorni su Postilla: questi strumenti di accertamento non dovrebbero essere seriali ma lo sono in concreto, visto il contesto di fiscalità di massa. Qua, ormai da tempo, si ha lo strappo fra la necessaria ponderazione che l'ufficio dovrebbe calare su ogni posizione e l'impellenza di dover trattare molte, troppe pratiche, con vincoli (contrattuali ?! di budget fra Agenzia e Ministero). Insomma, non ce la fanno. Staremo a vedere.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8901212161875085662?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8901212161875085662/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8901212161875085662' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8901212161875085662'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8901212161875085662'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/redditometro-al-lifting-alcune.html' title='REDDITOMETRO AL LIFTING: ALCUNE CONSIDERAZIONI'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-1989112875496131299</id><published>2009-12-16T11:39:00.001+01:00</published><updated>2009-12-16T11:41:51.631+01:00</updated><title type='text'>DAL "PAN PROCESSUALISMO" AL "GIURISDIZIONALISMO", (OVVERO DALLA PADELLA ALLA BRACE)</title><content type='html'>Più che di "pan processualismo" si dovrebbe parlare di &lt;br /&gt;"giurisdizionalismo", intendendo esprimere con ciò la pessima &lt;br /&gt;abitudine degli operatori giuridici, in particolare del diritto &lt;br /&gt;tributario, di far assurgere le massime giurisprudenziali, soprattutto &lt;br /&gt;quelle di legittimità, a veri e propri "precedenti vincolanti" a &lt;br /&gt;seconda, ovviamente, delle "convenienze. E' una tendenza comune ai &lt;br /&gt;vari attori del "palcoscenico fiscale", fra cui in primis, &lt;br /&gt;amministrazione, consluenti e giudici. &lt;br /&gt;Fatta questa premessa appare, allora, non del tutto inutile richiamare &lt;br /&gt;alcuni brevi concetti che penso possano servire a fare poco di &lt;br /&gt;chiarezza su che cosa voglia effettivamente significare il termine &lt;br /&gt;"precedente". &lt;br /&gt;La Cassazione origina storicamente dal Tribunal de Casation francese &lt;br /&gt;post rivoluzione come longa manus del potere legislativo diffidente &lt;br /&gt;dei giudici possibili alleati dell'ancien regime. La sua funzione non &lt;br /&gt;era tanto giurisdizionale ma piuttosto di controllo sul fatto che i &lt;br /&gt;giudici non debordassero oltre la legge. &lt;br /&gt;In Italia con la legge del 41 sull'ordinamento giudiziario le viene &lt;br /&gt;attribuita la funzione nomofilattica...ma la sua natura è &lt;br /&gt;giurisdizionale nell'interesse delle parti più che nell'interesse &lt;br /&gt;pubblico di uniforme interpretazione della legge. &lt;br /&gt;Se le categorie valgono qualche cosa e di qualche utilità può essere &lt;br /&gt;richiamarle non possiamo dimenticarci, dividendo ancora una volta il &lt;br /&gt;mondo in due, che il nostro ordinamento appartiene al sistema &lt;br /&gt;denominato di civil law, tale per cui la pronuncia giudiziaria, &lt;br /&gt;nemmeno quella della cassazione a sezioni unite fa precedente &lt;br /&gt;vincolante: essa è giuridicamente vincolante solo per le parti. &lt;br /&gt;Se questo è vero, allora, è completamente fuori luogo parlare di &lt;br /&gt;retroattività o meno dei principi di ratio legis ricavabili dalla &lt;br /&gt;sentenza. In Italia la sentenza, così come i principi da essa recati &lt;br /&gt;nascono e muoiono lì, fra le parti. Legge vuota quella che sancisce &lt;br /&gt;la nomofilachia, nemmeno le sezioni semplici vi sono obbligate (neppure &lt;br /&gt;dopo la riforma del 2006) e neanche l'umile giudice di primo grado. &lt;br /&gt;Detto questo, allora, è facile constatare che  in Italia il precedente &lt;br /&gt;funziona ma alla rovescia,  rispetto a quanto avviene presso gli impavidi &lt;br /&gt;sistemi di common law (qua come avete già notato è un ripiegarsi &lt;br /&gt;comodo su una "zuppa", per casi diversi, già "masticata" da altri). &lt;br /&gt;Il nostro sistema, di fatto, più che del "precedente" dovrebbe &lt;br /&gt;denominarsi del "comodo" precedente. Ciò che preoccupa è proprio questo. &lt;br /&gt;Pensiamoci bene: è sbagliato pensare che la "norma generale" possa &lt;br /&gt;essere fatta dal giudice. Nei paesi anglosassoni il giudice "crea" la norma &lt;br /&gt;(casomai nuova) sempre e comunque per il caso concreto che ha di &lt;br /&gt;fronte. &lt;br /&gt;Leggo da Peter Stein "La parte propriamente vincolante di una &lt;br /&gt;precedente decisione è conosciuta coma la ratio decidendi.La ratio &lt;br /&gt;decidendi di un caso non viene determinata dai giudici che decidono &lt;br /&gt;il caso. Essa è identificata dai giudici dei casi successivi, i quali &lt;br /&gt;devono decidere se la decisione costituisce oppure no un precedente &lt;br /&gt;per essi. Tale natura di precedente sussiste se i fatti rilevanti del &lt;br /&gt;caso anteriore sono gli stessi del caso attualmente in &lt;br /&gt;decisione...altrimenti...si dice distinguono il caso anteriore che &lt;br /&gt;non costituisce per essi un precedente. Pertanto il passaggio chiave è &lt;br /&gt;l'accertamento del rapporto di somiglianza o di differenza tra i &lt;br /&gt;fatti rilevanti di due casi". Continua l'Autore dicendo che quasto rapporto &lt;br /&gt;di somiglianza o meno dipenderà su cosa il giudice vorrà porre &lt;br /&gt;l'accento. Insomma, traspare chiaramente il ruolo attivo che il &lt;br /&gt;giudice là deve avere.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-1989112875496131299?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/1989112875496131299/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=1989112875496131299' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1989112875496131299'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1989112875496131299'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/dal-pan-processualismo-al.html' title='DAL &quot;PAN PROCESSUALISMO&quot; AL &quot;GIURISDIZIONALISMO&quot;, (OVVERO DALLA PADELLA ALLA BRACE)'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4372787305727347397</id><published>2009-12-14T10:54:00.000+01:00</published><updated>2009-12-14T10:55:10.203+01:00</updated><title type='text'>AVVIAMENTO FRA IMPOSTA DI REGISTRO E REDDITO D'IMPRESA</title><content type='html'>Da un punto di vista letterale appare evidente che l’Ufficio non può utilizzare, ai fini della determinazione della plusvalenza d’impresa derivante della cessione di azienda, gli stessi criteri valevoli per l’imposta di registro. Sembra un caso di scuola: la determinazione dell’imponibile ai fini di quest’ultima imposta fa riferimento al valore venale mentre occorre basarsi sui corrispettivi contrattuali per le IIDD. In quest’ultimo comparto il valore venale diventa rilevante solo nella procedura d’accertamento, quale indizio che, corroborato da altri elementi, possa fondare un maggior valore. Insomma, da un lato il criterio opera come modalità legale di determinazione della basa imponibile, dall’altro, invece, serve nella successiva fase di accertamento. Detto così, mi pare, non si fa molta fatica a tenere distinti gli aspetti ed a capire in quali ristretti limiti vada utilizzato il criterio del valore normale. Perché, allora, la Cassazione sta assumendo un atteggiamento diverso? Penso che una risposta, almeno parziale, si potrebbe avere ponendo bene in risalto la specificità dei casi sottoposti alla sua decisione. Infatti, potrebbe esser che in quella data situazione emergano particolarità tali da rendere evidente la ragionevolezza del ricorso a questo criterio forfetario. Quello che non dovrebbe mai mancare, invece, è una congrua motivazione che non potrà, certo, mai essere del tipo: “siccome ai fini dell’imposta di registro si è stabilito questo, allora, la stessa cifra, per forza, deve valere anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa”. Ciò che difetta, oggi, in modo grave, in un contesto di fiscalità di massa, ove è importante “fare cassa” il più presto possibile, è il frettoloso recepimento acritico, da parte degli Uffici, di massime stringate, rinvenibili dalla giurisprudenza di legittimità, senza la necessaria ponderazione sul caso specifico oggetto di controllo. Ma anche un’altro ragionamento si può fare: sembra venire in rilievo la necessità di procedere ad una determinazione di tipo presuntivo nei confronti dei piccoli autonomi, anche nella fase di realizzazione di avvenimenti c.d. straordinari della loro vita imprenditoriale. Infatti, i criteri scientifici, proposti con autorevolezza dal Guatri, ad esempio, sono più adatti per le grandi realtà aziendali che non per le piccole. Per un bar, un negozio, un laboratorio artigiano, spesso, si seguono, nella prassi professionale, criteri forfetari che molto si assomigliano a quelli utilizzati ai fini della richiamata imposta di registro: reddito medio degli ultimi tre esercizi, moltiplicato per tre, ad esempio. La necessità di ammettere la prova contraria, intesa in senso molto largo, deve, però essere un principio accolto e condiviso dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, il funzionario dovrebbe possedere un’elevata sensibilità valutativa, che spesso non ha: ritornando all’esempio del bar, oggi le licenze si svendono a poche decine di migliaia di euro (è forse alle porte una liberalizzazione) ed il mercato non è più quello di qualche anno fa. Il giovane funzionario che deve trattare la pratica in modo serializzato e piatto sa questo? I capelli grigi, che hanno i capo team, almeno di secondo livello, dovrebbero condurre a prendere delle decisioni più ponderate. Ma questo, purtroppo, ultimamente, avviene sempre meno frequentemente, a causa dei più volte richiamati condizionamenti di budget cui l’Agenzia, in modo sempre più pressante è, negli ultimi tempi sottoposta.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4372787305727347397?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4372787305727347397/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4372787305727347397' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4372787305727347397'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4372787305727347397'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/avviamento-fra-imposta-di-registro-e.html' title='AVVIAMENTO FRA IMPOSTA DI REGISTRO E REDDITO D&apos;IMPRESA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4846022197771691265</id><published>2009-12-11T19:15:00.001+01:00</published><updated>2009-12-11T19:15:53.892+01:00</updated><title type='text'>CESSIONE AZIENDA E RATEAZIONE PLUSVALENZA</title><content type='html'>La prassi professionale, "istintivamente", mi ha sempre portato ad escludere la possibilità di rateizzare in cinque anni la plusvalenza da cessione di azienda se l'imprenditore cessa contestualmente la propria attività. Nell'approfondire alcune tematiche inerenti ho letto, però, che qualcuno la pensa diversamente. L'aspetto è interessante, in quanto potrebbe essere un'opportunità allettante da cogliere nel caso in cui non sia decorso il quinquennio necessario per accedere al regime di tassazione separata. In particolare è stato rilevato che anche se l'imprenditore cessa fiscalmente la propria posizione si avrebbe una sorta di "ultrattività" del regime tributario dei beni relativi all'impresa, che sopravvive alla perdita della qualifica di imprenditore, estendendosi alla facoltà di rateizzare la plusvalenza (in tal senso MICCINESI, PORCARO e STEVANATO, contra BENAZZI e LEO). La tesi mi pare possa essere condivisa anche se, da un punto di vista pratico, presta il fianco a non poche difficoltà. La stessa Amministrazione, attraverso il proprio sistema informatico, riscontrerà, inevitabilmente delle anomalie, rilevando la presentazione in dichiarazione di quadri F e G, nonostante sia stata acquisita in data anteriore la comunicazione di cessazione. Inoltre, sotto il profilo previdenziale è facile immaginare l'insorgere di possibili contenziosi dovuti al fatto che l'INPS, sistematicamente, incrocia i propri dati relativi ai versamenti con i quadri relativi al reddito d'impresa delle dichiarazioni fiscali. Anche in questo caso si avrà un disallineamento della cessazione della posizione previdenziale, antecedente, come detto, rispetto ai periodi d'imposta indicati in dichiarazione. Nonostante la posizione previdenziale sia stata già cessata, l'INPS, probabilmente, avrebbe buon gioco nel dimostrare che il reddito/plusvalenza è stato "prodotto" dall'inprenditore nell'esercizio della propria attività, salvo che la cessione dell'azienda non sia avvenuta in una fase formale di liquidazione, previamente comunicata all'Agenzia Entrate e con previa cessazione di ogni posizione, sia camerale che previdenziale.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4846022197771691265?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4846022197771691265/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4846022197771691265' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4846022197771691265'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4846022197771691265'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/cessione-azienda-e-rateazione.html' title='CESSIONE AZIENDA E RATEAZIONE PLUSVALENZA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-6268549260300538514</id><published>2009-12-11T09:51:00.000+01:00</published><updated>2009-12-11T09:52:07.963+01:00</updated><title type='text'>GLI INEVITABILI EQUIVOCI DELLA COMUNICAZIONE MEDIATICA</title><content type='html'>"Meno tasse sui ceti medi..." e più sussidi per i poveri è uno dei &lt;br /&gt;concetti portanti, fra i tanti altri condivisibili espressi &lt;br /&gt;nell'intervento di Alberto Alesina sul sole del 21 agosto 2009. E' &lt;br /&gt;evidente che siamo di fronte ad un'antinomia, cioè di quel particolare &lt;br /&gt;tipo di paradosso che indica la compresenza di due affermazioni &lt;br /&gt;contraddittorie. Per capire meglio ci possono essere di ausilio alcune &lt;br /&gt;semplici considerazioni tipiche della scienza delle finanze (che come &lt;br /&gt;auspica il Prof. Lupi in altra parte di questo sito) dovrebbero anche &lt;br /&gt;servire per spiegare i comportamenti sociali rilevanti ai fini di una &lt;br /&gt;teoria della tassazione. &lt;br /&gt;Se si diminuisce la pressione sui ceti medi, (da intendersi come &lt;br /&gt;quell'agglomera to di contribuenti un poco al di sopra della soglia di &lt;br /&gt;povertà e con redditi non eccessivamente alti, fascia, questa &lt;br /&gt;significativa per l'erario in quanto rappresenta la maggior area su &lt;br /&gt;cui pescare imposte, che identifica, insomma, la parte centrale di una &lt;br /&gt;curva a campana dalla cui semplice osservazione si acclare bene che &lt;br /&gt;ogni manovra fatta sulle ali, povere o ricche, sarà sempre, in termini &lt;br /&gt;di gettito, poco significativa, salvo sortire approvazione o &lt;br /&gt;disapprovazione politica), come dicevo, se si diminuisce la pressione &lt;br /&gt;sui ceti medi, allora, inevitabilmente mancheranno risorse da &lt;br /&gt;destinare ai meno abbienti. Si tratta, quindi, di una ipotesi &lt;br /&gt;scarsamente realistica, soprattutto in un paese quale l'Italia ove &lt;br /&gt;l'entità del debito pubblico e la conseguente rigidità che ne deriva &lt;br /&gt;non permette manovre significative in tal senso, salvo effettuare &lt;br /&gt;quegli interventi, anch'essi politicamente negativi a livello di &lt;br /&gt;consenso, di aggiustamento strutturale della finanza pubblica.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-6268549260300538514?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/6268549260300538514/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=6268549260300538514' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6268549260300538514'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6268549260300538514'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/gli-inevitabili-equivoci-della.html' title='GLI INEVITABILI EQUIVOCI DELLA COMUNICAZIONE MEDIATICA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-5661377579176694303</id><published>2009-12-10T18:50:00.001+01:00</published><updated>2009-12-10T18:50:39.905+01:00</updated><title type='text'>DALL'AUTOLIQUIDAZIONE ALL'AUTOCONTROLLO</title><content type='html'>Qualcuno, "non ricordo più chi", disse che le rivoluzioni epocali sono &lt;br /&gt;quelle silenziose, che avvengono, cioè, lentamente, &lt;br /&gt;impercettibilemente, senza che nessuno se ne accorga. Il passaggio &lt;br /&gt;dall'imposizione officiosa alla c.d. autoliquidazione del tributo non &lt;br /&gt;è stato, però, così. Diversamente, invece, l'approdo alla &lt;br /&gt;determinazione analitico aziendale: forse nessuno l'avrebbe &lt;br /&gt;lucidamente constatato se non ce lo avesse fatto notare, in modo &lt;br /&gt;alquanto argomentato, il Prof. Lupi. Probabilmente un qualche cosa di &lt;br /&gt;simile potrebbe avvenire, con il dovuto tempo e gradualismo, per &lt;br /&gt;l'autocontrollo, ossia per il verifica del rispetto degli obblighi &lt;br /&gt;formali e sostanziali effettuata dallo stesso contribuente attraverso &lt;br /&gt;soggetti terzi, rispetto all'Amministrazione, da questi delegati. Tale &lt;br /&gt;controllo, mi pare si possa già concludere, si limiterà al "regime &lt;br /&gt;giuridico del dichiarato" in quanto la lotta all'evasione sostanziale &lt;br /&gt;non può che passare attraverso la progressiva consolidazione di regimi &lt;br /&gt;paracatastali di determinazione del reddito, da una parte, e la &lt;br /&gt;formazione, in capo al Fisco, di strutture di intelligence capaci di &lt;br /&gt;approcciarsi alla fiscalità della grande impresa, anche &lt;br /&gt;transnazionale, dall'altra I primi segnali di questo nuovo modo di &lt;br /&gt;procedere si sono avuti con l'introduzione del visto leggero e &lt;br /&gt;pesante, comunque mi pare, sino ad ora, poco gettonato, in quanto &lt;br /&gt;facoltativo. Oggi, invece, con l'avvento obbligatorio della &lt;br /&gt;certificazione dei crediti iva, superiori ad una certa soglia, si &lt;br /&gt;richiede una qualche cosa in più al contribuente: si crea un vero e &lt;br /&gt;proprio "onere" a suo carico (la cui accezione civilistica, mi sembra, &lt;br /&gt;calzi perfettamente). Se egli vuole fruire del credito deve prima &lt;br /&gt;certificarlo, appunto, con l'intervento di soggetti esterni che diano &lt;br /&gt;alla stessa Amministrazione le garanzie sufficenti di un operato &lt;br /&gt;imparziale. I profili di criticità sono diversi: dal costo di questo &lt;br /&gt;servizio alle difficoltà, che così si introducono, all'effettivo &lt;br /&gt;esercizio del diritto di detrazione iva (principio caro, questo, alla &lt;br /&gt;Corte di Giustizia Europea). Comunque quel che qui interessa cogliere &lt;br /&gt;sono i "segnali" di una eventuale futura evoluzione che potrebbe &lt;br /&gt;subire il rapporto fisco - contribuente in tema di contralli, ed al &lt;br /&gt;riguardo non si può fare a meno di constatare che l'Amministrazione, &lt;br /&gt;di fatto, mai potrà, comunque svuotarsi del suo ruolo attivo &lt;br /&gt;concretizzantesi nella, tanto cara, ai classici, "potestà &lt;br /&gt;amministrativa d'imposizione". Panta rem. &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-5661377579176694303?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/5661377579176694303/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=5661377579176694303' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5661377579176694303'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5661377579176694303'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/dallautoliquidazione-allautocontrollo.html' title='DALL&apos;AUTOLIQUIDAZIONE ALL&apos;AUTOCONTROLLO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2959965331226801416</id><published>2009-12-10T18:49:00.001+01:00</published><updated>2009-12-10T18:49:40.981+01:00</updated><title type='text'>RAPPORTI CON L'ESTERO: QUALI ALTRE POSSIBILI VALUTAZIONI?</title><content type='html'>La legge n. 227/1990 sul monitoraggio fiscale obbliga a compilare il &lt;br /&gt;c.d. quadro W solamente le persone fisiche, gli enti non commerciali e &lt;br /&gt;le società semplici. Nessun adempimento, invece, per le società di &lt;br /&gt;capitali. E' probabile che il "legislatore" di allora abbia pensato &lt;br /&gt;che fossero sufficenti le garanzie derivanti dalla tenuta di una &lt;br /&gt;ordinata, completa e veritiera contabilità. Anche oggi, verificando il &lt;br /&gt;contenuto, ad esempio, del modello UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2009, si &lt;br /&gt;può rinvenire un supplemento d'informazioni, richiesto a tali &lt;br /&gt;soggetti, solo nel quadro FC, avente ad oggetto i rapporti con &lt;br /&gt;partecipate residenti in paradisi fiscali, cui si applica sia la &lt;br /&gt;trasparenza e sia la rideterminazione del reddito secondo il TUIR. In &lt;br /&gt;questi 19 anni si sarebbe potuto fare, invece, di più nella &lt;br /&gt;strutturazione, per gradi, di una serie ponderata di informazioni da &lt;br /&gt;richiedere alle imprese trasnazionali o comunque interessate da non &lt;br /&gt;episodici rapporti con l'estero. A tal fine mi sono sembrate sensate &lt;br /&gt;le proposte avanzate, proprio 20 anni fa, dal Prof. Nuzzo, il quale &lt;br /&gt;auspicava il compleamento dell'informativa di bilancio (ad uso &lt;br /&gt;fiscale) di questi enti. In particolare veniva proposto di indicare &lt;br /&gt;non solo le aree geografiche di operatività ma anche i paesi, così &lt;br /&gt;come si consigliava di richiedere report strutturari nelle &lt;br /&gt;movimentazioni finanziarie da e per l'estero. Ovvio, il tutto "cum &lt;br /&gt;granum salis": senza eccedere nella raccolta di informazioni. Troppi &lt;br /&gt;dati diventano inutili. L'aumento delle competenze dei verificatori &lt;br /&gt;avrebbe dovuto andare di pari passo con l'acquisizione di specifiche &lt;br /&gt;sensibilità, sia di selezione che valutative. Insomma, l'introduzione &lt;br /&gt;di un apposito quadro W, diciamo, ad appannaggio delle società &lt;br /&gt;commerciali e di capitale in particolare. In ultimo, vale la pena &lt;br /&gt;ricordare che l'attuale informativa civilistica di bilancio, già &lt;br /&gt;scarna per le esigenze conoscitive dei soci e dei terzi creditori &lt;br /&gt;appare in modo chiaro ed intuitivo insufficente e non aderente allo &lt;br /&gt;scopo specifico d'indagine fiscale che si muove da altri presupposti &lt;br /&gt;ed ha altre finalità. &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2959965331226801416?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2959965331226801416/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2959965331226801416' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2959965331226801416'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2959965331226801416'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/rapporti-con-lestero-quali-altre.html' title='RAPPORTI CON L&apos;ESTERO: QUALI ALTRE POSSIBILI VALUTAZIONI?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-5371051889604053302</id><published>2009-12-10T18:48:00.001+01:00</published><updated>2009-12-10T18:48:47.969+01:00</updated><title type='text'>DIVIDENDI NON RISCOSSI ED INTERESSI</title><content type='html'>Come spesso accade nel mentre si lavora, nel mentre si hanno fra le &lt;br /&gt;mani determinate carte, sovvengono determiante tematiche viste &lt;br /&gt;fuggitivamente su riviste specializzate. Ad esempio, com fa &lt;br /&gt;l'Amministrazione a dire che i dividendi non riscossi fruttano &lt;br /&gt;interessi? Esiste, infatti, una delibera a monte che legittima &lt;br /&gt;l'erogazione al socio. Tale atto societario, quindi, costituisce il &lt;br /&gt;titolo da cui sorge il diritto di credito del socio. Se costui, non &lt;br /&gt;esercita il suo diritto non può di certo desumersi la volontà &lt;br /&gt;concludente fra costui e la società (pensando per un attimo che esista &lt;br /&gt;una certa distanza fra le due entità giuridiche), nel senso di voler &lt;br /&gt;procedere alla stipula di un contratto di mutuo. Civilisticamente &lt;br /&gt;sappiamo che il silenzio è insignificativo, salvo che il comportamento &lt;br /&gt;concludente delle parti non sia tale da fare univocamente presumere la &lt;br /&gt;conclusione di un accordo e quindi di un contratto. Il fisco, in tal &lt;br /&gt;caso, non può, mi pare, giovarsi di alcuna presunzione, salvo far leva &lt;br /&gt;su quelle precise, gravi e concordanti che non possono di certo esser &lt;br /&gt;considerate se non con estrema prudenza in primis da parte &lt;br /&gt;dell'Ufficio e poi, se del caso, da parte del giudice,il quale &lt;br /&gt;dovrebbe rispedire al mittente la diversa conclusione eventualmente &lt;br /&gt;tratta in sede di un probabile frettoloso confezionamento dell'avviso &lt;br /&gt;di accertamento. &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-5371051889604053302?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/5371051889604053302/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=5371051889604053302' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5371051889604053302'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5371051889604053302'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/dividendi-non-riscossi-ed-interessi.html' title='DIVIDENDI NON RISCOSSI ED INTERESSI'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-7662727007869789956</id><published>2009-12-10T18:47:00.001+01:00</published><updated>2009-12-10T18:47:54.946+01:00</updated><title type='text'>ENTI ASSOCIATIVI FRA SOSTANZA E FORMA</title><content type='html'>L'art. 30, al comma 1 del d.l. 185/08, fra laltro, recita:"i &lt;br /&gt;corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148...non sono &lt;br /&gt;imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei &lt;br /&gt;REQUISITI QUALIFICANTI previsti dalla normativa tributaria e che &lt;br /&gt;trasmettano per via telematica..." &lt;br /&gt;Oggi è venuto nel mio studio un vecchio cliente che da una decina di &lt;br /&gt;anni ha cessato la propria attività e da pochi mesi è presidente di un &lt;br /&gt;CIRCOLO ANZIANI. Mi porta lo statuto, è del 1987, non registrato, &lt;br /&gt;hanno il codice fiscale, ma i REQUISITI (FORMALI) QUALIFICANTI non ci &lt;br /&gt;sono. Non hanno scritto, cioè, sullo statuto le clausoline di cui &lt;br /&gt;all'art. 148 ed il foglio di carta, come detto, non è nemmeno &lt;br /&gt;registrato. E' un problema, gli dico. Mi guarda perplesso e vedo che &lt;br /&gt;non sa interpretare bene quello che gli dico. Penso dentro di me a &lt;br /&gt;quella decina di anziani che si ritrovano tutti i pomeriggi al circolo &lt;br /&gt;per giocare a carte. In effetti non so che pesci pigliare: dovrebbero &lt;br /&gt;inviare il modello EAS ma il cod.fisc. è vecchio e non possono &lt;br /&gt;indicare gli estremi di registrazione dell'atto perchè inesistenti. Il &lt;br /&gt;rischio di autodenuncia è elevato. Al contempo se non inviano il &lt;br /&gt;modellino li beccano comunque, visto che il cod. fiscale esiste. Sto &lt;br /&gt;riflettendo, in queste ore come cavare le castagne dal fuoco. Ma non &lt;br /&gt;posso fare a meno di pensare, confesso con molta rabbia, al NIGHT &lt;br /&gt;CLUB, che è ad un Km da qua e che sicuramente è un'associazione &lt;br /&gt;incastonata nell'inneffabile art. 148 e che avrà tutte le carte in &lt;br /&gt;regola per continuare alla grande la sua benemerita attività &lt;br /&gt;associativa!! &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-7662727007869789956?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/7662727007869789956/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=7662727007869789956' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7662727007869789956'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7662727007869789956'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/enti-associativi-fra-sostanza-e-forma.html' title='ENTI ASSOCIATIVI FRA SOSTANZA E FORMA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-5541163215547192003</id><published>2009-12-10T18:46:00.001+01:00</published><updated>2009-12-10T18:46:54.263+01:00</updated><title type='text'>IL MANCATO INVIO DEL MODELLO EAS FA PERDERE LA DECOMERCIALIZZAZIONE?</title><content type='html'>Mi domando se l’ommissione dell’invio del modello EAS, comporterà &lt;br /&gt;veramente la decadenza dai benefici di cui all’art. 148 TUIR, data per &lt;br /&gt;scontata l’effettiva sussistenza dei requisiti. La forma, in questo &lt;br /&gt;caso, prevarrebbe sulla sostanza. La norma, è vero, pone, quale &lt;br /&gt;ulteriore condizione, per rimanere nella c.d. decomercializzazione, &lt;br /&gt;l’onere dell’invio della comunicazione, ma, mi pare di poter dire che, &lt;br /&gt;sottoposta ad un “attento” vaglio di costituzionalità, tale &lt;br /&gt;disposizione non può reggere. Altrimenti sarebbe come dire: mi &lt;br /&gt;comunichi di che sesso sei, se non lo fai allora sei, per forza di &lt;br /&gt;cose, maschio, anche, se in realtà, sei femmina. Insomma, mi pare che &lt;br /&gt;un’interpretazione ragionevole della norma sia quella di ammettere &lt;br /&gt;sempre la prova contraria, e con una certa larghezza, da parte &lt;br /&gt;dell’Ente. &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-5541163215547192003?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/5541163215547192003/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=5541163215547192003' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5541163215547192003'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5541163215547192003'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/il-mancato-invio-del-modello-eas-fa.html' title='IL MANCATO INVIO DEL MODELLO EAS FA PERDERE LA DECOMERCIALIZZAZIONE?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-373685759451085083</id><published>2009-12-10T18:45:00.001+01:00</published><updated>2009-12-10T18:45:47.158+01:00</updated><title type='text'>FISCALITA' DI MASSA E PONDERAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI</title><content type='html'>Penso che nella gestione dei grandi numeri non sia possibile giungere &lt;br /&gt;a delle ponderazioni personalizzate effettive se non in modo alquanto &lt;br /&gt;episodico e, quindi, statisticamente poco significativo. Le banche &lt;br /&gt;dati, già esistenti fra l'altro, della SOGEI, che assommano le &lt;br /&gt;informazioni più varie, fra cui in particolare: dati contabili, &lt;br /&gt;investimenti, disinvestimenti immobiliari, finanziamenti stipulati con &lt;br /&gt;atto pubblico, spese per oneri deducibili, possesso di beni mobili &lt;br /&gt;registrati, andrebbero integrate, in modo effettivo, con altri dati, &lt;br /&gt;già on line in capo all'amministrazione, quali assicurazioni, &lt;br /&gt;monitoraggio valutario, anagrafica conti bancari, anche se, per &lt;br /&gt;quest'ultima, il dato fa solo potenzialmente parte dell'amplissima &lt;br /&gt;base dati teorica a disposizione dell'amministrazione. E' ovvio che &lt;br /&gt;avere troppe informazioni è come non averne nessuna, lo sa bene, &lt;br /&gt;questo, chi si occupa di organizzazione. Daltra parte non occorre &lt;br /&gt;confondere i concetti: un conto è avere un ampio bacino d'informazioni &lt;br /&gt;da cui attingere, un altro, invece, è avere davanti un cruscotto di &lt;br /&gt;informazioni previamente estrapolate, con un criterio guida, dalla &lt;br /&gt;base dati di riferimento. Il passaggio delicato è questo, saper &lt;br /&gt;estrapolare il dato significativo per quelle posizioni che &lt;br /&gt;significativamente vanno valutate, tenendo presente che se è pur vero &lt;br /&gt;che l'incrocio di dati può far emergere una posizione apparentemente &lt;br /&gt;anonima, ancor più profiquo potrebbe essere il "metter relativamente" &lt;br /&gt;da parte quelle posizioni che posso catastizzare per concentrare, &lt;br /&gt;invece, l'analisi d'intelligence su specifiche situazioni ritenute &lt;br /&gt;teoricamente più a rischio. Come insegna il Prof. Lupi, le analisi sul &lt;br /&gt;patrimionio, inteso in senso lato, sono alquanto complesse perchè la &lt;br /&gt;relazione del medesimo con la sua fonte può facilmente perdersi, sia a &lt;br /&gt;causa del tempo e sia a causa delle modificazioni soggettive relative &lt;br /&gt;alla sua imputazione o titolarità (vere, simulate o interposte che &lt;br /&gt;siano). Perciò un trattamento informatizzato di miliardi di dati può &lt;br /&gt;essere ed è senz'altro utile ed indispensabile ma a patto che non si &lt;br /&gt;allinei su una gestione della fiscalità di massa che porta a spalmare &lt;br /&gt;le informazioni, in modo piatto e quindi finalisticamente inutilmente, &lt;br /&gt;su milioni di contribuenti. &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-373685759451085083?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/373685759451085083/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=373685759451085083' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/373685759451085083'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/373685759451085083'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/fiscalita-di-massa-e-ponderazione-delle.html' title='FISCALITA&apos; DI MASSA E PONDERAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8796040602052584198</id><published>2009-12-10T18:43:00.000+01:00</published><updated>2009-12-10T18:44:29.969+01:00</updated><title type='text'>VA RIPENSATA LA LOGICA DICHIARATIVA?</title><content type='html'>Il Prof. Raffaello Lupi, sul sito della FONDAZIONE STUDI TRIBUTARI, ha affrontato, &lt;br /&gt;incisivamente, il tema relativo ad una possibile riforma della &lt;br /&gt;dichiarazione, che potete leggere al seguente link: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.fondazionestuditributari.com/index.php?option=com_content&amp;... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questo intervento mi ha sollecitato le seguenti riflessioni: &lt;br /&gt;I dati che annualmente la dichiarazione richiedere di ripetere, &lt;br /&gt;inutilmente, sono minimali, tutto il resto, invece, rappresenta &lt;br /&gt;informazioni nuove, principlamente contabili. Ovvio che se per il 95% &lt;br /&gt;dei contribuenti italiani, di fatto, si è capito che la contabilità &lt;br /&gt;non serve a misurare la loro capacità economica, la quale potrebbe &lt;br /&gt;essere più efficacemente determinata guardando alle loro &lt;br /&gt;caratteristiche strutturali, allora converrebbe abbandonare il sistema &lt;br /&gt;di dichiarazione, per come oggi è concepita sui redditi d'impresa e &lt;br /&gt;lavoro autonomo, per istituire, come dice il Prof. Lupi, una sorta di &lt;br /&gt;archivio informatico aperto sulle caratteristiche, appunto, &lt;br /&gt;strutturali. Tutto ciò andrebbe, però, attuato a seguito di una previa &lt;br /&gt;riforma, seria, dei criteri di determinazione del reddito dei piccoli, &lt;br /&gt;che anzichè impastoiarsi sul versante della prova, dovrebbe, come &lt;br /&gt;altrove, diventare metodo di determinazione del reddito. Gli strumenti &lt;br /&gt;per fare questo ci sono, ed anche collaudati, manca la volontà &lt;br /&gt;politica. Il tutoraggio, istituto, mi pare di derivazione anglosassone &lt;br /&gt;(nato, quindi, in un contesto molto differente dal nostro), andrebbe &lt;br /&gt;applicato, veramente, alla grande impresa e non solo, quindi, scritto &lt;br /&gt;sulla carta, come periodicamente, invece, avviene. Diversamente, &lt;br /&gt;pensare ad una riforma della dichiarazione a disciplina sostanziale &lt;br /&gt;invariata, visti i grandi numeri che, comunque, renderebbero sempre &lt;br /&gt;perdente l'amministrazione, porterebbe, probabilmente, ad un nulla di &lt;br /&gt;fatto. &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8796040602052584198?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8796040602052584198/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8796040602052584198' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8796040602052584198'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8796040602052584198'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/va-ripensata-la-logica-dichiarativa.html' title='VA RIPENSATA LA LOGICA DICHIARATIVA?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8798164089247621033</id><published>2009-12-10T18:42:00.001+01:00</published><updated>2009-12-10T18:42:50.831+01:00</updated><title type='text'>LA MEDIAZIONE FRA DIVERSE ESIGENZE</title><content type='html'>L'Agenzia delle Entrate deve, necessariamente, contemperare esigenze &lt;br /&gt;diverse, essendo il braccio di trasmissione del Ministero, che mette &lt;br /&gt;la faccia nei rapporti col contribuente. In effetti, sotto questo &lt;br /&gt;profilo, la puntualizzazione di Theplaner, chiama a riflettere, anche &lt;br /&gt;se, a dire il vero, non penso che, se fosse direttamente il Ministero &lt;br /&gt;ad interfacciarsi con la vasta platea di contribuenti la cosa sarebbe &lt;br /&gt;molto diversa: chi è chiamato a pagare le imposte non fa certo queste &lt;br /&gt;distinzioni. Al contempo, come rileva, in questi giorni Raffaello, sul &lt;br /&gt;sito della FONDAZIONE STUDI TRIBUTARI, il "cittadino" è bersagliato da &lt;br /&gt;messaggi mediatici spesso opposti fra loro: qualche mese fà l'Agenzia/ &lt;br /&gt;Ministero facevano sapere che gli strumenti fiscali per il pagamento &lt;br /&gt;soft delle imposte potevano anche essere utilizzati per lenire gli &lt;br /&gt;effetti di scarsa liquidità dovuti alla crisi. Non a caso, il governo, &lt;br /&gt;con uno degli ultimi provvedimenti "anticrisi" aveva ritoccato al &lt;br /&gt;ribasso le sanzioni dovute a seguito di ravvedimento operoso, con &lt;br /&gt;l'evidente finalità politica di porre un ultriore strumento, seppur &lt;br /&gt;parzialissimo, per fronteggiare le difficoltà economiche. Il &lt;br /&gt;messaggio, quindi, è passato, per cui era inevitabile che le entrate &lt;br /&gt;di novembre fossero in calo: riduzione degli acconti, uso "improprio?" &lt;br /&gt;dello strumento del ravvedimento, recessione economica, non potevano &lt;br /&gt;far altro che causare una diminuzione delle entrate. A fronte di tale &lt;br /&gt;scenario, ecco allora, che il Governo (Tremonti)/Ministero e &lt;br /&gt;conseguentemente Agenzia, oggi, non possono far altro che porsi alla &lt;br /&gt;platea dei contribuenti col messaggio, opposto, quanto alla filosofia &lt;br /&gt;di fondo, tendente a mettere sull'allerta i medesimi su di un uso &lt;br /&gt;esagerato dell'auto sospensione/riduzione delle imposte. Sono messaggi &lt;br /&gt;con un c.d. effetto annuncio: i controlli, concreti, saranno &lt;br /&gt;pochissimi,  ma servono ad ottenere un tendenziale adeguamento a &lt;br /&gt;cascata. Per completare il discorso, infine, non si può fare e meno di &lt;br /&gt;constatare che, per il buon fine dell'operazione, occorre che l'altro &lt;br /&gt;"ingranaggio" dell'apparato di trasmissione dell'informazione fiscale, &lt;br /&gt;cioè gli intermediari, in particolare, facciano la loro parte: nel &lt;br /&gt;mentre valutano una posizione debitoria fiscale, per il cliente &lt;br /&gt;difficile da sostenere finanziariamente, consiglino al medesimo, &lt;br /&gt;"l'estrema pericolosità" di non pagare sperando, nella speranza, poi, &lt;br /&gt;di regolarizzare il tutto con un successivo ravvedimento. &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8798164089247621033?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8798164089247621033/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8798164089247621033' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8798164089247621033'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8798164089247621033'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/la-mediazione-fra-diverse-esigenze.html' title='LA MEDIAZIONE FRA DIVERSE ESIGENZE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4271158569691993608</id><published>2009-12-10T18:40:00.001+01:00</published><updated>2009-12-10T18:41:36.700+01:00</updated><title type='text'>PEX - PARTECIPAZIONI, PERCHE' DIFFERENZIARE IL REGIME?</title><content type='html'>Di seguito al post precedente, due parole si possono spendere, ulteriormente, per &lt;br /&gt;dire anche che non ha molto senso vincolare l'applicazione del regime &lt;br /&gt;PEX alla iscrizione dei titoli fra gli immobilizzi finanziari, anzichè &lt;br /&gt;nell'attivo circolante. A differenza delle altre condizioni, che &lt;br /&gt;sembrano pertinenti (società senza impresa od allocate in paradisi &lt;br /&gt;fiscali), tale distinguo sembra essere formalistico, tanto più che i &lt;br /&gt;dividendi, come detto, non soggiacciono a tale distinta disciplina. La &lt;br /&gt;natura economica di una partecipazione non cambia di certo in base &lt;br /&gt;alla allocazione di bilancio, ed anche se questa vorrebbe esprimere la &lt;br /&gt;rappresentazione di un bene, la partecipazione, appunto, maggiormente &lt;br /&gt;"fluida", da un punto di vista negoziale e quindi maggiormente &lt;br /&gt;soggetta, sia in positivo che in negativo, agli effetti della &lt;br /&gt;specualzione, non si può certo giungere a concludere che cambi in modo &lt;br /&gt;drastico, se così si può dire, il DNA, gli ingredienti di base, utili &lt;br /&gt;per la sua valutazione, che sono poi sempre questi: patrimonio + &lt;br /&gt;avviamento + gap da forza contrattuale. &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4271158569691993608?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4271158569691993608/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4271158569691993608' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4271158569691993608'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4271158569691993608'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/pex-partecipazioni-perche-differenziare.html' title='PEX - PARTECIPAZIONI, PERCHE&apos; DIFFERENZIARE IL REGIME?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2151648276644634969</id><published>2009-12-10T18:37:00.001+01:00</published><updated>2009-12-10T18:39:57.343+01:00</updated><title type='text'>PEX E REGIME DIVIDENDI</title><content type='html'>Devo dire che la soluzione del doppio regime partecipazioni (esenti e &lt;br /&gt;non) rispetto all'unico regime dividendi (sempre esclusi al 95%) mi &lt;br /&gt;lascia poco soddisfatto. Nel senso che si percepisce a pelle, senza &lt;br /&gt;troppi ragionamenti, che qualche cosa potrebbe non funzionare. &lt;br /&gt;Sembrano, cioè, sussistere delle possibili incongruenze: salti &lt;br /&gt;d'imposta o duplicazioni. Soprtattuto quando le operazioni avvengo fra &lt;br /&gt;un soggetto che applica un regime (legittimamente) verso una &lt;br /&gt;controparte che (sempre legittimamente) applica il regime &lt;br /&gt;opposto.Tutto chiaro il discorso dividendi: si evita un'imposizione a &lt;br /&gt;cascata fintanto che questi circolano nell'ambito di soggetti IRES. &lt;br /&gt;Per l'esenzione/indeducibilità delle plus/minusvalenze su &lt;br /&gt;partecipazioni, invece, mi sembra che il discorso si complichi. &lt;br /&gt;Infatti, un poco di razionalità la si raggiunge se si giustifica tale &lt;br /&gt;regime nel senso di vietare la deduzione di perdite di gruppo, &lt;br /&gt;attraverso lo strumento della svalutazione di partecipazioni, visto &lt;br /&gt;che sono stati introdotti i nuovi regimi del consolidato e della &lt;br /&gt;trasparenza (anche se è ovvio constatare che questi due regimi &lt;br /&gt;opzionali non possono esaurire in se la disciplina della materia). &lt;br /&gt;Quando, poi, si tenta di giustificare la PEX dicendo che con le &lt;br /&gt;partecipazioni si monetizzano i dividendi della parteicpata, penso di &lt;br /&gt;pecchi in eccesso. Infatti, nella valutazione di una partecipazione, &lt;br /&gt;partendo dagli elementi patrimoniali, per aggiungervi l'eventuale &lt;br /&gt;avviamento o badwill, risulta evidente che la componente dividendo &lt;br /&gt;futuro, giustifica solo una parte del relativo prezzo &lt;br /&gt;Mauro Franchi&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2151648276644634969?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2151648276644634969/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2151648276644634969' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2151648276644634969'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2151648276644634969'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/12/pex-e-regime-dividendi.html' title='PEX E REGIME DIVIDENDI'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3618984754658637003</id><published>2009-07-15T23:36:00.001+02:00</published><updated>2009-07-15T23:36:56.186+02:00</updated><title type='text'>SCUDO FISCALE: il miele (ipocrita) di un dolce rientro</title><content type='html'>Il tema dello scudo fiscale assomma in se vari aspetti: di diritto tributario e di finanza pubblica, in particolare. Ho letto che i capitali all'estero sarebbero stimati in circa 550 miliardi di euro. Il debito pubblico è circa al 118% del PIL, ritornando, così, ai livelli degli anni '93-94. Da allora decrebbe, grazie alle manovre che tutti conosciamo, per poi tornare a ricrescere, in modo preoccupante, dal 2003 in poi. E' chiaro che le ragioni sono molteplici: l'abbandono degli aggiustamenti strutturali, la crisi economica, ecc. Quest'ultima, con il crollo del PIL, (-5,9%) rende tutto ben più problematico: il debito aumenterà di forza propria (interessi) ed essendo di molto al di sopra della parità, tenderà, di per sè, a "scappare" rispetto ad un possibile drenaggio di liquidità privata da imposizione fiscale che, a parte l'evasione, visti, appunto, i dati macroeconomici, si appresta a palesare, soprattutto prossimamente (5/8), forse, un sensibile calo rispetto all'anno precedente. La stagnazione di lungo periodo che ci spetta (Kondratieff) può portare anche ad immaginare scenari non semplici (per usare un eufemismo) da risolvere. In altri tempi non sarebbe stato peregrino pensare a manovre di finanza straordinaria. Ecco che allora il rientro dei capitali può esser un poco utile al caso. L'esperimento precedente (2002) è andato oltre le più ottimistiche aspettative (con particolare irritazione dei vicini di casa elvetici): danaro fresco rimesso nel circuito economico nazionale, con possibili effetti leva sull'economia, con investimenti in titoli, soprattutto pubblici, col ritorno finanziario di 5/10 milioni di euro, dalla sostitutiva, per l'erario, può giustificare il sacrificio del principio dell'equità tributaria. Ancora una volta il diritto tributario (cioè la norma positiva, non quella teorica immanente che si sta cercando) si dimostra estremamente sensibile a queste determinanti macroeconomice. Al contempo occorre chiedersi come si sia costituita tale somma (550 miliardi - fra l'altro al netto del precedente rientro). I soldi all'estero non li hanno certo portati i fornai, i meccanici o le parucchiere ma i finanzieri, banchieri e grandi imprenditori (tralasciamo dall'analisi la malavita organizzata) i quali, magari, non hanno fatto rientrare profitti realizzati con delocalizzate operative (o non operative) estere, oppure hanno realizzato arbitraggi con transfer price ed anche guadagnato capital gain con strutture opache. Territorio idoneo per l'alta consulenza fiscale che certo avrebbe buon gioco in una partita contenziosa, come qualche post addietro il Prof. Lupi aveva fatto notare. Chissà, forse il tutoraggio, alla luce di questi numeri, che fanno di certo impallidire i piccoli commercianti ed artigiani, può avere un senso. Ed allora più che il bastone dell’equità fiscale (in questo caso inconcludente) meglio il miele (ipocrita) di un dolce rientro.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3618984754658637003?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3618984754658637003/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3618984754658637003' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3618984754658637003'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3618984754658637003'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/07/scudo-fiscale-il-miele-ipocrita-di-un.html' title='SCUDO FISCALE: il miele (ipocrita) di un dolce rientro'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-204444633846046678</id><published>2009-07-10T18:53:00.002+02:00</published><updated>2009-07-10T18:54:09.770+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI 20: IMPOSTE INDIRETTE E BASE IMPONIBILE</title><content type='html'>Mi sto domandando come debba essere determinata la base imponibile &lt;br /&gt;nelle imposte indirette (come l'irap), posto che nelle dirette si può &lt;br /&gt;misurare, appunto direttamente, la stessa entità economica oggetto &lt;br /&gt;d'imposizione. &lt;br /&gt;Non è semplice rispondere a questa domanda, se si abbandonano le comode &lt;br /&gt;visioni prese a scatola chiusa, cominciando a considerare, ad esempio, come &lt;br /&gt;il più delle imposte presenti nell'ordinamento siano dirette (fra cui l'iva, &lt;br /&gt;registro ecc) e non indirette (fra cui, come detto l'irap). Per queste &lt;br /&gt;ultime occorre misurare un qualche cosa che sta in posizione de relato con &lt;br /&gt;la capacità contributiva, rischiando, perciò di sconfinanre molto presto in &lt;br /&gt;criteri estremamente soggettivi ed arbitrari. L'irap (bell'imposta da &lt;br /&gt;laboratorio) ne è un esempio: scelta soggettiva quella di misurare un valore &lt;br /&gt;aggiunto, così come soggettive e con poco significato logico le varie &lt;br /&gt;deduzioni introdotte nel tentativo d'aggiustare un poco fondato criterio di &lt;br /&gt;determinazione, appunto della di lei base imponibile).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-204444633846046678?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/204444633846046678/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=204444633846046678' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/204444633846046678'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/204444633846046678'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/07/le-determinanti-20-imposte-indirette-e.html' title='LE DETERMINANTI 20: IMPOSTE INDIRETTE E BASE IMPONIBILE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-5463435317643459696</id><published>2009-07-10T18:53:00.001+02:00</published><updated>2009-07-10T18:53:32.118+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI 19: COERENZA FRA LE DIVERSE IMPOSTE</title><content type='html'>Se riferita al singolo contribuente, la capacità contributiva non può essere che una, mentre sono plurime le imposte che diverse volte attingono alle di lui risorse economiche. Occorre allora, che coerenza vi sia non solo nel singolo tributo ma anche complessivamente fra la galassia complessiva delle imposte che formano un c.d. sistema tributario. Per tentare di dare una nuova chiave di lettura a mio parere è bene cercare di comprendere come vi debba essere linearità fra:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- ricchezza;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- sua formazione, manifestazione e circolazione;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- capacità contributiva;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- presupposto;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- base imponibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal che si discende immediatamente alla classificazione delle imposte fra dirette ed indirette, il che è tutt'altro che una classificazione storica senza scopo ma, bensì, una sorta di prova del nove per verificare la coerenza finale di una imposta e delle imposte nel loro insieme, così come infine la loro giustificazione dal punto di vista costituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritengo che la classificazione tutt'ora in voga non sia corretta, esprimendosi con ciò una sorta di pigrizia accademica nell'accettare uno status quo ritenuto immodificabile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A mio parere sono:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IMPOSTE DIRETTE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IRPEF-IRES sul reddito prodotto/entrata&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IVA sul reddito consumato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ACCISE sul reddito consumato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IMPOSTA DI REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI sulla ricchezza negoziata&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI sulla ricchezza trasferita&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ICI sul valore degli immobili posseduti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IMPOSTE INDIRETTE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IRAP: sull'organizzazione in quanto indice di potenzialità economica;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOLLO: traffico giuridico quale indice di capacità contributiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi fermo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questa classificazione, che farà sorridere i più, deriva in realtà dal considerare quale entita univoca il concetto di REDDITO che come più voltre detto può essere prodotto e CONSUMATO. Il CONSUMO, quindi, non è un indice indiretto di ricchezza ma, piuttosto, lo stesso reddito che vine, per l'appunto speso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;...continua...&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-5463435317643459696?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/5463435317643459696/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=5463435317643459696' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5463435317643459696'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5463435317643459696'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/07/le-determinanti-19-coerenza-fra-le.html' title='LE DETERMINANTI 19: COERENZA FRA LE DIVERSE IMPOSTE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2460648386889694416</id><published>2009-07-02T22:33:00.001+02:00</published><updated>2009-07-02T22:33:30.736+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI 18: COME TASSARE 5: presupposto ed accertamento</title><content type='html'>Sotto un altro profilo andrebbe messa bene in luce la differenza che &lt;br /&gt;sussiste fra le seguenti tecniche impositive: &lt;br /&gt;- quelle che stabiliscono un presupposto d'imposta coincidente con &lt;br /&gt;l'entità economica tassata; &lt;br /&gt;- quelle che stabiliscono un presupposto d'imposta che è solo &lt;br /&gt;l'occasione, indiretta, per tassare l'entità economica ad esso &lt;br /&gt;collegata. &lt;br /&gt;E' evidente lo sforzo maggiore, per il legislatore, interprete e &lt;br /&gt;contribuente, derivante, nel secondo caso, sia dalla concreta &lt;br /&gt;individuazione della materia imponibile che dalla sua misurazione.&lt;br /&gt;Viene da se, però, che il presupposto è in funzione dell'accertamento ed il &lt;br /&gt;fatto che esso sia diretto od indiretto dovrebbe dipendere dallo &lt;br /&gt;stabilire previamente quale sia il momento più opportuno per &lt;br /&gt;intercettare la materia imponibile. Infatti, se è bene non lasciarsi &lt;br /&gt;sfuggire l'occasione del compimento, ad esempio, di un atto giuridico, &lt;br /&gt;segnalante il trasferimento di un bene, allora, questo, potrà, &lt;br /&gt;convenientemente, assumere la funzione, appunto, di presupposto. &lt;br /&gt;Perciò il presupposto dovrebbe, in primis, per chiarezza, descrivere &lt;br /&gt;la sussistenza della materia imponibile, definendola, in capo al &lt;br /&gt;contribuente ma, se ai fini dell'accertamento può essere più &lt;br /&gt;fruttuoso, allora sarà maggiormente opportuno  assumere, come tale, un &lt;br /&gt;fatto occasionato dal modo di essere o di manifestarsi della stessa &lt;br /&gt;materia imponibile; altrimenti, come spesso accade il presupposto può &lt;br /&gt;limitarsi a definire il modo di essere della materia imponibile e, &lt;br /&gt;successivamente, norme varie, in tema di procedura accertativa, &lt;br /&gt;cercheranno d'intercettarla. Ma, un presupposto intelligentemente &lt;br /&gt;formulato può permetter di cogliere due piccioni con una fava: nel &lt;br /&gt;momento stesso di definizione della materia imponibile la s'intercetta &lt;br /&gt;anche.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2460648386889694416?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2460648386889694416/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2460648386889694416' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2460648386889694416'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2460648386889694416'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/07/le-determinanti-18-come-tassare-5.html' title='LE DETERMINANTI 18: COME TASSARE 5: presupposto ed accertamento'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4028790643177813110</id><published>2009-06-30T22:16:00.001+02:00</published><updated>2009-06-30T22:17:13.259+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI 17: COME TASSARE 4: le anomale imposizioni sulle entità economiche intermedie</title><content type='html'>In fondo, ogni entità economica è pur sempre misurabile. Occorre, ovviamente, coerenza e razionalità nell’individuare una convenzione di misurazione ma questo non esclude che ciò si possa fare. E’ l’individuazione dell’oggetto della misurazione (strumentale all’imposizione) che deve reggere alla prova dei fatti. Come ben sappiamo, quindi, l’entità economica esprimente la c.d. materia imponibile deve rappresentare vera ricchezza, attuale e, soprattutto, effettiva. Il patrimonio ed il reddito (sia esso reddito entrata oppure reddito prodotto e, financo, reddito consumato) posseggono, mi pare, tale fondamentale caratteristica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non così, invece, le c.d. “entità economiche intermedie”, ciò, che, in buona sostanza, può essere definito proto reddito oppure proto patrimonio. Queste entità hanno sì la caratteristica dell’economicità ma sono in via di formazione: non sono ricchezza vera, non sono effettive, mancano, cioè, di quel requisito voluto da sempre, mi pare, dalla Consulta. Prendiamo, ad esempio, l’IRAP, non per criticarla, ancora una volta, ma quale oggetto d’indagine. Il presupposto è l’organizzazione. La frase è semplicistica ma rende. Quale è la materia imponibile, in questo caso, esprimente capacità contributiva, sottoposta all’ablazione fiscale a titolo d’imposta. E’ bene, al riguardo, al fine di rimanere ancorati con i piedi per terra, che l’imposta toglie ricchezza, concreta e non ipotetica, al contribuente da destinare alla casse pubbliche. Ricchezza, appunto. Orbene, l’organizzazione non è ricchezza ma un suo “ingrediente”, un c.d. fattore della produzione, il ruolo cioè dell’imprenditore che combina gli altri fattori della produzione (capitale e lavoro, come insegnano gli economisti classici). L’organizzazione (l’imprenditore) concorre a produrre la ricchezza finale (reddito o patrimonio) ma di per sé non può essere considerato materia imponibile, proprio perchè l’imprenditore (l’organizzazione) è solamente un fattore della produzione, non il risultato finale, nonostante si sia individuata una, più o meno fondata, convenzione per misurarne, in qualche modo, la dimensione economica. Nell'irap, insomma, vale, purtroppo, il principio: paghi in quanto imprenditore, indipendentemente dalla ricchezza che produci.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4028790643177813110?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4028790643177813110/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4028790643177813110' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4028790643177813110'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4028790643177813110'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/06/le-determinanti-17-come-tassare-4-le.html' title='LE DETERMINANTI 17: COME TASSARE 4: le anomale imposizioni sulle entità economiche intermedie'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-1779017247251616169</id><published>2009-06-29T22:38:00.001+02:00</published><updated>2009-06-29T22:38:45.189+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI 16: COME TASSARE 3: coerenza fra ricchezza e sua misurazione</title><content type='html'>Riflettendo sulla tematica oggetto di questo intervento il pensiero corre, frequentemente, all'oggetto economico dell'imposizione, insomma, a quell'entità economica che dovrebbe fondare la c.d. capacità contributiva. E' fuori dubbio che, come già detto, il reddito ed il patrimonio sono, allo stato attuale, i fenomeni economici di più facile apprensione. Ed è lecito dubitare che, anche in prospettiva, possano essere superati da altre, altrettanto convincenti, convenzioni di misurazione contabile. Data una determinata entità economica ne consegue una tecnica di determinazione/quantificazione ai fini fiscali, cioè la sua misurazione (altrimenti detta, base imponibile). Questi sono i due momenti cardine del fenomento impositivo: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- individuazione dell'entità economica  che concretizza ed, al tempo stesso, fonda la capacità contributiva;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- sua misurazione al fine di applicarvi l'aliquota d'imposta per "ablarne" quota parte da destinare coattivamente alle entrate pubbliche (asservite alle correlative spese).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il secondo momento, quindi, si pone quale complemento, a completamento della dinamica strutturale d'imposta e deve essere coerente con l'oggetto economico di misurazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si potrebbe, quindi, concludere, approssimativamente che, se l'entità economica è patrimonio questa va misurata con metodiche differenziali del tipo "attivo - passivo", mentre se essa è di tipo reddito, la metodica dovrà essere, per lo più "ricavi - costi", oppure "entrate - uscite". La misurazione, infine, deve essere la più oggettiva possibile così come l'entità economica misurata dovrà possedere l'imprescindibile requisito della effettiva quantificazione monetaria.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-1779017247251616169?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/1779017247251616169/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=1779017247251616169' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1779017247251616169'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1779017247251616169'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/06/le-determinanti-16-come-tassare-3.html' title='LE DETERMINANTI 16: COME TASSARE 3: coerenza fra ricchezza e sua misurazione'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-5061264258421724944</id><published>2009-06-17T16:27:00.000+02:00</published><updated>2009-06-17T16:28:29.792+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI-15: COME TASSARE 2: l'autonomia dei principi tributari</title><content type='html'>Il punto critico, da far chiaramente emergere, nell’ambito di un dibattito focalizzato a porre in evidenza la supposta sussistenza di autonomi principi, propri del diritto tributario, riguarda, appunto, come, i concetti mutuati da altre “scienze” giuridiche od economiche ma non solo, possano trovare un proprio specifico, più che autonomo, significato nell’ambito della materia fiscale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il punto di frattura ed, al tempo stesso, anello di congiunzione, rappresentato da queste seconde logiche di coerenza, trae la propria genesi dalle presupposte caratteristiche attribuite alla norma tributaria dagli effetti che essa produce a livello macroeconomico e che consistono, come abbiam visto, non solo nel procurare un’entrata allo stato, così come favorire la stabilizzazione, lo sviluppo e la redistribuzione del reddito ma, anche, causare possibili conseguenze sul fronte dell’evasione, elusione, traslazione, ecc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Proprio da questi presupposti, specifici della materia finanziaria, che ben pongono in evidenza la duplice finalità insita nella norma tributaria (che consiste, appunto, da un lato nel sottoporre ad imposizione un determinato presupposto d’imposta, e, dall’altro, procurare quell’effetto conseguenziale di manovra economica voluta dal potere politico), si trae giustificazione, nel rispetto dei limiti posti dalla costituzione, di quegli adattamenti che le metodiche, mutuate da altre discipline, devono subire nella materia tributaria (bilanciamento fra precisione, semplicità, certezza, ecc) e che molto spesso, ad una superficiale analisi, sembrano stridere proprio con quei teorici principi da cui traggono, appunto, origine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sussistenza di autonomi principi di diritto tributario, rinviene, quindi, per la sua maggior parte, giustificazione,  da questa ricostruzione / ricognizione del fenomeno finanziario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Solo ora, a mio parere, cioè dopo aver indagato previamente concetti, macro economici, di economia della finanza pubblica, di diritto finanziario, si può cogliere, con maggior compiutezza, la particolarità della norma tributaria. Chiave di lettura, questa, che si pone, a sua volta come premessa chiarificatrice degli ulteriori sviluppi, principalmente giuridici, dell’analisi del fenomeno finanziario –  tributario.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-5061264258421724944?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/5061264258421724944/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=5061264258421724944' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5061264258421724944'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5061264258421724944'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/06/le-determinanti-15-come-tassare-2.html' title='LE DETERMINANTI-15: COME TASSARE 2: l&apos;autonomia dei principi tributari'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8490181170202193775</id><published>2009-06-15T17:41:00.001+02:00</published><updated>2009-06-15T17:41:32.467+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMIANTI-14: COME TASSARE 1 - introduzione</title><content type='html'>Nel trattare questa fondamentale tematica del “come tassare” si dischiude la porta a quell’ampio settore, oserei dire determinante, delle c.d. “ seconde logiche di coerenza” del diritto tributario (essendo le “prime”, come detto rinvenibili dalle, più volte richiamate, classiche tematiche, proprie della scienza delle finanze). Il “come tassare”, è inevitabile, si avvale del rimando alle elaborazioni di altre discipline, contigue e complementari al diritto tributario: in primis la ragioneria (per la determinazione dei redditi d’impresa) e l’estimo (per la determinazione dei redditi fondiari). Il riferimento alle metodiche di tali materie non può essere, però, effettuato in modo asettico ed acritico. Le logiche, proprie del diritto tributario, ne impongono un riadattamento che tenga conto di quelle necessità tipiche nella gestione statuale dei tributi, fra cui in ordine d’importanza una corretta contemperazione fra le opposte esigenze di equità, precisione, certezza, efficienza e semplicità, come ben approfondito dal LUPI.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8490181170202193775?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8490181170202193775/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8490181170202193775' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8490181170202193775'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8490181170202193775'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/06/le-determianti-14-come-tassare-1.html' title='LE DETERMIANTI-14: COME TASSARE 1 - introduzione'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-83341035898225720</id><published>2009-06-12T22:13:00.003+02:00</published><updated>2009-06-12T22:15:59.377+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI-13: RIEPILOGO</title><content type='html'>Prima di affrontare una breve riflessione sulla "determinante" relativa al COME TASSARE, dischiudente, a sua volta, la porta sull'ampia tematica del quelle che chiamo "seconde logiche di coerenza", direttamente influenzanti il diritto tributario, mi pare opportuno effettuare un breve riepilogo di quanto fino ad ora esposto:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- le moderne esigenze finanziarie portano a considerare il bilancio dello stato, su cui si scaricano le c.d. opzioni politiche di primo livello, non solo quale mero strumento di gestione delle entrate e delle spese ma anche un potente mezzo di politica economica volta alla redistribuzione del reddito, allo sviluppo e stabilizzazione dell'economia;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- la scienza delle finanza, sul fronte delle entrate, in particolare, ben descrive quei particolari effetti delle imposte consistenti nell'evasione, sic et simpliciter, nella evasione da elusione, erosione, rimozione, ammortamento e traslazione dell'imposta, di cui un saggio legislatore fiscale deve tener conto al fine di normare in modo, per quanto possibile, solido e perequato il sistema tributario;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- l'opzione politica di secondo livello, conduce, infine, ad affrontare concretamente l'oggetto della tassazione, che sempre con l'usilio della scienza delle finanze, altrimenti detta economia della finanza pubblica, porta a dover risolvere previamente, alcuni fondamentali quesiti, costituenti le c.d. "prime logiche di coerenza": chi, che cosa, perchè, quanto, dove, quanto ed, infine, appunto, COME TASSARE.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-83341035898225720?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/83341035898225720/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=83341035898225720' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/83341035898225720'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/83341035898225720'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/06/le-determinanti-13-riepilogo.html' title='LE DETERMINANTI-13: RIEPILOGO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2592722958611247447</id><published>2009-06-12T21:52:00.001+02:00</published><updated>2009-06-12T21:55:10.658+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI-12: QUANDO TASSARE</title><content type='html'>La necessità umana, in ogni campo o settore della sua attività, di sincronizzazione degli avvenimenti, porta, inevitabilmente, a cadenzare ciò che in realtà, se ben si presta attenzione, si manifesta come un unicum divenire, e questo anche in campo tributario. Quando tassare? Quando si manifesta quel particolare fatto che viene, dalle singole leggi fiscali, definito presupposto d'imposta. Per i classici ciò avvalora la teoria dichiarativa: gli adempimenti successivi del contribuente fotografano tutti quegli accadimenti, a rilevanza impositiva, racchiusi e compendiati in quella particolare frazione temporale definita periodo d'imposta, perlopiù coincidente con l'anno solare. Unicum, si è detto: ed allora paiono ingiustificate, da un punto di vista teorico formale, anche se capibili dal lato pratico, le varie limitazioni afferenti le misurazioni di quei fenomeni economici che oltrepassano l'ambito temporale di compendio, quali ad esempio, i limiti al riporto delle perdite che, fra l'altro, possono solo essere conteggiate in detrazione di redditi futuri e non passati. Si pensi, al riguardo, ad una perdita, rilevante, realizzata in sede di chiusura attività, che, di fatto, diminuisce ed annulla redditi che hanno trovato imposizione in precedenti esercizi. Le necessità del moderno stato, pachidermicamente cresciuto nei bisogni finanziari ha, poi, reso inevitabile il ricorso alle c.d. anticipazioni d'imposta, in corso d'esercizio, cioè ancor prima che sia compiuta, definitivamente, la misurazione economica del presupposto d'imposta. Finalità agevolative dovrebbero, infine, portare a ritenere auspicabile una mitigazione della tassazione nella fase d'avvio, o di start up, di talune iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo, specie se condotte da giovani che, invece, vengono penalizzate proprio dal, talvolta perverso, meccanismo delle anticipazioni d'imposta.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2592722958611247447?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2592722958611247447/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2592722958611247447' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2592722958611247447'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2592722958611247447'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/06/le-determinanti-12-quando-tassare.html' title='LE DETERMINANTI-12: QUANDO TASSARE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3987117062026318450</id><published>2009-06-11T23:43:00.001+02:00</published><updated>2009-06-11T23:43:54.945+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI-11: DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA</title><content type='html'>Si può notare, solo in apparenza, un trade off fra la puntuale ricerca della sistemizzazione dei criteri di determinazione della capacità economica, da una parte, e la fase d’accertamento, dall’altra. &lt;br /&gt;Infatti, si insiste molto sulla necessità di stabilire corretti principi giuridici di misurazione dando, però, molto spazio alla prova presuntiva, soprattutto nella determinazione del reddito dei piccoli autonomi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ampio approfondimento viene dedicato alla prova ed al particolare atteggiarsi che essa assume in campo tributario: l’empirismo, il probabilismo ed il ruolo dell’interpretazione nel giudizio sul fatto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ritengo, però,  che, per completare l’analisi, dovrebbe essere posto nel giusto rilievo anche il c.d. principio della “discriminazione qualitativa della capacità economica”. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli studi, ed il sistema positivo, si sono troppo, se non esclusivamente, appiattiti sull’aspetto quantitativo (con i miraggi utopici, irrealizzati, della personalità e progressività). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il TUIR discrimina solo formalmente i redditi (salvo l’eccezione di quelli fondiari).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I redditi d’impresa (è ovvio constatarlo), ad esempio, non sono tutti uguali e la loro  discriminazione qualitativa si palesa come una necessità giuridico sistemica, dando, ciò, maggior fondamento ad un diverso regime di determinazione – prova dei medesimi, come sopra detto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La discriminazione qualitativa permette allo studioso di percepire meglio i fenomeni tributari: dall’imposizione all’evasione ed, infine, all’accertamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si possono intendere con miglior cognizione di causa la sussistenza d’imposte sostitutive, così come la tassazione di favore di taluni cespiti economici, oppure, ancora, l’introduzione d’imposte cedolari disancorate dalla globalità dell’imposizione personale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ ovvio che le finalità che in concreto guidano tal discriminazione qualitativa possono essere politicamente le più varie (con un notevole, eppur legittimo, influsso di finalità extrafiscali). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutto mantiene un suo valido fondamento anche alla luce del 53 Cost. il quale si “limita” a statuire solamente che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva”...e non si potrà di certo dire che attuando il principio della corretta discriminazione qualitativa dei redditi si viola il principio della progressività, anzi è vero l’opposto, infatti: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;violando il primo (discriminazione) si violano contemporaneamente sia quest’ultimo (progressività) che quello, ancor più basilare, della capacità contributiva. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E tal discriminazione, per operare compiutamente, deve essere concretizzata oltre che all’atto di determinare l’aliquota, ancor prima nel momento di calcolo della base imponibile, così come, infine, nella fase d’accertamento.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3987117062026318450?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3987117062026318450/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3987117062026318450' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3987117062026318450'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3987117062026318450'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/06/le-determinanti-11-discriminazione.html' title='LE DETERMINANTI-11: DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-5804570389026485611</id><published>2009-06-11T23:13:00.002+02:00</published><updated>2009-06-11T23:16:14.419+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI-10: DOVE TASSARE</title><content type='html'>L'elemento spaziale, in ambito finanziario e tributario si colora, principalmente, di tinte prettamente giuridiche, pur essendo queste una conseguenza logica anche di un ampio dibattito, estremamente attuale, riguardante l'architettura accentrata o decentrata del sistema fiscale. Tinte prettamente giuridiche in quanto la potestà legislativa ed impositiva tributaria non può che esplicarsi nell'ambito del territorio dello stato ma, avendo quali referenti soggettivi coloro che realizzano presupposti impositivi, ecco che possono venire in rilievo anche fatti che hanno avuto la loro genesi non solo nello stato ma anche all'estero, purchè riferibili ai soggetti sottoposti alla potestà fiscale domestica. Viene in rilievo, poi, la tematica della mobilità internazionale della ricchezza così come le agevolazioni territoriali, con conseguenti discriminazioni impositive, seppur, per quanto riguarda il nostro continente, ammesse eccezionalmente secondo la recente normativa europea. L'elemento soggettivo-territoriale, componente essenziale dello stato, condiziona, poi, le scelte politiche, come attualmente, riguardanti la struttura accentrata o decentrata della finanzia pubblica. E' ineludibile il fatto che, seppur si voglia perseguire una correlazione mirante ad aumentare l'efficacia ed efficenza della globale architettura del sistema di finanziario, esso deve costantemente ricondursi ad unità, sia per ragioni giuridiche (con il venire in rilievo dei principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza che sono nientaltro che delle protonorme del principio di capacità contributiva), sia pratiche (in quanto un sistema frastagliato e non coordinato altro non può che portare all'effetto opposto rispetto a quello voluto: l'ingestibilità, l'inefficaciea e l'inefficenza).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-5804570389026485611?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/5804570389026485611/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=5804570389026485611' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5804570389026485611'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5804570389026485611'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/06/le-determinanti-10-dove-tassare.html' title='LE DETERMINANTI-10: DOVE TASSARE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-149961057301890299</id><published>2009-06-08T16:22:00.000+02:00</published><updated>2009-06-08T16:23:48.561+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI-9: QUANTO TASSARE</title><content type='html'>Mi pare che, prima di affrontare il tema centrale relativo al COME TASSARE, occorra brevemente soffermarci sull’altrettanto importante e previo aspetto del QUANTO TASSARE.&lt;br /&gt;E’ ovvio, il quantum condiziona il come ed il chi tassare, ed è diretta conseguenza dei condizionamenti di finanza pubblica. Il fabbisogno finanziario e gli obbiettivi tradizionali e di finanza funzionale, pesantemente incidono sulla determinazione del livello di tassazione.&lt;br /&gt;Varrebbe la pena riflettere sul fatto se veramente l’aspetto quantitativo finanziario possa incidere sul momento qualitativo del rapporto tributario, cioè sulla determinazione giuridica della capacità economica.&lt;br /&gt;E’ presto detto: no! In quanto la determinazione della capacità economica sta oltre: gli aspetti quantitativi non devono portare a distorcere i corretti criteri di misurazione del reddito, del patrimonio, del consumo, ecc.&lt;br /&gt;Di fatto, purtroppo, una lettura realistica del fenomeno tributario – finanziario, porta ad una conclusione diversa: le necessità finanziarie, la mancanza di una solida teoria tributaria radicata, la fretta, l’approssimazione dell’azione di governo e della conseguente  diramazione ministeriale, spesso concretizzantesi nella necessità di assumere provvedimenti caratterizzati da bassa trasparenza ed elevata viscosità, portano all’introduzione di divieti di deduzione ed altro poco giustificabili da un punto di vista costituzionale, nonostante le plurime pronunce della Consulta facenti leva sulla discrezionalità del legislatore.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-149961057301890299?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/149961057301890299/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=149961057301890299' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/149961057301890299'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/149961057301890299'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/06/le-determinanti-9-quanto-tassare.html' title='LE DETERMINANTI-9: QUANTO TASSARE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4532733380449254449</id><published>2009-05-07T17:22:00.001+02:00</published><updated>2009-05-07T17:22:46.822+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI 7: COSA TASSARE</title><content type='html'>Continuando nell'analisi del fenomeno tributario, rimanendo nella fase dell'indagine riguardante le scelte immediatamente dipendenti dalla scienza delle finanza, sottostanti agli influssi dell'opzione politica, che chiamo di secondo livello, occorre prendere in considerazione, brevemente, la tematica relativa al che "cosa tassare". La risposta, a tale quesito, non può che essere relativa al contesto storico ed economico. Tradizionalmente si considera quale oggetto di tassazione l'entità economica che si identifica nel reddito, patrimonio e consumo. Recentemente, però, basti pensare alla vicenda IRAP, i connotati di, quasi, oserei dire, immediata percezione oggettiva, lasciano spazio ad una concezione più sfumata (l'organizzazione, ad esempio) la cui quantificazione può essere estremamente oponabile, da un punto di vista logico, prima che giuridico. La giurisprudenza, anche costituzionale, pare, ad una prima analisi, non avere ancora maturato una chiara giusitificazione delle proprie decisioni. Certo è che, seppur il concetto di capacità contributiva, sempre di più sta assumendo connotati ampi, esso non può sconfinare nell'indeterminazione, nella congettura, nell'ipotesi. Occorre ancorarlo ad un qualche cosa di concreto. Insomma come dice un "vecchio" Maestro qua a Parma: "son sempre questioni di portafoglio".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4532733380449254449?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4532733380449254449/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4532733380449254449' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4532733380449254449'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4532733380449254449'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/05/le-determinanti-7-cosa-tassare.html' title='LE DETERMINANTI 7: COSA TASSARE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-1022478281207501645</id><published>2009-05-07T17:21:00.001+02:00</published><updated>2009-05-07T17:21:38.202+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI 6: PERCHE' TASSARE</title><content type='html'>Una domanda che previamente bisognerebbe porsi, prima d'addentrarsi nell'analisi del fenomento tributario, è la seguente: perchè tassare? In effetti tale quesito, che in prima battuta può apparire ingenuo od inutile, ci porta a riflettere sul fatto che oggi il fenomeno fiscale è talmente connaturato alla società in cui viviamo che è stato giustamente osservato che lo stato attuale, più che di diritto, può considerarsi stato tributario. La tassazione, cioè, è un aspetto ontologico delle moderne società. Lo sviluppo delle funzioni pubbliche e del c.d. wellfare state, con il fondamentale principio di solidarietà, riconosciuto, in pratica, da quasi tutte le recenti carte costituzionali, ha posto in rilievo l'aspetto tributario quale funzione fondamentale. Evidentemente non sempre è stato così nel corso dei secoli: come è stato ben narrato: i bottini di guerra, le imposizioni alle popolazioni conquistate (alle varie tribù, da qui, infatti, il termine tributo), e la destinazione alle esigenze primarie della corte, adombrava, allora, il fenomeno tributario quale aspetto, forse, deteriore, della convivenza civile. Ma sarebbe altrettanto errato pensare che solo oggi l'elemento della solidarietà venga in rilievo: basti pensare, ad esempio, all'organizzazione delle tribù dei nativi amerindi, ove i beni erano posti tutti in comune rendendo, di fatto, inutile un sistema di prelievo coattivo. E' ovvio che la semplicità dell'organizzazione sociale di quelle comunità primordiali non rendeva necessaria l'organizzazione esattiva tipica, ad esempio, dell'antica Roma, ma ciò non toglie che, almeno in teoria, le finalità ultime dell'attuale società ben più si dovrebbero saggiamente avvicinare a quelle esigenze primordiali del dividere equamente risorse scarse, che non, purtroppo, allo spreco, come purtroppo avviene, della roma antica opulenta e decadentista.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-1022478281207501645?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/1022478281207501645/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=1022478281207501645' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1022478281207501645'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1022478281207501645'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/05/le-determinanti-6-perche-tassare.html' title='LE DETERMINANTI 6: PERCHE&apos; TASSARE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-6574850262353014555</id><published>2009-04-20T19:12:00.001+02:00</published><updated>2009-04-20T19:12:41.603+02:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI 5: LA SCIENZA DELLE FINANZE</title><content type='html'>La scienza delle finanze è materia economica e non giuridica. L'economia della finanza pubblica, come viene recentemente denominata, quindi, si occupa d'interpretare, da un punto di vista economico, le scelte aventi ad oggetto le entrate e spese pubbliche, in senso lato. Il suo oggetto d'indagine, perciò, è moltro ampio. Questo, in ogni modo, non deve portare a concludere che fra essa ed il diritto tributario non vi possa essere un reciproco e costruttivo dialogo. Infatti, la parte che di essa si occupa delle entrate tributarie è molto ampia e non solo analizza tale settore secondo l'ottica degli effetti macroecnomici ma ne mette in evidenza, anche, l'aspetto microeconomico. Basti pensare alle scelte relative alla tassazione: l'oggetto, i soggetti, i metodi. Come poi ignorare che essa si occupa anche degli effetti dell'imposizione, oltre che sul sistema economico nel suo complesso, anche sulle singole attività economiche: evasione, elusione, traslazione, ammortamento, rimozione dell'imposta, sono suoi campi classici d'indagine. La materia tributaria è una, solo da un punto di vista artificioso (tipico del limite d'indagine propriamente umano) la sua analisi viene scomposta secondo metodiche diverse: giuridica, economica, sociologica, ecc. Ecco perchè una teoria, seppur giuridica, avente ad oggetto la determinazione della capacità economica ai fini della contribuzione impositiva non può prescindere da un pieno contributo da parte della scienza delle finanze.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-6574850262353014555?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/6574850262353014555/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=6574850262353014555' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6574850262353014555'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6574850262353014555'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/04/le-determinanti-5-la-scienza-delle.html' title='LE DETERMINANTI 5: LA SCIENZA DELLE FINANZE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4708203047684985859</id><published>2009-03-01T13:57:00.000+01:00</published><updated>2009-03-01T13:58:11.874+01:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI-4: STABILIZZAZIONE, REDISTRIBUZIONE, SVILUPPO</title><content type='html'>L'evoluzione della concezione del ruolo della finanza pubblica nei primi decenni del secolo scorso, con l'abbandono delle teorie del liberismo puro a favore di quelle keynesiane e, successivamente, neoliberiste, ha fatto si che la politica finanziaria dello stato da mero strumento di procacciazione dell'entrata, per fronteggiare la spesa pubblica, si evolvesse in mezzo per promuovere lo sviluppo, stabilizzare la domanda e redistribuire la ricchezza. Ciò ha contribuito ad influenzare la formazione dei vari sistemi tributari, in particolare mediante l'introduzione del c.d. principio di capacità contributiva e della conseguente imposta generale sul reddito (es. IRPEF) progressiva (funzione di redistribuzione). Le imposte generali sui consumi si prestanto, a loro volta, alla stabilizzazione della domanda, così come la manovra delle aliquote delle imposte sul reddito. Le agevolazioni, sia strutturali che episodiche, inoltre sono strumento per la promozione dello sviluppo. Le rigidità conseguenti all'eccessiva evoluzione del debito pubblico, negli ultimi decenni del secolo scorso, soprattutto in Italia, hanno condotto, purtroppo, ad una diminuzione dell'effeccienza ed operatività di tali strumenti, mediante una serie affannosa e frammentata d'interventi che, sul versante del sistema fiscale, contribuiscono a creare una percezione di disorganicità. Un teoria giuridica della capacità economica va oltre questi presupposti, evidentemente, essendo, invece tesa alla costruzione di logiche di determinazione e misurazione proprie del diritto tributario, subendo, però, non poco condizionamento dal tali "determinanti" di ordine generale.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4708203047684985859?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4708203047684985859/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4708203047684985859' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4708203047684985859'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4708203047684985859'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/03/le-determinanti-4-stabilizzazione.html' title='LE DETERMINANTI-4: STABILIZZAZIONE, REDISTRIBUZIONE, SVILUPPO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3205650331825232189</id><published>2009-02-27T18:31:00.000+01:00</published><updated>2009-02-27T18:32:35.048+01:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI-3: IL BILANCIO DELLO STATO</title><content type='html'>Fra le determinanti del diritto tributario rientra, a mio parere, a pieno diritto il bilancio dello stato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Su di esso, come detto, si scaricano, con effetti, poi a valle, le scelte politiche di spesa e di entrata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma, per quel che qui interesse, da un punto di vista prettamente giuridico occorre mettere in evidenza come l'approvazione della norma di bilancio condiziona l'esecuzione delle norme tributarie, in particolar modo per quel che riguarda l'attuazione della riscossione. Tale aspetto, prettamente formale, visto che da un punto di vista sostanziale è molto improbabile che non venga approvata la legge di bilancio (magari anche s seguito di un esercizio provvisorio), da comunque la dimensione dell'unitarietà della norma tributaria, che, volendo richiamare l'impostazione kelseniana, si struttura evidentemente per gradi: al vertice vi è la norma di bilancio la cui esistenza e validità condiziona l'efficacia delle norma tributaria d'esecuzione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In merito al bilancio dello stato vale anche la pena rilevare come esso si sia evoluto a partire dagli anni 40 del secolo scorso in poi. All'epoca la pressione della spesa pubblica sul PIL era pari, circa, al 15%, oggi oscilliamo attorno al 45/50%, la rigidità conseguente che ne deriva nella gestione delle leggi d'entrata, soprattutto tributaria, è evidente. Va sinteticamente rilevato, infine, che la normativa costituzionale, afferente, degli anni 40, è inadeguata agli odierni scenari economici e conseguentemente giuridici: nell'ottica di un immanente rapporto giuridico finanziario che lega lo stato al cittadino (ove vengono in rilievo situazione soggettive, comunque le si vogliano definire); l'art. 81 Cost, che vorrebbe normare il controllo politico sulle scelte di bilancio è strumento monco così come l'azione della Corte dei Conti dovrebbe trovare più ampio respiro.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3205650331825232189?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3205650331825232189/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3205650331825232189' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3205650331825232189'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3205650331825232189'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/02/le-determinanti-3-il-bilancio-dello.html' title='LE DETERMINANTI-3: IL BILANCIO DELLO STATO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4415656081916958285</id><published>2009-02-26T19:02:00.001+01:00</published><updated>2009-02-26T19:03:50.209+01:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI 2: SCELTE PUBBLICHE ED OPZIONE POLITICA</title><content type='html'>L'opzione c.d. politica, nell'ambito della finanza pubblica, com'è ovvio, non si manifesta solo al primo livello delle scelte di bilancio ma anche a stadi successivi ed in particolar modo, nel fenomeno tributario, nel momento delle scelte relative all'introduzione della tassazione (secondo livello) ed, infine, nella fase del procedimento d'imposizione (terzo livello). Penso che un approfondimento teorico del diritto tributario possa anch'esso giovarsi degli studi  di James Buchanan, il quale con la sua "scuola delle scelte pubbliche" dimostra come le decisioni in materia di finanza pubblica possono allontanarsi dagli schemi di pura razionalità economica ed, aggiungerei, giuridica. Questo fallimento è spiegato da plurimi fattori: obiettivi economico sociali, aspirazioni ed interessi personali, errori di valutazione, libertà di azione più o meno ampia, sistemi elettorali, sistema amministrativo decentrato od accentrato, ecc. Come si avrà modo di analizzare meglio successivamente, esiste anche un altro influsso del momento politico sul diritto tributario, influsso che interviene patologicamente in quella particolare e delicata fase che dovrebbe concretizzarsi nella formazione delle basi proprie del diritto tributario. Momento, questo, catalizzante delle logiche di coerenza che provengono in primis dalla scienza delle finanze e dalle discipline di determinazione quantitiva della ricchezza e delle misurazioni d'azienda.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4415656081916958285?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4415656081916958285/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4415656081916958285' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4415656081916958285'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4415656081916958285'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/02/le-determinanti-2-scelte-pubbliche-ed.html' title='LE DETERMINANTI 2: SCELTE PUBBLICHE ED OPZIONE POLITICA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4660695616979950375</id><published>2009-02-26T19:00:00.000+01:00</published><updated>2009-02-26T19:01:08.093+01:00</updated><title type='text'>LE DETERMINANTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO-1</title><content type='html'>La materia tributaria e, quindi, il diritto tributario sono soggetti a plurime "pressioni" che ne condizionano il modo di essere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La consapevolezza di questa "realtà" non può che essere di ausilio nella costruzione di una teoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se siamo alla presenza di una scienza c.d. sociale ecco che allora appare ineludibile indagare previamente quali siano queste determinanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad uno stadio germinale abbiamo la c.d. opzione politica di 1° livello, quella cioè che si determina nel momento delle decisioni di spesa e, quindi, di entrata del bilancio pubblico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In realtà tale primo stadio, ancora molto distante dal prodotto "diritto tributario", si rivela successivamente come assolutamente determinante in quanto i vincoli che esso pone, inevitabilmente condizioneranno la normazione finanziaria-tributaria, sia programmatica che contingente.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4660695616979950375?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4660695616979950375/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4660695616979950375' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4660695616979950375'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4660695616979950375'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/02/le-determinanti-del-diritto-tributario.html' title='LE DETERMINANTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO-1'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2089818856591578452</id><published>2009-02-17T12:09:00.003+01:00</published><updated>2009-02-17T13:25:30.862+01:00</updated><title type='text'>SSUU CASS. SENT. 2870/09 E DINIEGO DI AUTOTUTELA</title><content type='html'>Che la precedente sentenza delle sezioni unite sollevasse qualche &lt;br /&gt;dubbio già lo si era espresso mi pare nel forum vecchio di dialoghi &lt;br /&gt;tributari: &lt;br /&gt;riporto estratto &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con la conseguenza che il sindacato del giudice dovrà riguardare,non &lt;br /&gt;solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria (ove l’atto di esercizio &lt;br /&gt;del potere di autotutela contenga una tale verifica), ma prima di &lt;br /&gt;tutto il corretto esercizio del potere discrezionale dell’ &lt;br /&gt;amministrazione, nei limiti e nei modi in cui l’esercizio di tale &lt;br /&gt;potere può essere suscettibile di controllo giurisdizionale,che non &lt;br /&gt;può mai comportare la sostituzione del giudice all’amministrazione in &lt;br /&gt;valutazioni discrezionali, né per i limiti posti dall’articolo 4 della &lt;br /&gt;legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E l’adozione dell’atto di &lt;br /&gt;autotutela da parte del giudice tributario. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’invasione, da parte del giudice, della sfera discrezionale propria &lt;br /&gt;dell’esercizio dell’autotutela comporterebbe, infatti, un superamento &lt;br /&gt;dei limiti esterni della giurisdizione attribuita alle commissioni &lt;br /&gt;tributarie. Sui limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti di &lt;br /&gt;autotutela, il cui superamento comporta un’invasione in una sfera &lt;br /&gt;estranea a quella della giurisdizione tributaria, le Su ritengono &lt;br /&gt;utile il riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza &lt;br /&gt;amministrativa (ex plurimis, CdS, sentenze n. 6758 e 7287 del 2004), &lt;br /&gt;in quanto, in base alla disciplina contenuta nell’articolo 2 quater &lt;br /&gt;del Dl 564/94, convertito con modificazioni nella legge 656/94, e nel &lt;br /&gt;regolamento di esecuzione, approvato con Dm 37/1997, i poteri di &lt;br /&gt;annullamento d’ufficio e di revoca dell’Amministrazione finanziaria &lt;br /&gt;possono essere esercitati soltanto nel perseguimento di interessi &lt;br /&gt;pubblici. L’articolo 3 del regolamento stabilisce che, nell’esercizio &lt;br /&gt;di tali poteri, deve essere data priorità «alle fattispecie di &lt;br /&gt;rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le &lt;br /&gt;quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.2. E’ quindi evidente che l’esercizio del potere in questione, che &lt;br /&gt;non richiede alcuna istanza di parte (articolo 2 del regolamento) non &lt;br /&gt;costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei &lt;br /&gt;rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti, anche se lo &lt;br /&gt;stesso finisce con l’incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla &lt;br /&gt;posizione giuridica del contribuente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dai principi sopra enunciati consegue, inoltre, che nel giudizio &lt;br /&gt;instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio &lt;br /&gt;dell’autotutela può esercitarsi un sindacato nelle forme ammesse sugli &lt;br /&gt;atti discrezionali soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla &lt;br /&gt;fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe &lt;br /&gt;un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa. Ove &lt;br /&gt;l’atto di rifiuto dell’ annullamento d’ufficio contenga una conferma &lt;br /&gt;della fondatezza della pretesa tributaria, e tale fondatezza sia &lt;br /&gt;esclusa dal giudice, l’Amministrazione finanziaria dovrà adeguarsi a &lt;br /&gt;tale pronuncia. In difetto potrà essere esperito il rimedio del &lt;br /&gt;ricorso in ottemperanza di cui all’articolo 70 del D.Lgs 546/92, con &lt;br /&gt;l’avvertenza che tale norma, a differenza di quanto previsto per &lt;br /&gt;l’analogo rimedio dinanzi al giudice amministrativo ex articolo 27, n. &lt;br /&gt;4, del Tu sul CdS (Rd 1054/24), non attribuisce alle commissioni &lt;br /&gt;tributarie una giurisdizione estesa al merito. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il carattere discrezionale del ricorso all’autotutela comporta, &lt;br /&gt;altresì, l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio - rifiuto, non &lt;br /&gt;esistendo, all’epoca dell’atto impugnato, alcuna previsione normativa &lt;br /&gt;specifica in materia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;______ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da qui si era tratto lo spunto per dire: se l'Amministrazione non si &lt;br /&gt;pronuncia o lo fa senza rientrare nel merito ma semplicemente &lt;br /&gt;confermando, lede il contribuente e questi non potrà più far nulla; al &lt;br /&gt;contrario, laddove si pronunci, magari malamente ma rientrando nel &lt;br /&gt;merito, quindi collaborando con il contribuente ottiene per contro &lt;br /&gt;l'impugnabilità dell'atto.... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Su questo ci si era lasciati..... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora non mi pare che la sentenza in oggetto aggiunga qualcosa di &lt;br /&gt;nuovo.... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giustamente evidenzia l'uso strumentale che potrebbe derivare &lt;br /&gt;dall'interpretazione ed applicazione dell'istituto come mezzo per &lt;br /&gt;rimettere in gioco un fatto già definito a causa della mancata &lt;br /&gt;contestazione in sede amministrativa o giudiziale del presupposto &lt;br /&gt;della maggior imposta. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi pare, cogliendo la matrice amministrativa, che l'interesse alla &lt;br /&gt;rimozione deve essere bilanciato dall'interesse alla stabilità e &lt;br /&gt;certezza del rapporto. Quindi i casi in cui, per infortunio del &lt;br /&gt;contribuente, il fatto supposto sia poi del tutto inesistente o &lt;br /&gt;difforme perchè venga riscontrato da un'autorità giurisdizionale non &lt;br /&gt;tributaria siano del tutto esegui....ci si potrebbe sì porre &lt;br /&gt;nell'ottica dell'esperibilità di altri rimedi.....o nella necessità di &lt;br /&gt;revisione dell'istituto per queste ipotesi&lt;br /&gt;(di The Planer)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2089818856591578452?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2089818856591578452/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2089818856591578452' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2089818856591578452'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2089818856591578452'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/02/ssuu-cass-sent-287009-e-diniego-di.html' title='SSUU CASS. SENT. 2870/09 E DINIEGO DI AUTOTUTELA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3372003941091372637</id><published>2009-02-17T08:58:00.003+01:00</published><updated>2009-02-17T09:01:30.173+01:00</updated><title type='text'>Motivazione avviso accertamento e teoria generale</title><content type='html'>Recentemente mi è capitato di riflettere sulla struttura dell’atto &lt;br /&gt;fiscale di accertamento e rettifica, tenuto conto della peculiarità &lt;br /&gt;che lo stesso possiede nella riscossione odierna dei tributi erariali, &lt;br /&gt;normalmente effettuata mediante l’adempimento spontaneo. &lt;br /&gt;Se da un lato tale condizione rende meno importante l’attività degli &lt;br /&gt;uffici tributari nella determinazione della capacità economica dei &lt;br /&gt;fatti, degli atti, che consentono il realizzarsi dei presupposti di &lt;br /&gt;tassazione disciplinati dalle singole leggi d’imposta, manca tuttavia &lt;br /&gt;un’analisi dei concetti che informano o dovrebbero informare &lt;br /&gt;l’attività di controllo degli Uffici finanziari sia nei confronti dei &lt;br /&gt;soggetti che hanno adempiuto spontaneamente al pagamento del tributo &lt;br /&gt;(occultando parzialmente la materia imponibile, errando nella &lt;br /&gt;determinazione dell’imposta dovuta, etc…) sia nei confronti di coloro &lt;br /&gt;che hanno omesso di dichiarare e versare spontaneamente (l’evasione &lt;br /&gt;fiscale tout-court). &lt;br /&gt;In questa breve analisi che, laddove dia origine a spunti di dialogo, &lt;br /&gt;potrebbe essere sviluppata alla luce degli argomenti di seguito &lt;br /&gt;esposti (in maniera anche sommaria, tenuto conto dello spazio), voglio &lt;br /&gt;anticipare che non sarà oggetto di indagine la “motivazione dell’atto” &lt;br /&gt;come normalmente viene inquadrata, ossia come strumento di semplice &lt;br /&gt;cognizione dei presupposti di fatto e di diritto assunti dall’organo &lt;br /&gt;tributario a fondamento della propria azione né tantomero i vizi &lt;br /&gt;propri della stessa, poiché la manualistica e la dottrina tradizionali &lt;br /&gt;si sono già soffermati  su queste tematiche. &lt;br /&gt;Tuttavia, proprio dalle modalità di approccio a questi aspetti della &lt;br /&gt;motivazione dell’atto nell’ambito tributario, emerge una delle &lt;br /&gt;problematiche più palesi: l’assenza di elaborazione dei concetti, per &lt;br /&gt;lo più mutuati da altre aree del diritto (civile, societario, &lt;br /&gt;amministrativo, etc…), inseriti nel sistema fiscale senza spesso &lt;br /&gt;considerarne l’applicabilità in ragione dei meccanismi, delle regole &lt;br /&gt;che lo caratterizzano. &lt;br /&gt;Pertanto, nell’analizzare il problema della motivazione dell’atto &lt;br /&gt;tributario, vorrei evidenziare gli elementi che la strutturano, &lt;br /&gt;rimarcando grossomodo tre aspetti: a) la tipologia del soggetto &lt;br /&gt;accertato b) la metodologia accertativa in funzione ed in ragione del &lt;br /&gt;soggetto accertato c) la tipologia dell'eventuale violazione posta in &lt;br /&gt;essere (non tratterò delle conseguenze sanzionatorie) &lt;br /&gt;A questo punto, per esigenze di semplicità e brevità dell’esposizione, &lt;br /&gt;indicherei quali elementi, peculiari dell’attività di controllo, &lt;br /&gt;dovrebbero risultare dall’atto; all'uopo, avrei individuato la &lt;br /&gt;seguente elencazione: a) presupposto dell’attività di controllo; b) &lt;br /&gt;giudizio di fatto, esposizione delle modalità usate nella &lt;br /&gt;determinazione della capacità contributiva c) giudizio di diritto, &lt;br /&gt;ossia esposizione delle regole procedimenti applicate nell’analisi del &lt;br /&gt;fatto e regole fiscali sostanziali violate d) attribuzione della &lt;br /&gt;sanzione fiscale (su quest'ultimo elemento mi astengo dall'effettuare &lt;br /&gt;valutazioni che sarebbero piuttosto  de iure condendo che non de iure &lt;br /&gt;condito). &lt;br /&gt;Considerando l’atto scritto nella sua forma dematerializzata, &lt;br /&gt;elettronica, potremmo definire questi elementi come le “macro“, &lt;br /&gt;ciascuna implementabile e modificabile, che caratterizzano il file &lt;br /&gt;nominato “motivazione dell’atto tributario”. &lt;br /&gt;Di seguito pertanto vorrei, in questa sede, solamente esporre alcuni &lt;br /&gt;concetti che potrebbero dar origine a riflessioni, nella forma &lt;br /&gt;dialogica, su questi elementi che strutturano l’atto tributario &lt;br /&gt;a) Presupposto dell’attività di controllo &lt;br /&gt;L’indicazione nell’atto di accertamento dei presupposti che hanno &lt;br /&gt;originato l’attività di controllo viene per lo più connessa ad una &lt;br /&gt;semplice funzione di garanzia, cioè, in una prima fase per consentire &lt;br /&gt;al contribuente di comprendere le ragioni per le quali l’Ufficio &lt;br /&gt;procede ad analizzare la posizione fiscale dello stesso, per  appurare &lt;br /&gt;la correttezza dell’agire dell’istituzione nei confronti del &lt;br /&gt;contribuente ed in una fase successiva per permettere ad un soggetto &lt;br /&gt;terzo (normalmente chi esercita la funzione giurisdizionale) di &lt;br /&gt;valutare la correttezza di tali presupposti. &lt;br /&gt;Tale visione, strettamente “formalista”, dell’indicazione del &lt;br /&gt;presupposto dell’attività di controllo, pur essenziale anche per &lt;br /&gt;questo scopo, mi pare vada adeguata al ruolo che l’esposizione degli &lt;br /&gt;inputs usati dall’Amministrazione finanziaria dovrebbe avere (ed avrà &lt;br /&gt;sempre più in futuro) per comprendere alcune direttive essenziali &lt;br /&gt;sulle quali strutturare la tassazione e la disciplina tributaria in &lt;br /&gt;futuro. &lt;br /&gt;Ciò deriva essenzialmente dal fatto che tale “macro” è quella che &lt;br /&gt;normalmente meno viene analizzata dalla dottrina, considerata per &lt;br /&gt;prima nella trattazione solo per necessità di completezza nella &lt;br /&gt;trattazione della tematica della motivazione, ma senza un’adeguata &lt;br /&gt;valorizzazione. &lt;br /&gt;Pertanto, l’indicazione dell’attività del presupposto dell’attività di &lt;br /&gt;controllo è, per converso, da un punto di vista sostanziale, &lt;br /&gt;fondamentale e primaria per comprendere la tipologia del soggetto &lt;br /&gt;passivo d’imposta controllato, le modalità del controllo, la tipologia &lt;br /&gt;della violazione eventualmente commessa e le conseguenze che ne &lt;br /&gt;derivano. &lt;br /&gt;Prima di individuare però gli aspetti essenziali dell’indicazione del &lt;br /&gt;presupposto del controllo, occorre però usare e per i più, presumo, &lt;br /&gt;appropriarsi di categorie concettuali che non sono diffuse nella &lt;br /&gt;quotidiana trattazione della materia fiscale, ma esistenti ad uno &lt;br /&gt;stadio larvale e ancora poco diffuso in dottrina (mi riferisco a &lt;br /&gt;categorie esposte da Raffaello Lupi in tempi più recenti e di cui &lt;br /&gt;intendo fruire pienamente nella presente analisi). &lt;br /&gt;Il primo concetto è quello della distinzione tra “eterodeterminati” ed &lt;br /&gt;“autodeterminati”, cioè tra coloro oggetto di segnalazioni da parte di &lt;br /&gt;altri soggetti e coloro che invece, non essendo fiscalmente segnalati, &lt;br /&gt;non trovano riscontri ad eventuali forme di determinazione spontanea &lt;br /&gt;della capacità economica oggetto di tassazione. &lt;br /&gt;Nella prima ipotesi i fatti, gli atti, compiuti da questa categoria di &lt;br /&gt;contribuenti, trovano delle manifestazioni, delle misurazioni, &lt;br /&gt;compiute nel quotidiano da altri soggetti, che consentono &lt;br /&gt;all’Amministrazione finanziaria, attraverso l’Anagrafe Tributaria, di &lt;br /&gt;avere un controllo, più o meno dettagliato, del comportamento tenuto; &lt;br /&gt;nella seconda ipotesi, l’assenza di riscontri o la scarsità di &lt;br /&gt;informazioni acquisite non consente di valutare con semplicità e &lt;br /&gt;tendenziale precisione le forme di capacità economica manifestate da &lt;br /&gt;questa categoria dei soggetti. &lt;br /&gt;A titolo esemplificativo, possiamo collocare nella prima categoria &lt;br /&gt;coloro che operano subendo forme di prelievo intermedio &lt;br /&gt;nell’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria (coloro che &lt;br /&gt;sono soggetti a ritenuta); nella seconda, chi opera senza subire forme &lt;br /&gt;di prelievo intermedio, senza segnalatori della della capacità &lt;br /&gt;economica, determinando pienamente in autonomia la propria capacità &lt;br /&gt;economica. &lt;br /&gt;Volendo poi ulteriormente sezionare quest’ultima categoria, quella &lt;br /&gt;degli “autodeterminati“, potremmo distinguere coloro che operano nei &lt;br /&gt;confronti di soggetti economici attivi nella produzione di beni/ &lt;br /&gt;servizi (operazioni tra soggetti muniti di partita iva) da coloro che &lt;br /&gt;operano nei confronti di soggetti economici passivi, nel senso che si &lt;br /&gt;limitano a fornire beni/servizi al consumatore. &lt;br /&gt;Il secondo concetto-guida è rappresentato dalla “modalità di &lt;br /&gt;determinazione della capacità contributiva”: all’interno di tale &lt;br /&gt;categoria possiamo distinguere tra coloro che determinano il &lt;br /&gt;realizzarsi dei presupposti del prelievo fiscale in modo “analitico”, &lt;br /&gt;da coloro che, al contrario determinano la loro capacità contributiva &lt;br /&gt;in modo “sintetico”. &lt;br /&gt;Questa categoria concettuale, a differenza di quella prima indicata, &lt;br /&gt;eterodeterminati/autoderminati, presenta una complessità notevole di &lt;br /&gt;analisi e di collocamento dei contribuenti nello schema proposto: se &lt;br /&gt;la chiave per essere considerato soggetto che esprime capacità &lt;br /&gt;economica in modo “analitico” piuttosto che “sintetico” è fornita &lt;br /&gt;dalla presenza o meno di strumenti di misurazione della capacità &lt;br /&gt;stessa, come la misurazione contabile, per lo più gestiti direttamente &lt;br /&gt;dallo stesso contribuente o da terzi per suo conto e nelle forme più &lt;br /&gt;evolute anche ulteriormente controllati da terzi estranei, esiste &lt;br /&gt;un‘area di mezzo o di contiguità ampia, quantitativamente, nella &lt;br /&gt;scelta di collocamento del soggetto tra gli “analitici” piuttosto che &lt;br /&gt;i “sintetici” (si pensi alla differenza tra il contadino che vende i &lt;br /&gt;prodotti dei propri campi, al negozio di frutta e verdura la cui &lt;br /&gt;contabilità è tenuta dal cugino ragioniere, alla società Alfa s.p.a. &lt;br /&gt;che possiede 200 punti vendita, alla multinazionale che opera in più &lt;br /&gt;Paesi nella distribuzione al consumo degli stessi prodotti). &lt;br /&gt;Impostati questi due concetti, eterodeterminazione/autodeterminazione &lt;br /&gt;ed analiticità/sinteticità, si può quindi comprendere l’importanza &lt;br /&gt;dell’esposizione del presupposto del controllo caratterizzato &lt;br /&gt;dall’indicazione degli elementi posti alla base dell’attività di &lt;br /&gt;accertamento in funzione delle categorie concettuali poc’anzi &lt;br /&gt;trattate. &lt;br /&gt;Volendo esemplificare, l’omessa presentazione della dichiarazione &lt;br /&gt;fiscale annuale, che nella disciplina sulle procedure di controllo ai &lt;br /&gt;fini delle imposte sui redditi ed iva assurge ad elemento per &lt;br /&gt;accertare mediante induzioni, cioè per elementi indiziari, la capacità &lt;br /&gt;contributiva espressa da fatti od atti posti in essere dal soggetto &lt;br /&gt;passivo, avrà un significato diverso allorchè il contribuente &lt;br /&gt;determini l’imposta dovuta in modo analitico e si etero/auto determini &lt;br /&gt;nella tassazione: un carrozziere persona fisica che ometta la ...&lt;br /&gt;(di The Planer)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3372003941091372637?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3372003941091372637/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3372003941091372637' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3372003941091372637'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3372003941091372637'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/02/motivazione-avviso-accertamento-e_17.html' title='Motivazione avviso accertamento e teoria generale'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-5844339431188678924</id><published>2009-02-02T12:07:00.000+01:00</published><updated>2009-02-02T12:08:09.078+01:00</updated><title type='text'>ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO TRIBUTARIO</title><content type='html'>Sto leggendo "How judges think" di Posner, &lt;br /&gt;un'inno al pragmatismo giudiziario americano. &lt;br /&gt;Posner sostiene che i giudici americani fanno impiego - inconsapevole &lt;br /&gt;- di law &amp; economics, nel senso che il loro pragmatismo, orientato &lt;br /&gt;alle conseguenze pratiche - anche su casi futuri - di una decisione, &lt;br /&gt;spesso si fonda su ragionamenti che, anche se con strumenti formali &lt;br /&gt;diversi, arrivano a soluzioni analoghe a quelle che derivano &lt;br /&gt;dall'analisi costi/benefici ed esternalita' tipica della L&amp;E. &lt;br /&gt;vi risulta che qualcuno si sia mai posto il problema del pragmatismo &lt;br /&gt;tributario? ossia della consapevole ponderazione degli effetti della &lt;br /&gt;decisione di un caso? probabilmente decisioni come quella sul dividend &lt;br /&gt;washing sono pragmatiche se riferite al caso singolo (ossia: ponderati &lt;br /&gt;pro e contro epr ufficio e contribuente, il giudice decide che il &lt;br /&gt;contribuente ha torto e poi va a cercare una giustificaizone giuridico &lt;br /&gt;formale di decisoni prese con un criterio  di "giustizia &lt;br /&gt;sostanziale"). &lt;br /&gt;ma quelle riferite a un pragmatismo orientato al futuro? del tipo: &lt;br /&gt;prima di decidere verifico cosa succedera' a chi e' chiamato dopo di &lt;br /&gt;me a decidere altri casi. &lt;br /&gt;i giudici statunitensi sembrerebbero orientati a limitare l'effetto &lt;br /&gt;futuro delle proprie decisioni ed il pericolo che, una volta enunciato &lt;br /&gt;un principio di diritto, questo risulti applicabile a fattispecie che &lt;br /&gt;semanticamente vi rientrano, ma sono fuori dal cono d'ombra del &lt;br /&gt;"principio sostanizale" che sta dietro al "principio di diritto &lt;br /&gt;enunciato". &lt;br /&gt;Un esempio classico era lo statuto medievale di Bologna (lo cita &lt;br /&gt;William Blackstone nel classico Commentaries on the Laws of England, &lt;br /&gt;non ho trovato cosi' al volo un referente italiano) che vietava di &lt;br /&gt;"versare sangue per strada" per scoraggiare i duelli: il flebotomo che &lt;br /&gt;soccorre un malato epr strada deve essere punito? ha versato sangue &lt;br /&gt;per strada, ma chiaramente non nel modo che la disposizione voleva &lt;br /&gt;colpire. &lt;br /&gt;ecco, le massime sull'abudo del diritto, sull'antieconomcita', &lt;br /&gt;sarebbero assai utili in un contesto pragmatico, in cui chi le applica &lt;br /&gt;dopo ne cerca non il significato formale, ma lo spirito, e quindi le &lt;br /&gt;rivaluta volta epr volta in un nuovo giudizio di fatto pragmatico. &lt;br /&gt;invece da noi il giudizio pragmatico e' solo alla abse del primo &lt;br /&gt;rpecedente, ilr esto e' un (apparente) sillogismo giudiziario in cui &lt;br /&gt;la premessa maggiore e' lacritica trascrizione della massima (che, &lt;br /&gt;spesso, non e' nemmeno il vero motivo della decisione originaria).&lt;br /&gt;(di Marcello Tarabusi)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-5844339431188678924?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/5844339431188678924/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=5844339431188678924' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5844339431188678924'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5844339431188678924'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/02/analisi-economica-del-diritto.html' title='ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO TRIBUTARIO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8938698047316110759</id><published>2009-01-28T19:44:00.000+01:00</published><updated>2009-01-28T19:45:25.816+01:00</updated><title type='text'>FEDERALISMO E REGOLE DEL GIOCO</title><content type='html'>E' lecito domandarsi se la realizzazione del c.d. federalismo fiscale cambierà, di fatto, le regole del gioco, a partire da quelle costituzionali (fra l'altro in uno stato non federale! Ed anche qua si potrebbe ragionare).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leggo, dalla mia primaria fonte d'informazione, che più su un'irpef si punterà su un'iva federale. Cioè le regioni finanzieranno le funzioni fondamentali trattenendo molta IVA. Ovviamente la rifoma fiscale viene dopo la riforma delle autonomie di cui si è parlato a novembre. Il che, teoricamente, vorrebbe dire che lo stato centrale s'allegerisce mentre il governo locale s'appesantisce di compiti. Ciò che riflesso avrà sulle IIDD? Perchè si sta facendo retromarcia sull'assegnazione di queste alle regioni, dirottandole sull'IVA? Perchè, immagino, così facendo, come da ultimo proposto, si mantiene l'invarianza del gettito in entrata a livello centrale (pur dovendo questo, ma non ci credo, dimagrire, come detto, di compiti). Se le funzioni delle regioni aumenteranno  non saranno, di certo, i poveri tributi minori a sostenerne il peso...ma proprio (allo stato) l'iva. Il sistema globale, cioè, sposterà il baricentro sull'imposta sui consumi, proporzionale e quindi regressiva. Forse. Con buona pace, ma non vi è bisogno di ribadirlo, ancora una volta del 53 Cost. (che presumibilmente servirà solo, come capita spesso anche ora, a giustificare qualche sentenza della Corte di Cassazione o della Consulta).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8938698047316110759?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8938698047316110759/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8938698047316110759' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8938698047316110759'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8938698047316110759'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/01/federalismo-e-regole-del-gioco.html' title='FEDERALISMO E REGOLE DEL GIOCO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-1766599434289006840</id><published>2009-01-15T20:57:00.000+01:00</published><updated>2009-01-15T20:58:14.728+01:00</updated><title type='text'>Ancora sul concetto di ANTIECONOMICITA'</title><content type='html'>Sull'antieconomicità è uscito un articolo su CT 4/2009 di Raffaello. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nuovamente si ribadisce la necessità di ricondurre l'argomentazione &lt;br /&gt;dell'antieconomicità come osservazione dell'AF rispetto alla _situazione &lt;br /&gt;di fatto_ accertata (_giudizio di fatto_), tanto più pregnante quando &lt;br /&gt;accompagnata da ulteriori elementi che rafforzino la convinzione &lt;br /&gt;dell'assenza di riscontro tra quanto risulta nella documentazione &lt;br /&gt;contabile, che costituisce uno specchio sostanzialmente per la fiscalità &lt;br /&gt;analitica, e la situazione di fatto riscontrata. &lt;br /&gt;Forse nell'articolo non emerge, ma se ne era già parlato  in Dialoghi, &lt;br /&gt;che normalmente l'antieconomicità può verificarsi laddove la &lt;br /&gt;controparte, che sopporta un costo, non abbia un interesse a far &lt;br /&gt;emergere quanto corrisposto - ciò che si verifica normalmente alla fine &lt;br /&gt;della filiera produttiva, cioé con l'immissione al consumo del prodotto &lt;br /&gt;e del servizio. &lt;br /&gt;In questo caso, non trovando applicazione il principio di simmetria, è &lt;br /&gt;assai facile che tale ipotesi si realizzi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certamente, come ancora accade, non può essere usata l'argomentazione &lt;br /&gt;dell'antieconomicità per ricondurre a diversa valutazione giuridica del &lt;br /&gt;fatto (es: una vendita costante sottocosto in un mercato profittevole è &lt;br /&gt;un fatto anomalo, indiziario di possibile evasione ma che, per esempio, &lt;br /&gt;non può condurre ad una riqualificazione del fatto come negozio misto o &lt;br /&gt;addirittura una assegnazione, per applicare il valore normale previsto &lt;br /&gt;per le ipotesi di assenza di controprestazione determinata nel valore). &lt;br /&gt;Non tocca quindi la sfera del _giudizio di diritto_ come invece accade &lt;br /&gt;per l'elusione, istituto diverso perchè opera in situazioni di mancato &lt;br /&gt;realizzo del presupposto determinato da aggiramento dei principi &lt;br /&gt;generali che caratterizzano l'ordinamento fiscale ed la determinazione &lt;br /&gt;della capacità contributiva nella fiscalità d'impresa &lt;br /&gt;(principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, divieto di &lt;br /&gt;compensazione intersoggettiva, simmetria dei flussi di reddito, divieto &lt;br /&gt;di doppia imposizione e quindi esenzione; divieto di commercio delle &lt;br /&gt;perdite, divieto di sfruttamento delle norme pattizie contenute nei &lt;br /&gt;trattati internazionali per ritrarre da ambedue gli ordinamenti risparmi &lt;br /&gt;fiscali, neutralità delle operazioni straordinarie, meccanismi di &lt;br /&gt;agevolazione/credito fiscale per ottenere indebiti vantaggi).&lt;br /&gt;(di The Planer)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-1766599434289006840?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/1766599434289006840/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=1766599434289006840' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1766599434289006840'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/1766599434289006840'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/01/ancora-sul-concetto-di-antieconomicita.html' title='Ancora sul concetto di ANTIECONOMICITA&apos;'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-7634542058476572828</id><published>2009-01-15T11:54:00.001+01:00</published><updated>2009-01-15T11:56:21.291+01:00</updated><title type='text'>Il concetto di SENTENZA "retroattiva"</title><content type='html'>Il tema della retroattivita' per una pronuncia &lt;br /&gt;e' mal posto.&lt;br /&gt;Osservo due cose: &lt;br /&gt;- resta il tema della "ragionevole prevedibilita' dell'esito della &lt;br /&gt;lite", che dovrebbe, in caso di clamorosi revirements o arresti &lt;br /&gt;particolarmente creativi/innovativi, incidere - come minimo - sul tema &lt;br /&gt;della conoscibilita' del precetto tributario e dell'affidamento, e &lt;br /&gt;quindi per lo meno sulle sanzioni. Un giudice intellettualmente onesto &lt;br /&gt;che ti faccia una sentenza come quelle sull'abuso del diritto dovrebbe &lt;br /&gt;per lo meno esporre se - e in che misura - vi sia spazio per &lt;br /&gt;disapplicare le sanzioni; &lt;br /&gt;- quanto al tema della funzione di creazione giurisdizionale del &lt;br /&gt;diritto, direi che la dottrina del precedente (stare decisis) non sia &lt;br /&gt;poi cosi' dissimile tra common law e civil law. Gli studi di Galgano e &lt;br /&gt;De Nova, e prima ancora di Gino Gorla, hanno dimostrato che anche in &lt;br /&gt;italia esiste una "dottrina dello stare decisis". In common law, al &lt;br /&gt;contrario, lo stare decisis e' recessivo (in UK la House of Lords si &lt;br /&gt;e' dichiarata non vincolata dai propri precedenti, in USA il sistema &lt;br /&gt;delle corti statali/federali/Corte Suprema e la possibilita' del &lt;br /&gt;distinguishing o dell'overruling crea un meccanismo  "fluido" del &lt;br /&gt;rpecedente) ed anzi e' recessiva la common law rispetto alla statutory &lt;br /&gt;law (la produzione legislativa in UK e USA e' ormai ipertrofica come &lt;br /&gt;da noi). &lt;br /&gt;Una disincantata visione della funzione giudiziaria non puo' che &lt;br /&gt;riconsocere funzione creativa alla giurisdizione, per varie ragioni: &lt;br /&gt;- e' esercizio di un  potere di porre norme concrete (Kelsen) &lt;br /&gt;- le massime vincolano (per coazione giuridica, logica e/o sociale) il &lt;br /&gt;quadro delle future decisioni e quindi entrano nelle variabili del &lt;br /&gt;calcolo di rpevedibilita' delle decisioni &lt;br /&gt;- non tutte le questioni da decidere sono ricavabili da un semplice &lt;br /&gt;sillogismo giudiziario, per le tante, ovvie ragioni (vaghezze delle &lt;br /&gt;disposizioni, ambiguita' del testo, etc. etc., ex multis v. Guastini). &lt;br /&gt;In sintesi, quindi, civil law e common law non sono poi cosi' lontane.&lt;br /&gt;(di Marcello Tarabusi)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-7634542058476572828?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/7634542058476572828/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=7634542058476572828' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7634542058476572828'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7634542058476572828'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/01/il-concetto-di-sentenza-retroattiva.html' title='Il concetto di SENTENZA &quot;retroattiva&quot;'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-60578247009182238</id><published>2009-01-12T16:12:00.002+01:00</published><updated>2009-01-12T16:17:33.966+01:00</updated><title type='text'>ELUSIONE e TEORIA DELLA CAPACITA' ECONOMICA INDIVIDUALE</title><content type='html'>Marcello Tarabusi:&lt;br /&gt;scusate, ma la nozione di elusione, e quindi di "aggiramento", dovra' &lt;br /&gt;pur essere connotata sul piano del'elemento soggettivo. &lt;br /&gt;o no? &lt;br /&gt;lasciamo stare l'annoso tema del dolo di frode: "aggirare" implica &lt;br /&gt;"girare intorno" e ogni curva ha un punto, o un intorno di punti, &lt;br /&gt;"attorno" a cui "gira". &lt;br /&gt;quindi bisogna sostenere che il contribuente gira intorno a qualcosa &lt;br /&gt;che "vede" e quindi che i principi siano "visibili". &lt;br /&gt;se io (come ha fatto spesso la Cassazione) li "invento" a posteriori, &lt;br /&gt;qualsiasi sia la curva che il contribeunte segue, trovero' sempre un &lt;br /&gt;punto attorno al quale ha girato quella curva. quindi qualsiasi &lt;br /&gt;comportamento e' elusivo: i pruincipi generali sono solo una delega &lt;br /&gt;assiologica all'interprete, sena un sistema di valori culturalmente &lt;br /&gt;condivisi come posso dire che il contribuente "aggira" qualcosa che &lt;br /&gt;non esiste a priori?? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fra mau:&lt;br /&gt;...in germania, mi sembra, c'è una clausola generale... &lt;br /&gt;bisognerebbe indagare che fanno la... &lt;br /&gt;(saranno più pragmatici...patria del negozio giuridico normato &lt;br /&gt;positivimente...qua ce ne siam guardati bene...spaventevoli come &lt;br /&gt;siamo...e se è stato così (per noi) su una materia vecchia di 2500 &lt;br /&gt;anni...figuriamoci (sempre per noi) per il novello diritto &lt;br /&gt;tributario...).&lt;br /&gt;Mi domando e mi chiedo: &lt;br /&gt;a chi può dar fastidio un simile indirizzo? &lt;br /&gt;indubbiamente a qualche pesce grosso...il piccolo &lt;br /&gt;panettiere...idraulico...ecc. che se ne fa dell'elusione: &lt;br /&gt;cioè il 97% delle partite iva non ne sono interessati...mentre il &lt;br /&gt;restante 3% si.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcello Tarabusi:&lt;br /&gt;in realta' non sempre e' cosi'. l'antieconomicita', il controllo di &lt;br /&gt;congruita' sui costi, etc., o anche il tema dell'elusione sul &lt;br /&gt;registro, toccano tutti. pensa al classico caso del conferimento &lt;br /&gt;dell'immobile gravato da mutuo, o al conferimento d'azienda con &lt;br /&gt;successiva cessione di quote (per fare un esempio attualissimo): li &lt;br /&gt;fanno tutti ma proprio tutti, anche i panettieri di rione, e molti &lt;br /&gt;uffici del registro fino a ieri erano poco propensi a contestarli, ma &lt;br /&gt;oggi  possono inventarsi quello che vogliono. la cassazione aveva &lt;br /&gt;lavorato sul collegamento negoziale e sull'art. 21 del TU registro, &lt;br /&gt;ora riprendera' il tema dell'abuso del diritto. &lt;br /&gt;credo che dara' grattacapi ai piccoli tanto quanto, se non di piu', &lt;br /&gt;che ai grandi.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Planer:&lt;br /&gt;Ripeto a mio avviso è più che alto un approccio di fiscalità d'impresa &lt;br /&gt;basata sui principi.... Se non li mastica chi opera, se non interessa a chi fa consulenza, se il &lt;br /&gt;giudice deve risolvere il caso concreto, se non c'è un terreno &lt;br /&gt;condiviso, a che gioco giochiamo? E' ovvio che poi uno vede l'elusione ovunque, l'altro non la vede mai &lt;br /&gt;l'altro è strabico per cui vado a naso.... Più che di codificato è un problema di condiviso qua per la formulazione &lt;br /&gt;di un giudizio di fatto. Non è colpa di nessuno: se su un testo di diritto tributario mi trovo la &lt;br /&gt;tonnage tax e non il concetto di saltro d'imposta, di neutralità fiscale &lt;br /&gt;e simmetria nel reddito d'impresa ben evidenziato etc quando si tratta &lt;br /&gt;dell'elusione, non è poi cola di nessuno se ognuno pensa che ha torto &lt;br /&gt;l'altro, non sapendo comunque neppure se ha davvero ragione lui.&lt;br /&gt;Claudio Cerutti&lt;br /&gt;Secondo me la Cassazione ha ritenuto che alcuni avesso fatto i furbi e, non avendo una &lt;br /&gt;norma per castigarli, si è inventata che il 37-bis è solo &lt;br /&gt;l'applicazione di un principio già esistente ai sensi della &lt;br /&gt;Costituzione...  ma giuridicamente il ragionamento non mi torna: la &lt;br /&gt;Cassazione non è il legislatore!! &lt;br /&gt;E la Cassazione non è neppure la Corte Costituzionale: quest'ultima sì &lt;br /&gt;che avrebbe potuto dichiarare l'art. 37-bis costituzionalmente &lt;br /&gt;illegittimo nella parte in cui non prevede un principio antielusivo &lt;br /&gt;generale ai sensi dell'art. 3 e 53 Cost. Qui in un modo o nell'altro si voleva fare il mazzo a chi ha trovato &lt;br /&gt;una scappatoia per non pagare... e si vede che questa era la &lt;br /&gt;motivazione migliore che sono riusciti a trovare&lt;br /&gt;Raffaello Lupi:&lt;br /&gt;E’ difficile capire le singole parti, e queste &lt;br /&gt;sentenze sono briciole di parti, se non si ha una idea dell'insieme. E &lt;br /&gt;questa idea dell'insieme la teoria non ha saputo darla. Comunque il &lt;br /&gt;formalismo legalistico nella misurazione della capacità economica, &lt;br /&gt;anche a fronte di comportamenti palesemente contrari allo spirito del &lt;br /&gt;sistema, non aveva mai avuto avalli giurisprudenziali. Se ci pensate &lt;br /&gt;bene, quando il legislatore introduce per l'avvenire una norma &lt;br /&gt;antielusione non dice affatto che prima non ci si potesse arrivare &lt;br /&gt;mediante i principi. Siamo noi che glielo facciamo dire perchè lo &lt;br /&gt;immaginiamo disumano, una specie di essere perfettissimo creatore del &lt;br /&gt;cielo e della terra, onnipresente e onnisciente, portatore di uno &lt;br /&gt;spirito geometrico, di una razionalità immanente, che non farebbe mai &lt;br /&gt;una cosa se non ce ne fosse bisogno...Quindi se l'ha fatta vuol dire &lt;br /&gt;che prima l'elusione era lecita...Ora capisco che questo argomento "a &lt;br /&gt;contrario" è forte, però non è insuperabile e soprattutto il giudice &lt;br /&gt;che lo supera non fa politica, non fa il legislatore, non introduce &lt;br /&gt;nuove convenzioni.. Lo stesso accade per il transfer price interno, &lt;br /&gt;dove si dice che se c'è la norma per l'intercompany estero allora &lt;br /&gt;all'interno implicitamente non c'è...beh il legislatore regola quando &lt;br /&gt;parla, e non quando tace...quando tace ha solo taciuto....quindi &lt;br /&gt;queste sentenze non mi sembrano una "invasione di campo"...&lt;br /&gt;Claudio Cerutti:&lt;br /&gt;vero... l'elusione è l'aggiramento dei principi, ma se i principi non &lt;br /&gt;ci sono da nessuna parte come faccio a dire che un'operazione è &lt;br /&gt;elusiva? Come minimo dovrei enunciare il principio e dimostrare che è &lt;br /&gt;stato aggirato... ma questo è troppo difficile, quindi &lt;br /&gt;l'Amministrazione ha rivoltato la frittata e in sostanza ti dice:"Io &lt;br /&gt;non so un tubo di principi, quindi, dato che le valide ragioni &lt;br /&gt;economiche sono un'esimente, se tu non mi dimostri di averle allora &lt;br /&gt;stai eludendo!" &lt;br /&gt;E' un po' come dire: non so se qualcuno è stato ammazzato, ma &lt;br /&gt;nonostante ciò, se non hai l'alibi ti condanno per omicidio!! &lt;br /&gt;Sembra una barzelletta ma è tutto vero... &lt;br /&gt;Io per tagliare la testa al toro modificheri l'art. 37-bis: toglierei &lt;br /&gt;la locuzione "valide ragioni economiche", e magari abolisco pure il &lt;br /&gt;comma 3 sull'elencazioni delle operazioni per rendere la norma di &lt;br /&gt;portata generale. E soprattutto al comma 2 specifico che devo &lt;br /&gt;riconoscere all'eventuale contraparte la riqualificazione giuridica &lt;br /&gt;(es. se rendo indeducibile un costo perché l'operazione è elusiva, non &lt;br /&gt;posso tassarlo alla controparte). &lt;br /&gt;In tal modo ottengo molteplici vantaggi: &lt;br /&gt;a) è l'Amministrazione a dover dimostrare il principio e il suo &lt;br /&gt;aggiramento (es. salto d'imposta); &lt;br /&gt;b) le valide ragioni economiche escono finalmente di scena, dato che &lt;br /&gt;con l'elusione non c'entrano un tubazzo; &lt;br /&gt;c) il risparmio d'imposta viene valutato non con riferimento al &lt;br /&gt;singolo soggetto, ma con riferimento a tutti i soggetti coinvolti. &lt;br /&gt;Almeno così si comincerebbe a parlare di PRINCIPI, certo, con &lt;br /&gt;difficoltà... ma almeno se mi trasformo da s.r.l. a s.n.c. perché &lt;br /&gt;voglio dedurmi tutti gli interessi passivi, non devo inventarmi delle &lt;br /&gt;ragioni economiche magari inestitenti, ma è l'Amministrazione a dirmi &lt;br /&gt;quale sacro principio sto violando... &lt;br /&gt;Troppo bello per essere vero?&lt;br /&gt;... il legislatore spesso lo consideriamo una divinità &lt;br /&gt;onniscente... anche se sappiamo benissimo come le leggi vengono fatte &lt;br /&gt;(il cui apice della "sciatteria" sono stati i maxiemendamenti alla &lt;br /&gt;finanziaria con migliaia di commi preparati di notte in fretta e in &lt;br /&gt;furia... fortuna che quest'anno almeno questa ce l'hanno &lt;br /&gt;risparmiata... )&lt;br /&gt;Marcello Tarabusi:&lt;br /&gt;In realta' sul piano strettamente formale e' una tesi difendibile. lo &lt;br /&gt;statuto logico del discorso interpretativo non e' quello del giudizio &lt;br /&gt;su un fatto verificabile, ma quello del giudizio di valore. quindi non &lt;br /&gt;esistono tesi "vere" o "false" in senso assoluto. &lt;br /&gt;in fondo pensiamo all'abuso del diritto civilistico, al danno &lt;br /&gt;esistenziale, al concorso esterno in associaizone mafiosa, etc.: tutte &lt;br /&gt;fattispecie costruite dall'interprete. il ragionamento logico- &lt;br /&gt;deduttivo del giudice alla montesquieu come bouche de la loi e' ormai &lt;br /&gt;difficilmente sostenibile (Guastini ad esempio lo spiega molto molto &lt;br /&gt;chiaramente, per citare un autore dalla prosa cristallina - e per &lt;br /&gt;evitare i soliti Kelsen o Cordero :P; di recente in un contesto di &lt;br /&gt;common law v. Posner, How judges think, harvard univ. press, 2008; &lt;br /&gt;Bruno Leoni, per gli italiani, ha dimostrato anni fa come il diritto &lt;br /&gt;legislativo non e' affatto piu' certo di quello di common law) . &lt;br /&gt;un sano realismo ci dice che la tesi della cassazione ci puo' anche &lt;br /&gt;stare, ma il problema si sposta sotto un altro priflo, che e' poi &lt;br /&gt;quello su cui anche raffaello e tutta la rivista Dialoghi insistono da &lt;br /&gt;anni: "aggirare" implica un punto aggirato; "distorcere" implica che &lt;br /&gt;prima c'era una "direzione lineare" da cui ho sviato. &lt;br /&gt;il difficile e' che nessuno sa dove stia il punto aggirato o quale sia &lt;br /&gt;la direzione giusta.... &lt;br /&gt;quindi difficile dire che hi aggirato o distorto... &lt;br /&gt;per usare un esempio: se sul fglio disegno prima la traiettoria &lt;br /&gt;seguita, a posteriroi dopo potro' sempre torvare un punto a mia scelta &lt;br /&gt;del foglio da cui non e' passata e dire "hic rhodus hic salta", dovevi &lt;br /&gt;passare di qui. &lt;br /&gt;invece dovremmo avere i fogli prestampati con i puntini (i "paletti"). &lt;br /&gt;l'interpello e' uno strumento, che da cattiva prova di se' in punto di &lt;br /&gt;fatto perche' crea un potere autonomo poco verificabile e mal &lt;br /&gt;esercitato, ma in astratto e' un metodo non sbagliato.&lt;br /&gt;The Planer:&lt;br /&gt;Due cose: &lt;br /&gt;a) aspetti di evasione: qua il problema attiene all'accertamento del &lt;br /&gt;fatto....il problema effettivamente c'è e ci sarà sempre..... &lt;br /&gt;In un certo senso lo trovo anche insuperabile.... &lt;br /&gt;b) aspetti dell'elusione:  forse mi sbaglio, trovo che si potrebbe &lt;br /&gt;semplicare di gran lunga il problema, in avanti ovvio, mettendo su una &lt;br /&gt;clausola generale più o meno del seguente tenore. &lt;br /&gt;In fondo non è tanto un problema di accertamento dei fatti, se il &lt;br /&gt;contraddittorio è effettivo da ambedue le parti.... &lt;br /&gt;Un'operazione può essere essere elusiva in quanto aggiri uno dei &lt;br /&gt;seguenti principi generali dell'ordinamento tributario: &lt;br /&gt;- principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti; &lt;br /&gt;- divieto di compensazione intersoggettiva; &lt;br /&gt;- simmetria dei flussi di reddito; &lt;br /&gt;- divieto di doppia imposizione e quindi esenzione; &lt;br /&gt;- divieto di commercio delle perdite; &lt;br /&gt;- divieto di sfruttamento delle norme pattizie contenute nei trattati &lt;br /&gt;internazionali per ritrarre da ambedue gli ordinamenti risparmi fiscali; &lt;br /&gt;- neutralità delle operazioni straordinarie; &lt;br /&gt;- meccanismi di agevolazione/credito fiscale per ottenere indebiti vantaggi &lt;br /&gt;L'ho un po' buttata giù così.....non so se può essere interessante, può &lt;br /&gt;essere sicuramente integrabile....però credo sia meglio che una &lt;br /&gt;elencazione di negozi senza parametri di giudizio nella valutazione &lt;br /&gt;degli stessi.... &lt;br /&gt;Magari ora possiamo pure dilettarci a mettere qualche definizione per i &lt;br /&gt;concetti..... &lt;br /&gt;Io stralcerei dalla norma proprio le valide ragioni economiche, che sono &lt;br /&gt;una esimente relativa, perchè tranne che in pochi casi, c'è sempre una &lt;br /&gt;ratio economica quando si fa l'operazione, difficilemnte la si fa solo &lt;br /&gt;per vantaggio fiscale....la variabile fiscale spesso implementa pure il &lt;br /&gt;valore delle operazioni, cioè non solo fa risparmiare (qui il problema &lt;br /&gt;del risparmio lecito o meno d'imposta) ma fa pure guadagnare in alcuni casi. &lt;br /&gt;Diversamente diventa un'analisi di aspetti che esulano dal giudizio &lt;br /&gt;fiscale, che scadono nel soggettivo per non dire nell'arbitrario.....la &lt;br /&gt;valida ragione potrebbe incidere sulla sanzione, non sull'imposta non &lt;br /&gt;versata..... &lt;br /&gt;Nel post precedente mi sembra di aver messo dei paletti nel concetto di &lt;br /&gt;aggiramento, che ritengo essere strutturale, con rispetto ai &lt;br /&gt;commentatori e ai sezionisti uniti che parlano invece di valide ragioni &lt;br /&gt;economiche.....concetto per me secondario e non strutturante &lt;br /&gt;dell'elusione.....&lt;br /&gt;Marcello Tarabusi:&lt;br /&gt;beh, molto se non tutto dipende dalla qualita' del giudicante in &lt;br /&gt;relazione al giudizio sul fatto. &lt;br /&gt;e come altre volte abbimao detto le nostre Commissioni non sono &lt;br /&gt;perfettamente adeguate ad esprimere giudizi di fatto im materia &lt;br /&gt;economico-fiscale.&lt;br /&gt;poi forse si dovrebbe dire: in assenza di disposizioni specifiche che &lt;br /&gt;fissano termini o modalita' di attuaizone di operazioni, nel qual caso &lt;br /&gt;valgono per specialita' le norme speciali. &lt;br /&gt;ad esempio: se si impone un possesso di una durata minima di un bene &lt;br /&gt;(o partecipaizone) per avere un beneficio, decorso il termine non si &lt;br /&gt;puo' piu' sindacare l'elusione, anche se si dimostrasse il disegno &lt;br /&gt;strutturalmente funzionale a rispettare il termine minimo di legge. &lt;br /&gt;non so se mi sono spiegato: come dire che quelle sono presunzioni &lt;br /&gt;legali iuris et de iure, non vincivbili ne' a favore ne' contro il &lt;br /&gt;contribuente.&lt;br /&gt;The Planer:&lt;br /&gt;Sul termine non sono molto d'accordo; sulla norma puntuale a mio avviso &lt;br /&gt;è un problema successivo e neanche poi dirimente &lt;br /&gt;in assenza di disposizioni specifiche che &lt;br /&gt;fissano termini o modalita' di attuaizone di operazioni, nel qual caso &lt;br /&gt;valgono per specialita' le norme speciali. &lt;br /&gt;Abbiamo il caso dell'art. 172 c. 7 (il vecchio 123 c.5) &lt;br /&gt;Lì la ratio era quella di evitare il commercio delle bare fiscali cioé &lt;br /&gt;di prendere delle società in perdita fonderle senza colleganza alcuna &lt;br /&gt;con l'attività dell'incorporante. &lt;br /&gt;Se io applico sic et simpliciter la norma potrei per assurdo avere il &lt;br /&gt;mancato riporto di una perdita di una società quasi decotta che può &lt;br /&gt;avere del know how che intendo salvare incorporandola e con la quale &lt;br /&gt;intrattengo dei rapporti di collegamento.... &lt;br /&gt;Diverso il caso di una immobiliare di gestione che mi loca un immobile &lt;br /&gt;che ristruttura, poi in perdita e l'assorbo mentre produco delle &lt;br /&gt;scatolette di tonno..... &lt;br /&gt;Fra mau:&lt;br /&gt;Nulla questio cambiare (per legge o per giurirprudenza) le regole del &lt;br /&gt;gioco...ma ciò deve valere per il futuro...se vi sono degli atti già &lt;br /&gt;posti in essere...questo mi pare debba essere un'altro principio &lt;br /&gt;generale da far emergere.&lt;br /&gt;Marcello Tarabusi:&lt;br /&gt;vero, ma sostenere la irretroattivita' di una pronuncia del giudice &lt;br /&gt;delle leggi significa attribuirgli un potere legislativo che non ha. &lt;br /&gt;Vero e corretto alla luce del modello kelseniano (ancora lui!!) che il &lt;br /&gt;giudice pone una norma (concreta e individuale), ma quella norma &lt;br /&gt;individuale riguarda per definizone un fatto passato. Altrimenti i &lt;br /&gt;processi potrebbero essere solo rpeventivi. Il tema allora sis sposta, &lt;br /&gt;per la sentenza "innovativa" di principio, sul tema della &lt;br /&gt;"prevedibilita' ex ante delle decisioni giudiziali" che e' poi il &lt;br /&gt;cuore del principio di certezza del diritto in senso forte (rule of &lt;br /&gt;law). &lt;br /&gt;Quindi sarebbe piu' importamte assicurare la TEMPESTIVITA' della &lt;br /&gt;decisione: che una sentenza del 2008 riguardi fatti del 2005 non &lt;br /&gt;scandalizza (specie se poi, inoltre, il quadro giuridico fosse un &lt;br /&gt;minimo stabile..); quello che scandalizza e' che i fatti del 2005 &lt;br /&gt;sarano decisi dalla cass. quando? nel 2015? 2020? &lt;br /&gt;c'era quella famosa battuta: &lt;br /&gt;Giudice: "allora l'udienza di p.c. e' fissata il 15.3.2016 ore 12" &lt;br /&gt;Avvocato: "Signor Giudice, facciamo almeno alle 9!!" &lt;br /&gt;:) &lt;br /&gt;PS &lt;br /&gt;Faccio notare, per dare un'idea del senso di "civlita' giuridica" di &lt;br /&gt;altri popli, che gli inglesi Pink Floyd nella bella "two suns in the &lt;br /&gt;sunset" (LP: The final cut), come immagine dello scenario post boma &lt;br /&gt;atomica citano "You have no recourse to the law anymore": un buon &lt;br /&gt;inglese della soluzione finale atomica teme, soprattutto, la perdita &lt;br /&gt;del diritto di agire in giudizio!!! &lt;br /&gt;Beati loro... Da noi sarebbe uno dei pro... &lt;br /&gt;Fra mau:&lt;br /&gt;...se per un attimo liberiamo la mente da preconcetti giuridici &lt;br /&gt;possiamo sostenere che anche per taluni nuovi principi normati da &lt;br /&gt;senteze si applichi l'irretroattività... &lt;br /&gt;Marcello Tarabusi:&lt;br /&gt;"un momento un momento anch'io ho qualche argomento" (L. Dalla, Siamo &lt;br /&gt;Dei, 1982) &lt;br /&gt;Io non ho amici campioni di rock e non posso ballare per 3 giorni e 3 &lt;br /&gt;notti (v. la canzone di cui sopra), ma come la mettiamo su un punto &lt;br /&gt;fondamentale: il giudice decide un caso, quindi applica la norma &lt;br /&gt;(ricavata in via interpetativa) al fatto con effetto tra aprti &lt;br /&gt;determinate. Come faccio a dire che quella decisione non e' &lt;br /&gt;retroattiva? Allora nessun giudice puo' decidere il caso, che per &lt;br /&gt;definzione e' successo prima. Oppure applico il principio nuovo &lt;br /&gt;retroattivamente per il poveraccio che e' finito in giudizio, e tutto &lt;br /&gt;il "resto do mundo" invoca l'irretroattivita'? &lt;br /&gt;concettualemte bisogna distinguere tra porre e applicare il diritto, &lt;br /&gt;anche se poi si danno casi (espliciti tipo la Corte Costituzionali, o &lt;br /&gt;impliciti quando il giudice "crea" il diritto) di posizione giudiziale &lt;br /&gt;della norma. &lt;br /&gt;anche il giudice che "inventa" un principio nuovo, inventa per &lt;br /&gt;applicare al caso singolo; quindi alemno a quello deve applicarsi &lt;br /&gt;(altrimenti che sentenza e'?), e allora perche' non ad altri? &lt;br /&gt;semmai potremo discutere di disappliczione delle sanzioni e forse &lt;br /&gt;degli accessori (ma gli strumenti giuridici esistono gia', vedi &lt;br /&gt;incertezza normativa e colpevolezza): &lt;br /&gt;ci sono sentenze che dicono che la sanzione non e' mai applicabile in &lt;br /&gt;caso di elusione. &lt;br /&gt;ma come possiamo dire che un principio non si applica retroattivamente &lt;br /&gt;se e' nuvo perche' creato da un giudice ... chiamto a decidere un caso &lt;br /&gt;apssato e quindi ad applicarlor etroativamente? &lt;br /&gt;le possibilita' concrete sono due: &lt;br /&gt;1) ruling preventivo anche giurisdizionale (azioni di accertamento &lt;br /&gt;mero, etc) &lt;br /&gt;2) tempestività nella decisione nomofilattica. &lt;br /&gt;credo che la condizone 2 sia quella veramente dirimente. ma tutto, &lt;br /&gt;come dicevano i vecchi trattati di logica, «sine praeiudicio melioris &lt;br /&gt;sententiae»...&lt;br /&gt;fra mau:&lt;br /&gt;...la Cassazione origina storicamente dal Tribunal de Castion francese &lt;br /&gt;post rivoluzione come longa manus del potere legislativo diffidente &lt;br /&gt;dei giudici possibili alleati dell'ancien regime. La sua funzione non &lt;br /&gt;era tanto giurisdizionale ma piuttosto di controllo sul fatto che i &lt;br /&gt;giudici non debordassero oltre la legge...guarda un pò. &lt;br /&gt;In Italia con la legge del 41 sull'ordinamento giudiziario le viene &lt;br /&gt;attribuita la funzione nomofilattica...ma la sua natura è &lt;br /&gt;giurisdizionale nell'interesse delle parti più che nell'interesse &lt;br /&gt;pubblico di uniforme interpretazione della legge. &lt;br /&gt;Se le categorie valgono qualche cosa e di qualche utilità può essere &lt;br /&gt;richiamarle non possiamo dimenticarci, dividendo ancora una volta il &lt;br /&gt;mondo in due, che il nostro ordinamento appartiene al sistema &lt;br /&gt;denominato di civil law, tale per cui la pronuncia giudiziaria, &lt;br /&gt;nemmeno quella della cassazione a sezioni unite fa precedente &lt;br /&gt;vincolante: essa è giuridicamente vincolante solo per le parti. &lt;br /&gt;Se questo è vero, allora, è completamente fuori luogo parlare di &lt;br /&gt;retroattività o meno dei principi di ratio legis ricavabili dalla &lt;br /&gt;sentenza. In Italia la sentenza, così come i principi da essa recati &lt;br /&gt;nascono e muoiono lì, fra le parti. Legge vuota quella che sancisce la &lt;br /&gt;nomofilachia, nemmeno le sezioni semplici vi sono obbligate (neppure &lt;br /&gt;dopo la riforma del 2006) e neanche l'umile giudice di primo grado. &lt;br /&gt;E invece no! A parte i frettolosi commenti del giornale rosa in cui &lt;br /&gt;taluno (ed io a ruota) ha cominciato a parlare di retroattività...è &lt;br /&gt;indubitabile che in Italia il precedente funziona ma haimè alla &lt;br /&gt;rovescio, mi pare, rispetto a quanto avviene presso gli impavidi &lt;br /&gt;sistemi di common law (qua come avete già notato è un ripiegarsi &lt;br /&gt;comodo su una zuppa, per casi diversi, già masticata da altri)...Il &lt;br /&gt;nostro sistema di fatto più che del precedente dovrebbe denominarsi &lt;br /&gt;del "comodo" precedente. Quindi, ciò che spaventa è proprio questo. &lt;br /&gt;Pensiamoci bene: è ridicolo pensare che la norma generale possa essere &lt;br /&gt;fatta dal giudice...nei paesi anglosassoni il giudice crea la norma &lt;br /&gt;(casomai nuova) sempre e comunque per il caso concreto che ha davanti. &lt;br /&gt;Leggo da Peter Stein "La parte propriamente vincolante di una &lt;br /&gt;precedente decisione è conosciuta coma la ratio decidendi.La ratio &lt;br /&gt;decidendi di un caso non viene determinata dai giudici che decidono il &lt;br /&gt;caso. Essa è identificata dai giudici dei casi successivi, i quali &lt;br /&gt;devono decidere se la decisione costituisce oppure no un precedente &lt;br /&gt;per essi. Tale natura di precedente sussiste se i fatti rilevanti del &lt;br /&gt;caso anteriore sono gli stessi del caso attualmente in &lt;br /&gt;decisione...altrimenti...si dice distinguono il caso anteriore che non &lt;br /&gt;costituisce per essi un precedente. Pertanto il passaggio chiave è &lt;br /&gt;l'accertamento del rapporto di somiglianza o di differenza tra i fatti &lt;br /&gt;rilevanti di due casi". Continua l'autore dicendo che quasto rapporto &lt;br /&gt;di somiglianza o meno dipenderà su cosa il giudice vorrà porre &lt;br /&gt;l'accento. Insomma, traspare chiaramente il ruolo attivo che il &lt;br /&gt;giudice la deve avere...egli deve spremersi. Avete visto sul sole di &lt;br /&gt;oggi, in seconda o terza pagina il processo Madoff (incidentalmente &lt;br /&gt;noto che la il supposto reo è di già in aula...) è raffigurato in &lt;br /&gt;fedele ricostruzione a disegno, come spesso capita negli states nei &lt;br /&gt;report giudiziari, non l'imputato...bensì il giudice. Ottica diversa.&lt;br /&gt;Raffaello Lupi:&lt;br /&gt;Queste sentenze sono un episodio, tra qualche mese neppure ce ne &lt;br /&gt;ricorderemo, come non ci ricordiamo della Philip morris o dell'IRAP- &lt;br /&gt;IVA, o della nullità per illiceità di causa......ogni giorno una &lt;br /&gt;novità uccide la precedente, e il giornale rosa ogni giorno uccide se &lt;br /&gt;stesso, I giornali serovno per le notizie. Al diritto tributario &lt;br /&gt;servono teorie e le teorie non si fanno sui giornali...io i giornalsti &lt;br /&gt;li capisco e gli voglio bene, però servono per parlare a chi non è del &lt;br /&gt;ramo, all'opinione pubblica informata, agli uomini delle istituzioni, &lt;br /&gt;agli opinion makers, agli economisti, ai magistrati, agli &lt;br /&gt;amministratori delegati, che sistematicamente zompano quella parte che &lt;br /&gt;si chiama norme e tributi, così come io zompo "attività &lt;br /&gt;marittima"...anzi il sole 24 ore non lo compro proprio più..e gli &lt;br /&gt;voglio anche bene..e mi hanno anche chiesto di scrivere sull'elusione, &lt;br /&gt;ma a che serve scrivere su un giornale se non ci sono le teorie in cui &lt;br /&gt;inquadrare la casistica? . Quindi? Due fiscalisti si incontrano...che &lt;br /&gt;combinazione! No,...quelle erano due casseforti! Se due fiscalisti si &lt;br /&gt;incontrano non sanno proprio cosa dirsi se non hanno esaminato gli &lt;br /&gt;stessi dettagli...diritto tributario è in briciole per mancanza di una &lt;br /&gt;teoria e non è certo colpa del legislatore, diritto tributario passa &lt;br /&gt;dal dettaglio alla banalità, alla divagazione generica sulla &lt;br /&gt;società...Gli accademici hanno fallito nel creare una teoria che &lt;br /&gt;tenesse insieme i dettagli e in cui tutti potessero riconoscersi...del &lt;br /&gt;resto sono solo professionisti in cattedra, quando va bene, perchè gli &lt;br /&gt;altri non son capaci neppure a far quello (almeno con la parte &lt;br /&gt;professionale un pò ci si parla come si farebbe con altri &lt;br /&gt;professionisti)...però un modello da incubo l'hanno creato e il sonno &lt;br /&gt;della ragione ha creato un vuoto, dove si collocano rispettabilmente &lt;br /&gt;giornali rosa, e gialli, venditori di conferenze, crediti formativi, &lt;br /&gt;sistemi frizzera, ..così come la somma della cronaca non fa la storia, &lt;br /&gt;la somma dei particolari non fa una teoria.....bisogna imparare a &lt;br /&gt;discutere di queste briciole in modo da far vedere anche tutta la &lt;br /&gt;pagnotta...di queste foglie facendo vedere la foresta...ma per questo &lt;br /&gt;ci vuole gente che lo faccia abbastanza a tempo pieno e che lo sappia &lt;br /&gt;fare...è in questo che ius 12 l'accademia tributaria ha tradito la &lt;br /&gt;missione che la società le aveva affidato...le categorie &lt;br /&gt;interpretative sono che se evade un benzinaio figuriamoci la exxon, &lt;br /&gt;non si è percepita la differenza tra aziende e individui, lo spirito &lt;br /&gt;della fiscalità analitico aziendale....si percepisce solo una grande &lt;br /&gt;confusione aumentata dalla carta rosa e gialla dalla pubblicistica e &lt;br /&gt;convegnistica senza guida... giustamente la cassazione e i giudici che &lt;br /&gt;vivono di stipendio non ci capiscono nulla e dove non capiscono bene &lt;br /&gt;(cioè quasi sempre) sono disponibili verso il fisco....&lt;br /&gt;The Planer:&lt;br /&gt;Quando leggo notizie come queste, pubblicate sul sito della CGIA di &lt;br /&gt;  Mestre, che sicuramente arriva di più all'impresa che non la rivista &lt;br /&gt;  di WKI, che sottendono un qualcosa di impensabile, mi sovviene qualche &lt;br /&gt;  dubbio sulla comprensione della fiscalità dei soggetti che svolgono &lt;br /&gt;  attività commerciali &lt;br /&gt;  L'ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI UN PARRUCCHIERE &lt;br /&gt;        Lunedì, 14 Luglio 2008 - 07:00 &lt;br /&gt;Un artigiano parrucchiere si è visto notificare un avviso di &lt;br /&gt;accertamento con il quale il Fisco ha rettificato, in aumento, i ricavi &lt;br /&gt;dichiarati e, conseguentemente, il reddito tassabile. *Il fatto non &lt;br /&gt;meriterebbe di essere ricordato se non per due motivi: la rettifica dei &lt;br /&gt;ricavi è avvenuta per "via induttiva", sulla base del consumo di energia &lt;br /&gt;e della mancanza di giacenze di shampoo, il parrucchiere è stato in &lt;br /&gt;grado di esibire ai verificatori le proprie scritture  contabili &lt;br /&gt;regolarmente tenute.*Ciò significa che _*l'Amministrazione finanziaria &lt;br /&gt;aveva ritenuto legittimo disattendere le scritture contabili, &lt;br /&gt;regolarmente tenute, utilizzando presunzioni semplici, ma gravi, precise &lt;br /&gt;e concordanti, basate su dati e notizie raccolti durante l'istruttoria*_ &lt;br /&gt;(i consumi di energia e di shampoo).Contro questa posizione &lt;br /&gt;dell'Amministrazione, il parrucchiere si era opposto proponendo ricorso &lt;br /&gt;contro l'accertamento dinnanzi alla Commissione Tributaria &lt;br /&gt;Provinciale.Il ricorso era stato accolto, come era stato respinto il &lt;br /&gt;successivo appello presentato dall'Amministrazione in Commissione &lt;br /&gt;Regionale.A questo punto, pur con due sentenze sfavorevoli, &lt;br /&gt;l'Amministrazione non ha abbandonato il contenzioso e si è rivolta alla &lt;br /&gt;Corte di Cassazione. &lt;br /&gt;Con una recente sentenza (n. 13952/08) la Cassazione ha dato ragione al &lt;br /&gt;Fisco, riconoscendo legittimo l'accertamento emesso nei confronti del &lt;br /&gt;parrucchiere basato sui consumi di energia e sulla mancanza di giacenza &lt;br /&gt;di shampoo, anche in presenza di scritture contabili regolarmente tenute. &lt;br /&gt;Le scritture contabili tenute regolarmente non impediscono la &lt;br /&gt;ricostruzione indiretta e induttiva dei ricavi sulla base di presunzioni &lt;br /&gt;gravi, precise e concordanti. Questa sentenza è in linea con &lt;br /&gt;l'orientamento già assunto con precedenti decisioni che riconoscono &lt;br /&gt;legittime, a prescindere dalle risultanze contabili, le ricostruzioni &lt;br /&gt;dei ricavi sulla base di elementi ritenuti idonei a dimostrare &lt;br /&gt;l'inattendibilità del volume d'affari dichiarato. Per il parrucchiere &lt;br /&gt;gli elementi considerati sono stati il consumo di energia e il consumo &lt;br /&gt;di shampoo; in altri casi si può trattare della capacità produttiva, &lt;br /&gt;della manodopera impiegata ecc., oppure, come nel caso ormai divenuto &lt;br /&gt;famoso riguardante un ristorante, in cui i ricavi sono stati determinati &lt;br /&gt;partendo dal numero dei tovaglioli lavati.&lt;br /&gt;Raffaello Lupi:&lt;br /&gt;Perchè dici qualcosa di impensabile? Mi sembra tutto molto &lt;br /&gt;comprensibile....il parrucchiere nelle scritture ci scrive quello che &lt;br /&gt;vuole, bisogna vedere quanto aveva dichiarato...sono altri riflessli &lt;br /&gt;della mancanza di una teoria della tassazione individuale...non è che &lt;br /&gt;non ci sono principi, ma i principi sono diluiti, a pezzettini, &lt;br /&gt;innumerevoli individui percepiscono sensazioni, spunti, riferimenti, e &lt;br /&gt;nessuno li mette assieme, è questo il senso della frase secondo cui &lt;br /&gt;"manca una teoria della tassazione individuale"..&lt;br /&gt;The Planer:&lt;br /&gt;Antieconomicità: idraulico non congruo ed adeguato appiattimento dei &lt;br /&gt;ricavi con reddito da attività di 4000 mila euro per 3 anni, dipendenti &lt;br /&gt;in incremento, figlio a carico.... &lt;br /&gt;Un discorso di antieconomità intesa come _sottofatturazione  _ ci sta &lt;br /&gt;come elemento presuntivo corroborato appunto dalla struttura &lt;br /&gt;dell'azienda, dal fatto che la stessa rappresenta fonte di reddito &lt;br /&gt;primaria... &lt;br /&gt;Anzi per accertare questi soggetti servirebbero più conoscenze di &lt;br /&gt;merceologia e qualche rudimento a livello di principi di tassazione che &lt;br /&gt;non della sapienza contabile o giuscommercialistica &lt;br /&gt;Diversa è l'antieconomicità applicata alla situazione contabile fiscale &lt;br /&gt;di un'impresa che fa piastrelle, che ha personale tecnico per la &lt;br /&gt;progettazione delle medesime ma che appalta all'esterno la commessa per &lt;br /&gt;la realizzazione di un prodotto.... Magari per un valore elevato.... &lt;br /&gt;Ecco qui un rilievo di _antieconomicità _cozza contro la struttura &lt;br /&gt;stessa del soggetto (per cui poi verrebbe da scrivere a Raffaello: ma &lt;br /&gt;dove sta l'evasione ? uno deduce l'altro è tassato)....e scadiamo nel &lt;br /&gt;soggettivo.......un po' come con le "valide ragioni economiche" &lt;br /&gt;nell'elusione che vengono anteposte ai principi fiscali aggirati &lt;br /&gt;(principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti; divieto di &lt;br /&gt;compensazione intersoggettiva; simmetria dei flussi di reddito; divieto &lt;br /&gt;di doppia imposizione e quindi esenzione; divieto di commercio delle &lt;br /&gt;perdite; divieto di sfruttamento delle norme pattizie contenute nei &lt;br /&gt;trattati internazionali per ritrarre da ambedue gli ordinamenti risparmi &lt;br /&gt;fiscali; neutralità delle operazioni straordinarie; meccanismi di &lt;br /&gt;agevolazione/credito fiscale per ottenere indebiti vantaggi...)&lt;br /&gt;Silvia:&lt;br /&gt;Si, ma diventerebbe un lavoro molto dettagliato e analitico per ogni &lt;br /&gt;categoria di soggetti...troppi costi?sicuramente costruire una teoria &lt;br /&gt;individuale darebbe risultati più precisi e realistici, lo spread  o &lt;br /&gt;lo scarto diminuirebbe...&lt;br /&gt;(interventi di Raffaello Lupi, Claudio Cerutti, Marcello Tarabusi, The Planer, Silvia e fra mau)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-60578247009182238?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/60578247009182238/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=60578247009182238' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/60578247009182238'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/60578247009182238'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/01/elusione-e-teoria-della-capacita.html' title='ELUSIONE e TEORIA DELLA CAPACITA&apos; ECONOMICA INDIVIDUALE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3620583904446403620</id><published>2009-01-07T17:34:00.000+01:00</published><updated>2009-01-07T17:35:12.716+01:00</updated><title type='text'>ABUSO DEL DIRITTO</title><content type='html'>The Planer:&lt;br /&gt;L'abuso del diritto è un'istituto che va maneggiato con cura....la sua &lt;br /&gt;applicazione ha un senso nell'ambito iva, dove non esiste una norma di &lt;br /&gt;carattere specifico per prevenire aggiramenti fiscali dettati da &lt;br /&gt;ragioni esclusivamente o più frequentemente prevalentemente fiscali. &lt;br /&gt;Nell'ambito dell'imposizione diretta non se ne avverte assolutamente &lt;br /&gt;la necessità, posto che l'ordinamento ha in sè norme sostanziali &lt;br /&gt;(transfer pricing, black list, 109 entro certi limiti) o &lt;br /&gt;parasostanziali (a seconda della collocazione che vogliamo dare al 37 &lt;br /&gt;bis) che consentono in qualche modo di reprimere fenomeni di &lt;br /&gt;aggiramento tributario.... &lt;br /&gt;In realtà il problema effettivo, che la giurisprudenza e a mio avviso &lt;br /&gt;poco la dottrina pure, hanno toccato è proprio il discorso &lt;br /&gt;dell'aggiramento, anzichè del vantaggio economico dell'operazione.... &lt;br /&gt;Ma per individuare l'aggiramento occorre avere ben presente che i &lt;br /&gt;principi aggirati (assenza di norme di principio nell'ordinamento &lt;br /&gt;tributario) non sono codificati: &lt;br /&gt;si trovi la norma che individua il salto d'imposta, il divieto di &lt;br /&gt;compensazione intersoggettiva della perdite, etc.... &lt;br /&gt;La giurisprudenza di cassazione sull'abuso del diritto in materia di &lt;br /&gt;II.DD., che ha un solo relatore, in realtà va calata altresì nel &lt;br /&gt;contesto: si tratta spesso di casi vecchi in un ordinamento tributario &lt;br /&gt;che non aveva norme specifiche di contrasto.... &lt;br /&gt;Peraltro ripeto è un po' spinta....può essere anche che a breve vi sia &lt;br /&gt;un revirement.... &lt;br /&gt;Non che non ci siano i principi, per carità...un giurista potrebbe &lt;br /&gt;dire: cosa dici ci sono le preleggi del C.C. che consentirebbero &lt;br /&gt;l'applicazione comunque nell'ambito tributario..... &lt;br /&gt;Non mi riferisco ovviamento al dato normativo.....mi riferisco alla &lt;br /&gt;diffusione del concetto e alla sua elaborazione concettuale per &lt;br /&gt;l'applicazione....&lt;br /&gt;non sono le valide ragioni economiche che &lt;br /&gt;caratterizzano il 37bis ma L'AGGIRAMENTO DEI DIVIETI ED OBBLIGHI, &lt;br /&gt;elemento che non viene mai evidenziato ma che è STRUTTURALE per la &lt;br /&gt;norma: ogni operazioni, normalmente, ha una validità economica ma deve &lt;br /&gt;essere posto in rilievo il comportamento anomalo del soggetto che per &lt;br /&gt;ottenere il risparmio d'imposta ha posto in essere comportamenti che &lt;br /&gt;non sono consentiti dall'ordinamento. Se il comportamento finalizzato &lt;br /&gt;anche al risparmio d'imposta è fisiologico, compatibile con &lt;br /&gt;l'ordinamento, allora è lecito. &lt;br /&gt;Quando il comportamento è elusivo, cosa elude? Elude dei principi &lt;br /&gt;generali dell'ordinamento che non sono CODIFICATI, ma che &lt;br /&gt;caratterizzano il sistema fiscale (divieto di alterazione della &lt;br /&gt;continuità dei valori fiscali, compensazione intersoggettiva delle &lt;br /&gt;perdite, neutralità delle fusioni, salti d'imposta, violazioni delle &lt;br /&gt;simmetrie nella determinazione reddituale....) Ecco perchè è comunque &lt;br /&gt;difficile l'applicazione della norma antielusiva, è prevista una &lt;br /&gt;procedura che valorizza il contraddittorio.... &lt;br /&gt;L'antieconomicità della gestione non c'entra una mazza con l'elusione &lt;br /&gt;fiscale perchè attiene al fenomeno evasivo &lt;br /&gt;Allo stesso modo l'abuso di diritto, nelle ipotesi elaborate dalla &lt;br /&gt;Cassazione, riguardano fattispecie, per le II.DD., risalenti, in cui &lt;br /&gt;non esistevano norme specifiche e comunque non era applicabile l'art. &lt;br /&gt;37-bis....Per fare una comparazione, la Cassazione, aldilà dei profili &lt;br /&gt;di merito, ha agito come la Corte di Giustizia, se vogliamo anche in &lt;br /&gt;maniera più approfondita metodologicamente, aldilà sempre del merito, &lt;br /&gt;spolverando la figura dell'abuso di diritto, per confermare &lt;br /&gt;l'illeceità tributaria di  fattispecie riguardanti comportamenti &lt;br /&gt;reputati contrari ai principi dell'ordinamento fiscale, laddove non &lt;br /&gt;esistevano norme specifiche. Come avviene per l'abuso di diritto nell'iva......&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcello Tarabusi:&lt;br /&gt;“il male è che la massima comincia a vivere per conto suo, si diffonde &lt;br /&gt;nei repertori, si consolida: e allora accade che viene il momento in &lt;br /&gt;cui essa si impone, per tirannica forza d’inerzia, ad altri giudici, &lt;br /&gt;che trovandola formulata in termini generali vi restano imprigionati &lt;br /&gt;come in un ingranaggio e si sentono portati ad applicarla anche a casi &lt;br /&gt;che, pur rientrando formalmente nello stesso schema tipico, non si &lt;br /&gt;fondano però su quelle ragioni di equità individuale, da cui la prima &lt;br /&gt;volta quella massima è stata suggerita” &lt;br /&gt;P. Calamandrei, La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, &lt;br /&gt;in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, p. 262.&lt;br /&gt;(interventi di The Planer e Marcello Tarabusi)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3620583904446403620?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3620583904446403620/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3620583904446403620' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3620583904446403620'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3620583904446403620'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/01/abuso-del-diritto.html' title='ABUSO DEL DIRITTO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-6595132724396864067</id><published>2009-01-03T10:45:00.002+01:00</published><updated>2009-01-03T10:48:43.945+01:00</updated><title type='text'>il concetto di DIRITTO in ambito tributario</title><content type='html'>La legislazione in materia tributaria finisce per mettere in ombra il &lt;br /&gt;diritto, inteso non come una serie di “principi di natura”, di &lt;br /&gt;preferenze politiche e morali sull’organizzazione della società, come &lt;br /&gt;fosse una specie di diritto naturale. Il diritto è uno strumento di &lt;br /&gt;organizzazione sociale che serve a capire il comportamento delle &lt;br /&gt;istituzioni, dei giudici , degli uffici amministrativi, degli &lt;br /&gt;individui e delle organizzazioni, scomponendolo nelle sue cause e &lt;br /&gt;consentendo di comprenderlo. Se si pensa che il diritto sia quello che &lt;br /&gt;esce sulla gazzetta ufficiale non si capisce nemmeno quello, &lt;br /&gt;perchè...è importante ma non totalizzante..la legislazione serve a &lt;br /&gt;condizionare i comportamenti delle istituzioni, dei giudici, degli &lt;br /&gt;uffici amministrativi, che sono poi l'oggetto del diritto....se non si &lt;br /&gt;ha una idea del tutto è inutile correre dietro alle parti &lt;br /&gt;all'elusione, all'antieconomicità, alle spese di rappresentanza etc.. &lt;br /&gt;Le materie con una tradizione possono permettersi di non chiedersi &lt;br /&gt;cos'è il diritto e che rapporto ha il diritto con le altre scienze &lt;br /&gt;sociali, e come le scienze sociali si distinguono dalle scienze &lt;br /&gt;fisiche...perchè tanto il loro ruolo, la propria missione ce l'hanno &lt;br /&gt;nella pelle, grazie alla loro tradizione o alla loro &lt;br /&gt;collocazione ...una materia che non sa in quale misura è &lt;br /&gt;giuspubblicistica, giusprivatistica, economica, contabile politica o &lt;br /&gt;sociale (diritto della tassazione individuale insomma) deve &lt;br /&gt;chiederselo se vuole svilupparsi. Purtroppo l'accademia non se l'è &lt;br /&gt;chiesto e non rappresenta nulla, diciamo che complica le cose semplici &lt;br /&gt;e quando va bene arriva a fare "legislazione fiscale", mentre se va &lt;br /&gt;male scade nelle divagazioni politico sociali, chiacchiere da sala &lt;br /&gt;d'aspetto che chiunque è in grado di fare..per questo ius 12 sigla &lt;br /&gt;dell'accademia tributaria ha fallito il proprio compito di elaborare &lt;br /&gt;una teoria della tassazione individuale. Solo prendendone atto si può &lt;br /&gt;cominciare a costruire una teoria della determinazione giuridica della &lt;br /&gt;capacità economica individuale.&lt;br /&gt;(intervento straordinario di Raffaello Lupi)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-6595132724396864067?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/6595132724396864067/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=6595132724396864067' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6595132724396864067'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6595132724396864067'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2009/01/il-concetto-di-diritto-in-ambito.html' title='il concetto di DIRITTO in ambito tributario'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3169937244854915768</id><published>2008-12-22T16:10:00.001+01:00</published><updated>2008-12-22T16:12:15.205+01:00</updated><title type='text'>PROBLEMI DEL DIRITTO TRIBUTARIO....e...recensioni</title><content type='html'>the Planer:&lt;br /&gt;http://shop.wki.it/collana.aspx?ID=4349&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Claudio Cerutti:&lt;br /&gt;Sì, l'avevo visto il libro di Lupi sull'evasione... anzi, l'ho pure &lt;br /&gt;comprato!!! &lt;br /&gt;Per ora ne ho letto solo qualche breve estratto qua e là... già dalla &lt;br /&gt;copertina si vede che è un libro destinato non solo agli addetti ai &lt;br /&gt;lavori. &lt;br /&gt;Comunque per quel poco che ho letto non sembra un libro solo &lt;br /&gt;sull'evasione. Il vero titolo è nel sottotitolo "Teoria della &lt;br /&gt;tassazione analitico aziendale e sue disfunzioni in Italia". &lt;br /&gt;Sembra molto interessante, come del resto tutti gli scritti di Lupi.&lt;br /&gt;Un passaggio del libro tra quelli che ho letto riguarda il diritto &lt;br /&gt;tributario nel mondo accademico. Viene descritto un sistema nel quale &lt;br /&gt;negli ultimi decenni si sono moltiplicate le cattedre di diritto &lt;br /&gt;tributario ma, nonostante ciò, il progresso scientifico del settore &lt;br /&gt;langue. E ciò è dovuto ad un sistema perverso per cui si sale in &lt;br /&gt;cattedra grazie a pubblicazioni povere di ragionamento (definite "mega &lt;br /&gt;tesi di laurea") e, una volta entrati in ruolo, si interrompono le &lt;br /&gt;pubblicazioni per dedicarsi alla più remunerativa consulenza. &lt;br /&gt;Consulenze e pareristica che, in un sistema tributario che funzioni, &lt;br /&gt;nemmeno dovrebbero esistere. E quindi involontariamente tali soggetti &lt;br /&gt;"approfittano" delle disfunzioni del sistema tributario (le quali &lt;br /&gt;creano occasioni di lavoro remunerative), invece di contribuire ad &lt;br /&gt;eliminarle (attraverso l'approfondimento scientifico della &lt;br /&gt;determinazione giuridica della capacità economica).&lt;br /&gt;(interventi di The Planer e Claudio Cerutti)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3169937244854915768?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3169937244854915768/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3169937244854915768' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3169937244854915768'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3169937244854915768'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/problemi-del-diritto.html' title='PROBLEMI DEL DIRITTO TRIBUTARIO....e...recensioni'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3046298441176472336</id><published>2008-12-19T13:20:00.001+01:00</published><updated>2008-12-19T13:22:18.986+01:00</updated><title type='text'>CRISI FINANZIARIA E RUOLO DIRITTO TRIBUTARIO</title><content type='html'>fra mau:&lt;br /&gt;...mi sto domandando, in questo contesto generalizzato di crisi &lt;br /&gt;economico finanziaria, quale si il taglio con cui guardare il diritto &lt;br /&gt;tributario.. &lt;br /&gt;...mi pare che venga in rilievo la sua strumentalità...è casomai &lt;br /&gt;strumento per aiutare la ripresa...è evidente...(altra cosa sono le &lt;br /&gt;scelte concrete). &lt;br /&gt;...il profilo giuridico scivola velocemente in secondo piano... &lt;br /&gt;...diventa quasi (è un mio sentire) una stucchevolezza... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;claudio cerrutti:&lt;br /&gt;In ambito politico il profilo giuridico del diritto tributario è quasi &lt;br /&gt;inesistente, non solo in tempo di crisi. Basti ricordare le diverse &lt;br /&gt;finanziarie con condoni e irretroattività varie nonché le sentenze di &lt;br /&gt;Corte Costituzionale e Corte di Giustizia in campo tributario... &lt;br /&gt;L'esecutivo di turno  pesa ogni comma solo in termini di gettito, &lt;br /&gt;l'aspetto giuridico è solo un mero strumento che non gode di dignità &lt;br /&gt;propria, salvo quando si tira troppo la corda e si viene ripresi dalle &lt;br /&gt;Corti di cui sopra... (ma anche a quel punto, ci si adegua alle &lt;br /&gt;sentenze variando le norme in modo improvvisato, solo per tappare il &lt;br /&gt;buco appena creatosi senza alcuna coerenza giuridica - vedi IVA su &lt;br /&gt;auto e spese di ristorazione). &lt;br /&gt;Guardiamo ai fatti: quello che contano sono gli "euri" che entrano e &lt;br /&gt;che escono, il diritto tributario è pura divagazione filosofica... &lt;br /&gt;purtroppo... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(interventi di Cladio Cerrutti e fra mau)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3046298441176472336?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3046298441176472336/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3046298441176472336' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3046298441176472336'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3046298441176472336'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/crisi-finanziaria-e-ruolo-diritto.html' title='CRISI FINANZIARIA E RUOLO DIRITTO TRIBUTARIO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-7927284174256871559</id><published>2008-12-17T18:59:00.002+01:00</published><updated>2008-12-17T19:02:55.596+01:00</updated><title type='text'>per una TEORETICA GIURIDICO FINANZIARIA</title><content type='html'>La letteratura giuridico finanziaria spagnola è floridissima e l'articolo riportato più sotto  non ne è che un piccolo esempio. Leggendolo non si può che apprezzare come le tematiche finanziarie (di cui il tributo ne rappresenta solo una parte) possano ricevere un'adeguata sistemizzazione giuridica, senza per ciò scendere in valutazioni per così dire politiche. L'opera del giurista finanziario tributarista è di formazione delle coscienza, soprattutto, dei politici chiamati a prendere decisioni circondati da un habitat giuridico ben preciso ed attento alle loro decisioni. Facendo il paragone fra noi e la Spagna (paese latino con cui ben ci possiamo confrontare) allora si vede come la frattura nostrana fra tributo, diritto finanziario e spesa pubblica sia una delle cause dei problemi che assillano il nostro sistema di finanza pubblica. Certo da 60 anni le materie si sono separate ed il diritto finanziario anche da un punto di vista accademico è diventato merce rara (Amatucci, Battistoni Ferrara e non so quanti altri) senza alcun dialogo col tibutario ed i tempi, non per un ritorno al passato ma per una virtuosa ed evolutiva riscoperta al servizio della società, temo, purtroppo, siano ben distanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non c'è bisogno che lo dica: sono sempre stato affascinato da ciò che sembra star oltre il diritto tributario...quell'area sconosciuta, ai più, e poco indagata che sta mezza via fra il diritto finanziario e la scienza delle finanze (per usare due termini stereotipati). Guardo questi confini indefiniti pensando che li si possa trovar qualcosa di utile per la nostra materia: il diritto tributario, appunto. Mi son sempre detto che è impossibile una frattura netta fra tali aree d'indagine, anzi, è intuibile che fra esse vi siano delle zone di sovrapposizione (un pò come negli insiemi), pensando anche che la spiegazione di ciò che sta di qua si può trovare, in parte, in ciò che sta di là. Sapete bene che sono un neofita per cui mi meraviglio di banalità, come la seguente: la norma di bilancio condizione quella tributaria, per cui se quella non viene approvata rimane senza efficacia anche questa, cioè non si posson riscuotere le imposte. In una visione, quindi, gerarchica la nostra cara norma tributaria, che guardiamo e talvota indaghiamo non vive di vita propria ma di energia riflessa che gli proviene dalla legge di bilancio (una norma a gradi, come dice Kelsen e concetto caro a The Planer). Su altri mondi telematici ebbi a dire che la norma tributaria, rispetto, ad esempio, a quella civile ha una duplice finalità: una immediata che sarebbe l'imposizione ed una mediata che sarebbe l'effetto che tale norma deve produrre secondo la mission ad essa assegnata dalla norma di bilancio, appunto. Ecco perchè la norma tributaria se quella non vige a sua volta è inerte...non sussiste lo scopo di base...la causa (in barba agli Osteggiatori del Griziotti e Vanoni)...beh...il discorso portebbe anche continuare...ma per il momento di più non ho partorito...(faccio un po di riassunto delle congenierie precedenti che mi pare si azzecchino con la presente: la spesa pubblica ex 53 è giustificazione del prelievo...forse non ho detto altro in precedenza...)&lt;br /&gt;Dopo l'ultima discussione nel forum sull'extragettito mi pare d'aver chiuso il cerchio sulla tematica del rapporto giuridico finanziario iniziata qualche mese fa in altri lidi.&lt;br /&gt;L'insoddisfazione mia nasceva dal constatare come il rapporto giuridico d'imposta (anche se tale terminologia è un poco vetusta secondo me rende bene) s'arrestasse di fronte alla definitività o del prelievo o del rimborso. Le situazioni soggettive tipiche di tale rapporto spaziano dal diritto soggettivo all'interesse legittimo.&lt;br /&gt;Constatando che la dazione tributaria trova fondamento nell'art. 53 Cost, il quale come ben sappiamo recita che tutti devono concorrere alla spesa pubblica, poi, ho concluso che pur essendo logico concludere per l'acausalità dell'imposta, tale assunto non può essere inteso in senso assoluto.&lt;br /&gt;Infatti, il conveniente utilizzo doveroso da parte della P.A. della risorsa finanziaria acquisita per fronteggiare le pubbliche spese rappresenta la concretizzazione di un interesse diffuso insito nella collettività.&lt;br /&gt;Tale aspetto mi ha portato, anche, a concludere che il rapporto giuridico d'imposta, pur con spiccati elementi d'autonomia, si stempera (o meglio dire, fa parte) di un più ampio rapporto giuridico finanziario.&lt;br /&gt;Se questo è rapporto giuridico, allora, in esso vengono in rilievo delle situazioni soggettive: da un lato l'interesse diffuso nella collettività affinchè la risorsa finanziaria (scaturente dalle imposte) venga usata (bene) nella spesa pubblica, mentre dall'altro sta la doverosità dell'azione della P.A. nell'essere (doverosamente) efficace ed efficiente in tale destinazione.&lt;br /&gt;Orbene, l'interesse diffuso non può essere azionato dal singolo e non di certo, almeno nell'ambito di un construtto giuridico sociale che non arrivi alla rottura addirittura mediante il rifiuto di fatto alla dazione tributaria.&lt;br /&gt;La Corte dei Conti, in particolare attraverso l'azione del Procuratore Generale ben può esercitare, di fronte appunto alla magistratura contabile, un'azione a tutela dell'interesse diffuso della collettività precitato. Altro discorso è poi l'indagare se i controlli sono efficaci oppure no...&lt;br /&gt;Comunque qua, mi pare, si chiude il cerchio di tale parabola da un punto di vista giuridico.&lt;br /&gt;E' di tutta evidenza che la sanzione esercitabile dal cittadino mediante il voto contrario è totalmente al di fuori di ogni possibile orbita d'indagine giuridica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;"unanimemente si accetta il fatto che il tributo sia costituzionalmente vincolato alla spesa e che tanto il tributo quanto la spesa pubblica siano orientati dagli stessi principi materiali enunciati dall'art. 31 Costituzione spagnola. Per le entrate vige il principio materiale di giustizia nell'imposizione e per la spesa vige il principio dell'equità nelle assegnazione delle risorse pubbliche oltre quello dell'efficienza. Pertanto lo Stato può concretizzare il sistema finanziario per servire i fini sociali attraverso meccanismi che si attuano congiuntamente. Il sistema tributario si attua mediante una adeguata distribuzione dei carichi fiscali e congiuntamente mediante l'equitativo riparto delle spese pubbliche. Tali principi giuridici da cui scaturiscono diritti soggettivi alla corretta spesa pubblica godono della garanzia di copertura giuridica mediante il ricorso di incostituzionalità (regolato dall'art. 161 e 53 Cost. Esp.) al Tribunale Costituzionale. Tale ricorso d'incostituzionalità che attua il diritto soggettivo di ciascun cittadino si propone avverso a quelle leggi tributarie e di spesa che non realizzano una equa ed efficiente spesa pubblica, così come consacrato nei principi costituzionali, senza, perciò, invadere il campo dell'autonomia delle scelte politiche del governo e del parlamento. Il ricorso costituzionale è ammesso anche per le leggi che non provvedano per ommissione".&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi riconosco appieno in tale compimento del fenomeno tributario. Entrata = spesa. Se ho dei doveri sul tributo devo avere anche dei diritti (che io non osavo andar oltre se non definendoli interessi diffusi) al controllo della spesa. Controllo della spesa che in Italia avviene in modo ridicolo con la legge formale di approvazione del rendiconto, oppure, con tutti i limiti, mediante la Corte dei Conti (ma anche in Spagna sussiste il Tribunale Contabile con le stesse funzioni).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quindi, esiste un sistema positivo (quello spagnolo, per l'appunto) che concretizza, in modo esemplare, una costruzione corretta e concreta del fenomeno tributario, attribuendo ai cittadini il diritto soggettivo (mediante il sindacato di costituzionalità) delle leggi tributarie di spesa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il bello è che leggendo la dottrina spagnola ci si accorge come essa abbia guardato con estrema attenzione quella classica Italiana (Giannini ed altri).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quà il vero danno lo ha causato il scisma scienza delle finanze e diritto tributario, senza accorgersi d'aver buttato il bambino (diritto finanziario) con l'acqua sporca (la sicenza delle finanze come materia prettamente economica).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quello che amareggia profondamente è che tale modo di ragionare, assolutamente zoppo e monco, si sia talemente radicato, che le sacrosante ovvietà di cui sopra, attuate mirabilmente dagli iberici, nemmeno vengono prese in considerazione dagli studiosi nostrani.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Altro che rapporto acausale...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il problema del fenomeno tributario non sta solo nella pessima e caotica tecnica legislativa e non solo nell'evasione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è solo un problema di segnalati e non segnalati -- per carità, tutte cose vere ed importanti -- ma di anche come viene sperperata la risorsa ritratta dal tributo, cioè la spesa...senza dar adeguati mezzi di tutela ai cittadini...contribuenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con quanto scritto ho chiuso definitivamente il cerchio.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-7927284174256871559?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/7927284174256871559/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=7927284174256871559' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7927284174256871559'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/7927284174256871559'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/per-una-teoretica-giuridico-finanziaria.html' title='per una TEORETICA GIURIDICO FINANZIARIA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-6619254206183979469</id><published>2008-12-12T11:55:00.003+01:00</published><updated>2008-12-12T12:08:09.671+01:00</updated><title type='text'>dibattito su STUDI DI SETTORE e PROVA</title><content type='html'>fra mau&lt;br /&gt;I nuovi criteri di terriotrialità. &lt;br /&gt;Leggendo il Sole di ieri non si può che concludere che gli studi &lt;br /&gt;sempre di più assumono una connotazione di strumento di determinazione &lt;br /&gt;catastale che poco si attaglia all'accertamento propriamente detto. &lt;br /&gt;Infatti, le previsioni minuziose in essi inseriti stridono, non poco, &lt;br /&gt;con il loro utilizzo, equo, in sede di contraddittorio: sempre di più &lt;br /&gt;viene sminuita la discrezionalità dell'ufficio. &lt;br /&gt;...Non è questa la strada giusta. &lt;br /&gt;E poi, non gioco dei grandi numeri...fra arretramenti ed avanzamenti &lt;br /&gt;territoriali mi pare che la quadratura del cerchio sia al rialzo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;the planer&lt;br /&gt;Allora se vogliamo dirla tutta lo strumento è un po' quello della &lt;br /&gt;catastalizzazione del reddito.....riduciamo le sanzioni sproporzionate &lt;br /&gt;e parliamone ancora..... &lt;br /&gt;E' un problema di metodo e motivazione dello strumento: dicesi &lt;br /&gt;accertatore colui che fa lo stimatore...... è una professione nuova, &lt;br /&gt;che richiede una cultura di indagine fatta sull'analisi degli indizi &lt;br /&gt;di capacità economica esposti dal contribuente e confrontati con i &lt;br /&gt;dati contabili e non a disposizione. &lt;br /&gt;Manca la cultura della stima perchè si pensa che la partita doppia sia &lt;br /&gt;la base della misurazione della capacità. Ciò è corretto ma elude un &lt;br /&gt;aspetto non meno importante: prevede che l'autodeterminazione sia &lt;br /&gt;fatta dal buon padre di famiglia, che si comporta seconde le &lt;br /&gt;regole.... &lt;br /&gt;L'autodeterminazione della capacità contributiva è una prerogativa dei &lt;br /&gt;soggetti che sono dimensionalmente costretti ad operare in un certo &lt;br /&gt;modo e non solo per ragioni fiscali (anzi per tutt'altre).... &lt;br /&gt;Nei soggetti medio piccoli è una pia illusione....&lt;br /&gt;Nella sfera che ci interessa non siamo molto distanti.....se &lt;br /&gt;l'evasione è sui ricavi, mediamente per chi non lavoro per sostituti &lt;br /&gt;che hanno interesse alla regolarità contabile, è ovvio che debbo avere &lt;br /&gt;o delle forme di catastalizzazione senza controllo o un controllo &lt;br /&gt;diffuso che non può essere analitico....&lt;br /&gt;anche perchè se si lavora sulla sanzione, mea opinio, rende meno &lt;br /&gt;probabile il contenzioso e valorizzo il contraddittorio &lt;br /&gt;procedimentalizzando ulteriormente l'accertamento parametrico &lt;br /&gt;incentrando il tutto sul contraddittorio.... &lt;br /&gt;Avere poi interlocutori nell'A.F. ma anche a livello di professionisti &lt;br /&gt;in grado di interfacciarsi su questo necessita di un percorso che DEVE &lt;br /&gt;ESSERE CONGIUNTO....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;leda rita corrado:&lt;br /&gt;Avete letto la sentenza 2816/2008 della Cassazione sui parametri ...&lt;br /&gt;Cosa ne pensate? &lt;br /&gt;Sto tentando di spacchettarla, anche alla luce della precedente &lt;br /&gt;17229/2006 sugli studi (stesso relatore, Meloncelli). &lt;br /&gt;Quello che meno mi convince è il passaggio presunzioni semplici &gt; &lt;br /&gt;"inversione" dell'onere della prova sul contribuente. &lt;br /&gt;Mah.. sarà perché non ho alcuna preparazione nelle materie giuridiche, &lt;br /&gt;però però.. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fra mau&lt;br /&gt;...mah! le riflessioni su cui mi sono spremuto io sono le seguenti: &lt;br /&gt;le presunzioni semplici possono essere qualificate o non qualificate &lt;br /&gt;(le circ. min, mi sembra, e tanto meno i commenti sulla stampa &lt;br /&gt;divulgativa, mai hanno posto in evidenza tale ovvietà. &lt;br /&gt;Inoltre: ex. art. 2729 c.c. solo quelle dotate dei requisiti di &lt;br /&gt;gravità, precisione e concordanza possono fondare la decisione del &lt;br /&gt;giudice, eventualmente, il quale le valuta, però, sempre il suo &lt;br /&gt;prudente apprezzamento secondo l'art. 116 cpc. &lt;br /&gt;Se la presunzione non ha tali requisiti essa degrada a semplicissima o &lt;br /&gt;mero indizio di per se non in grado di fondare la decisione. &lt;br /&gt;Gli studi, anche secondo la circ. 5/08, sibillina ed ambigua nella &lt;br /&gt;parte dove dice che, a parte gli sperimentali, sono presunzioni &lt;br /&gt;semplici con inversione onere della prova, dice, contraddicendosi, che &lt;br /&gt;occorre la corroborazione del contraddittorio per ritagliare l'abito &lt;br /&gt;sul contribuente. &lt;br /&gt;Insomma gli studi da inerti output statistici vanno attivati e &lt;br /&gt;validati in concreto sul contribuente...e qui ritorno a bomba sulla &lt;br /&gt;loro natura spuria e sincretistica: sono strumento di determinazione &lt;br /&gt;catastale o d'accertamento?...ragioniamo su ciò de iure condendo, cioè &lt;br /&gt;senza essere condizionati dalla loro attuale collocoazione normativa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;leda rita corrado&lt;br /&gt;con l'espressione "presunzione semplice" la Corte ha voluto &lt;br /&gt;dire "il collegamento dal fatto noto A al fatto noto B proposto &lt;br /&gt;dall'ufficio è ragionevole", almeno a questo stadio conoscitivo. &lt;br /&gt;Usando parametri e contraddittorio, l'ufficio ha condotto una &lt;br /&gt;istruttoria diligente e ha posto in essere una inferenza ragionevole &lt;br /&gt;nell'avviso di accertamento. &lt;br /&gt;La parola passa al contribuente (comunque), il quale tenterà di negare &lt;br /&gt;l'esistenza del fatto noto A, smontare la inferenza oppure metterà sul &lt;br /&gt;tavolo nuove carte. &lt;br /&gt;E via di seguito, nella normale (suppongo) dialettica del processo &lt;br /&gt;tributario. &lt;br /&gt;Palla al centro. &lt;br /&gt;Tocca al giudice (semplifico, tralasciando le problematiche relative &lt;br /&gt;ai suoi poteri, ecc. ecc.), il quale valuterà la persuasività dei &lt;br /&gt;ragionamenti delle parti e deciderà. &lt;br /&gt;Ora quello che non capisco è l'uso della espressione "inversione &lt;br /&gt;dell'onere della prova". &lt;br /&gt;Cosa diavolo c'è da invertire? &lt;br /&gt;Ieri sera ne parlavo con un processualcivista (veramente lui parlava, &lt;br /&gt;mentre io tentavo solo di ascoltare, ma mi son persa tra una Allorio e &lt;br /&gt;l'altro), il quale trovava il passaggio della motivazione di &lt;br /&gt;Meloncelli corretto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;the planer&lt;br /&gt;Se  formo un atto e te lo mando, aldilà del contenuto, invitandoti al &lt;br /&gt;contraddittorio (poniamo prima nella procedura di accertamento da &lt;br /&gt;studio) e ti dico non sei congruo e coerente per questo motivo per &lt;br /&gt;quest'altro, oppure non ti dico nulla ma solo che non sei congruo e &lt;br /&gt;coerente....come contribuente allora io mi presento e dico a te &lt;br /&gt;funzionario: le tue ragioni non sono corrette perchè etc...oppure &lt;br /&gt;guarda che il tuo atto non è motivato non capisco perchè mi &lt;br /&gt;accerti....se io non mi presento, rifiuto contraddittorio, oppure &lt;br /&gt;vengo e ti dico non ho nulla da dire....è ovvio che l'ufficio possa &lt;br /&gt;emettere l'atto ed il giudizio impugnatorio sarà strutturato con &lt;br /&gt;argomentazioni del contribuente che dovranno evidenziare vizi di &lt;br /&gt;forma, di procedura ma anche di merito dell'atto al fine di ridurre la &lt;br /&gt;pretesa o annullarla....impugnazione-merito..... &lt;br /&gt;La Cassazione focalizza proprio l'attenzione sul contraddittorio &lt;br /&gt;perchè nel processo tributario, come il civile, il giudice può trarre &lt;br /&gt;argomenti di prova anche dal comportamento delle parti durante il &lt;br /&gt;processo ex art. 116 (Il giudice puo' desumere argomenti di prova &lt;br /&gt;dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, &lt;br /&gt;dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha &lt;br /&gt;ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel &lt;br /&gt;processo). Essendo il processo tributario un processo di impugnazione &lt;br /&gt;è ovvio che il comportamento dell'attore, in senso processuale, cioé &lt;br /&gt;del contribuente, si rifletta anche su quello che dice avendo egli &lt;br /&gt;incardinato il giudizio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;leda rita corrado&lt;br /&gt;Condivido, ma il punto che non mi è chiaro è un altro. &lt;br /&gt;Sono proprio una ignorante testona: continuo a non capire perché &lt;br /&gt;abbiano usato l'espressione "inversione dell'onere della prova". &lt;br /&gt;Diciamo che mi sembra pleonastica.. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fra mau&lt;br /&gt;...vedi Leda, dopo alcune dissertazioni in questo forum mi sono &lt;br /&gt;abbastanza convinto che l'utilizzo di strumenti presuntivi quali gli &lt;br /&gt;studi, renda il nostro ordinamento tributario spurio o sincretistico &lt;br /&gt;(a natura ibrida). &lt;br /&gt;Gli studi sono oggi costruiti come strumento che dovrebbe operare nel &lt;br /&gt;momento sostanziale (di determinazione del reddito) e non nella fase &lt;br /&gt;d'accertamento. &lt;br /&gt;Essi, come ho detto in precedenza, esercitano una pressione (le &lt;br /&gt;ragioni le conosciamo) notevole sul momento sostanziale che però è &lt;br /&gt;normato secondo l'analiticità. &lt;br /&gt;...Insomma, parafrasando dissertazioni costituzionali, stiamo andando &lt;br /&gt;verso una riforma a normativa invariata. &lt;br /&gt;Abbiamo anche, più o meno concordemente, concluso che la PFC di &lt;br /&gt;tremontiana memoria (a prescindere da ogni giudizio politico) in se &lt;br /&gt;conteneva, invece, elementi di coerenza sistemica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(interventi di Leda Rita Corrado, The Planer e Fra Mau)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-6619254206183979469?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/6619254206183979469/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=6619254206183979469' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6619254206183979469'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/6619254206183979469'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/dibattito-su-studi-di-settore-e-prova.html' title='dibattito su STUDI DI SETTORE e PROVA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3705795156740520247</id><published>2008-12-11T10:15:00.000+01:00</published><updated>2008-12-11T10:16:04.545+01:00</updated><title type='text'>L’esenzione (rectius esclusione) IRAP dei minimi.</title><content type='html'>La risposta del sottosegretario all'Economia, Alfiero Grandi, alla recente&lt;br /&gt;interrogazione presentata alla Commissione Finanze della Camera dall'On.&lt;br /&gt;Maurizio Leo, pone in evidenza alcune contraddizioni di fondo caratterizzanti&lt;br /&gt;l'attuale disciplina in tema di applicazione dell'Irap agli imprenditori c.d. minimi.&lt;br /&gt;Innanzitutto occorre notare l'improprietà dell'uso del termine giuridico/tributario&lt;br /&gt;"esenzione": con tale accezione la dottrina unanime intende la non&lt;br /&gt;assoggettabilità ad imposta di fattispecie che, secondo la disciplina generale&lt;br /&gt;dell'istituto, realizzano in se tutti i requisiti previsti dalla norma ai fini&lt;br /&gt;dell'applicazione del tributo (requisiti sia oggettivi che soggettivi).&lt;br /&gt;Un'esenzione si può, quindi, giustificare dal un punto di vista costituzionale&lt;br /&gt;solamente se il fine agevolativo perseguito assuma in se un valore costituzionale o&lt;br /&gt;paracostituzionale tale da consentire una deroga ai valori sanciti agli artt. 53 e 2&lt;br /&gt;della nostra Carta fondamentale, di concorso solidale, mediante l'imposta, alla&lt;br /&gt;spesa pubblica. Orbene, se questo è vero ecco che allora un'esenzione da imposta&lt;br /&gt;non può di certo essere fondata sul fine di perseguire la semplificazione degli&lt;br /&gt;adempimenti (fine pregevole ma non di rango costituzionale).&lt;br /&gt;A parere di chi scrive, allora, la formulazione "atecnica" di cui alla Legge&lt;br /&gt;244/2007, art. 1, comma 104 "I contribuenti minimi sono esenti...", oltre che ad&lt;br /&gt;essere deplorevole sotto il profilo della tecnica normativa, nasconde una ratio&lt;br /&gt;diversa: essa assume, per così dire, valore interpretativo in quanto altro non&lt;br /&gt;statuisce che i soggetti, siano essi professionisti od imprenditori, non sono&lt;br /&gt;soggetti all'Irap in quanto, essendo carenti del requisito dell'organizzazione&lt;br /&gt;(contribuenti individuali, senza dipendenti, con modesti volume d'affari e beni&lt;br /&gt;strumentali) non realizzano il presupposto impositivo voluto dall'imposta&lt;br /&gt;regionale.&lt;br /&gt;Nonostante l'art. 1, comma 2 della Legge 212/00 (statuto dei diritti del&lt;br /&gt;contribuente) evidenzi come una norma interpretativa debba essere in tal&lt;br /&gt;modo qualificata espressamente, in considerazione del fatto che in tal parte lo&lt;br /&gt;statuto non esprime principi generali a c.d. copertura costituzionale, altra e&lt;br /&gt;successiva norma di legge, di pari rango, di fatto, ex preleggi c.c., come nel caso&lt;br /&gt;di specie, ben può assumere efficacia interpretativa implicita. Se così è, allora,&lt;br /&gt;conseguenza logica vuole che anche coloro che optano in modo concludente per il&lt;br /&gt;regime normale di determinazione del reddito e delle altre imposte, non&lt;br /&gt;assoggettandosi alla nuova disciplina dei minimi possano fondatamente ritenersi&lt;br /&gt;esclusi dall'applicazione dell'Irap.&lt;br /&gt;A tale conclusione porta anche la seguente considerazione: pur se si volesse&lt;br /&gt;impropriamente considerare quale esenzione la norma citata della finanziaria&lt;br /&gt;2008 essa, a parare di chi scrive, potrebbe subire critiche sotto il profilo&lt;br /&gt;costituzionale, sia per l'incoerenza ed irragionevolezza, per quanto evidenziato&lt;br /&gt;appresso ma, ancor più, nella parte di essa in cui non si prevede "l'esclusione" da&lt;br /&gt;irap anche da parte di chi non applica il regime dei minimi pur avendone i&lt;br /&gt;requisiti, violando, sotto tale profilo, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3&lt;br /&gt;Cost.&lt;br /&gt;Infine, pare opportuno mettere in evidenza altro aspetto degno di nota: le&lt;br /&gt;sentenze di inizio 2007 della Corte di Cassazione, come risaputo, recano&lt;br /&gt;l'affermazione che l'imprenditore, a differenza del professionista, è da intendersi&lt;br /&gt;sempre organizzato (e come tale sempre assoggettabile al tributo regionale)&lt;br /&gt;rientrando, appunto, tale aspetto fra i requisiti di cui all'art. 2082 c.c. A parte&lt;br /&gt;l'evidente valore di obiter dictum di tale passaggio occorre, però, ugualmente&lt;br /&gt;precisarne funditus la sua portata in ambito tributario. Una tematica cara alla&lt;br /&gt;dottrina tributaristica è quella che riguarda il significato che concetti elaborati da&lt;br /&gt;altre branche del diritto, in ispecie in ambito civile, possano assumere in campo&lt;br /&gt;tributario. Si è concordi nel ritenere che la specificità della materia fiscale porti a&lt;br /&gt;connotare diversamente aspetti altrove normati od elaborati. E' il caso appunto&lt;br /&gt;del concetto d'imprenditore "fiscale": l'art. 55 del D.P.R. 917/86, al comma 1,&lt;br /&gt;precisa che sono da assoggettarsi alla disciplina del reddito d'impresa anche&lt;br /&gt;quelle attività che pur non essendo organizzate in forma d'impresa (secondo il&lt;br /&gt;codice civile) rientrano nell'ambito d'applicazione di cui all'art. 2195 c.c. (impresa&lt;br /&gt;commerciale). Orbene la conclusione che si può trarre, allora, è la seguente: sotto&lt;br /&gt;il profilo civilistico se un'attività, pur astrattamente rientrante sotto l'egida&lt;br /&gt;dell'articolo da ultimo citato, non presenti il requisito dell'organizzazione, mai&lt;br /&gt;potrebbe essere considerata impresa ai sensi dell'art. 2082; non così, invece, ai&lt;br /&gt;fini fiscali, secondo quanto statutito dall'art. 55 TUIR, per il quale, come visto,&lt;br /&gt;possono ben esistere imprenditori non organizzati. Tale norma, assumendo&lt;br /&gt;carattere di portata generale non può non ricoprire, perciò, un preciso siginificato&lt;br /&gt;anche in ambito Irap.&lt;br /&gt;(di Mauro)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3705795156740520247?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3705795156740520247/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3705795156740520247' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3705795156740520247'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3705795156740520247'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/lesenzione-rectius-esclusione-irap-dei.html' title='L’esenzione (rectius esclusione) IRAP dei minimi.'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4261099256185731008</id><published>2008-12-09T16:24:00.001+01:00</published><updated>2008-12-09T16:27:36.760+01:00</updated><title type='text'>INFORMATIVA DI BILANCIO IPERTROFICA?</title><content type='html'>...provocazione da Fra Mau: per una corretta informativa di bilancio basterebbero due paginette...&lt;br /&gt;Marcello risponde:&lt;br /&gt;mi permetto di dire due cose su una materia a me estranea ;) &lt;br /&gt;1) le "due paginette" esistono, si chiamno conto economico e stato &lt;br /&gt;patrimoniale (negli IFRS sono 4, c'e' anche il rendiconto finanziario &lt;br /&gt;e  le variaizoni del patrimonio netto). Esiste in letteratura &lt;br /&gt;americana una serie di studi sulla "non visibilita'" dei dati forniti &lt;br /&gt;in nota integrativa. quando il FASB, nello SFAS 33 del 1979, impose di &lt;br /&gt;pubblicare insieme i dati a costo storico e quelli a valori correnti, &lt;br /&gt;dopo alcuni anni concluse che i dati forniti in base allo SFAS 33 &lt;br /&gt;erano irrilevanti:reducing the number of disclosures and simplifying &lt;br /&gt;the remaining require &lt;br /&gt;ments might enhance the usefulness of the information (sfas 89, basis &lt;br /&gt;for conclusions, par. 115: http://www.fasb.org/pdf/aop_FAS89.pdf) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) che l'inefficienza informativa sia (con)causa della crisi e' &lt;br /&gt;un'asserzione da circostanziare. Facciamo riferimento al valore &lt;br /&gt;semantico dell'informazione (gli utilizzatori non sono stati messi in &lt;br /&gt;condizione di capire come andavno le cose) o a quello pragmatico (il &lt;br /&gt;Fairvalue in quanto prociclico induce comportamenti sbagliati)? prima &lt;br /&gt;circoscriviamo l'oggetto dell'indagine, poi discutiamo del "post hoc &lt;br /&gt;propter hoc". Io credo fermamente che il pesce, come al solito, puzzi &lt;br /&gt;dalla testa, e che il problema stia non nell'informazione contabile, &lt;br /&gt;ma nell'incultura di chi legge i dati. O meglio: le attuali regole sul &lt;br /&gt;bialncio (italiane, anglosassoni, un po' tutte) sono dei compromessi &lt;br /&gt;migliorabili e non fondati - ne' le une ne' le altre - su un rigoroso &lt;br /&gt;approccio concettuale. Pero' il panico da valutazione a FairValue &lt;br /&gt;degòli strumenti finanziari e' ingiusitficato e contraddice l'ipotesi &lt;br /&gt;dei mercati finanziari efficienti (http://en.wikipedia.org/wiki/ &lt;br /&gt;Efficient_market_hypothesis): l'informazione che i titoli sono &lt;br /&gt;crollati in borsa esiste gia' e dovrebbe essere gia' incorporata nei &lt;br /&gt;prezzi delle azioni di chi quei titoli detiene, per cui la teoria &lt;br /&gt;economica ci dovrebbe dire che gli investitori hanno gia' fatto &lt;br /&gt;scontare tale informazione sulle quotazioni dei titoli delle societa' &lt;br /&gt;quotate che  detengono titoli al veleno. Unico problema potrebbe &lt;br /&gt;essere - sempre secondo la EMH - se nessuna sapeva chi ha in &lt;br /&gt;portafoglio i titoli deprezzati...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Planer interviene&lt;br /&gt;Esprimo un mio paradosso: sarebbe più facile applicare il metodo del &lt;br /&gt;costo storico nei paesi di common law che non applicare il fair value &lt;br /&gt;nei Paesi di civil law. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ragione è presto detta: nei paesi di common law, il criterio di &lt;br /&gt;fair value, come mi pare, per le mie conoscenze dell'impianto &lt;br /&gt;contabile, lo scopo non è quello delle completezza oggettiva dei dati &lt;br /&gt;ma della potenziale efficacia ed effettività del dato. Sapendo che &lt;br /&gt;comunque non è possibile una rappresentazione veritiera e corretta, in &lt;br /&gt;senso oggettivo (non mi si travisi) viene caricata di significato la &lt;br /&gt;valutazione dei dati che avviene attraverso l'interprete. non &lt;br /&gt;peraltro, attendo smentite, nella tradizione di common law, vedi Uk, &lt;br /&gt;non esiste una disciplina del falso in bilancio che non rimandi alla &lt;br /&gt;valutazione giudiziale del danno e alla gravità delle falsità e della &lt;br /&gt;possibilità di conoscere e rappresentare meglio quanto esposto (da qui &lt;br /&gt;il problema dell'accesso al dato da parte del controllato). &lt;br /&gt;Probabilmente di fronte al costo storico si chiederebbe al revisore: &lt;br /&gt;vabbè i dati me li hai rilevati, è tutto, c'è qualcosa di più &lt;br /&gt;complessivamente nella valutazione dell'azienda. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nei Paesi di civil law vi è invece la convinzione che attraverso la &lt;br /&gt;regola, anche contabile, si eviti la discrezionalità; quindi &lt;br /&gt;l'introduzione di regole che accentuano tale aspetto  (completezza che &lt;br /&gt;quanto più è complessa la struttura da controllare tanto più sarà &lt;br /&gt;articolata) fanno apparire meno oggettivo il dato contabile (perchè ci &lt;br /&gt;sta la percezione che la norma sia oggettiva)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ed, infine, conclude Marcello:&lt;br /&gt;bisogna distinguere tra anglosassoni e anglosassoni. &lt;br /&gt;l'UK e' la prima nazione ad introdurre il rpincipio dell'auditing e &lt;br /&gt;del "true and correct" (modifica prima alle norme sulle societa' &lt;br /&gt;quotate a fine 800, poi con la riforma del companies act, dove nel &lt;br /&gt;tempo diventa "true and fair"). storicamente quindi la contabiltia' &lt;br /&gt;inglese si basa sul "professional judgement" del redattore. &lt;br /&gt;in USA invece l'approccio, fin dagli anni 30 della SEC, e poi con il &lt;br /&gt;FASB successivamente, e' diverso,  molto piu' regolamentato e molto &lt;br /&gt;piu' analiticamente. quindi meno spazio alla valutazioen &lt;br /&gt;professionale, e meno spazio a clausole "overriding" come il nostro &lt;br /&gt;2323 c.c. (la clausola override in teoria c'e', ma ci sono &lt;br /&gt;pronunciamenti che dicono che non e' ammesso a un AICPA certificare un &lt;br /&gt;bilancio che si discosta dagli USGAAP). qui il bialncio "fairly &lt;br /&gt;presents" sono se e' "in conformity with USGAAP" (anche se dopo il SOX &lt;br /&gt;e' tornato uno spazio che direi piu' di responsbailtia' individuale, &lt;br /&gt;che non di "professional judgement" del redattore) &lt;br /&gt;gli australiani invece hanno avuto vari periodi, abbracciando, poi &lt;br /&gt;lasciando, poi riprendendo il "true and fair" &lt;br /&gt;negli USA poi, una monografia fondamentale degli anni 40 (di Paton e &lt;br /&gt;Littleton) ha guidato fino a pochissimo tempo fa i principi USGAAP &lt;br /&gt;secondo regole identiche a quelle della IV direttiva (realization, &lt;br /&gt;matching, costo storico, etc.) e solo molto di recente gli USGAAP &lt;br /&gt;hanno virato in modo deciso verso il Fair Value. c'erano, sin da tempi &lt;br /&gt;molto remoti (una monografia di McNeal del 1939, per intenderci) voci &lt;br /&gt;per le valutazioni a valori correnti, monografie AICPA (Thomas, &lt;br /&gt;allocation problem, 1 e 2) che sottolineavano la discrezionalita e &lt;br /&gt;quindi inattendibilità del costo storico. Per non aprlare dei soliti &lt;br /&gt;Chambers dall'australia e Sterling in USA. &lt;br /&gt;Anche il framework FASB nato e formatosi tra fine '70 e anni 80, in &lt;br /&gt;teoria si basa su ritgorosi principi di relevance e reliability del &lt;br /&gt;dato contabile, ma lo sviluppo dei GAAP ha sempre lasciato da parte il &lt;br /&gt;problema della cost allocation e ha sempre mantenuto il costo storico, &lt;br /&gt;soprattutto per effetto di imposizoni della SEC (neancheata , &lt;br /&gt;ricordiamo, perche' prima del 1929 le societa' americane rivalutavano &lt;br /&gt;ad libitum i loro cespiti), tesi di recente argomentata con forza in &lt;br /&gt;un articolo apparso su Accounting and Business Research: &lt;br /&gt;http://www.highbeam.com/doc/1P3-1305668501.html &lt;br /&gt;il FV, poi, e' una scatola vuota in cui ognuno mette cio' che crede. &lt;br /&gt;l'unica (a mio parere) giustificazione razionale coerente (non &lt;br /&gt;necessariamente condivisibile, ma coerente) del Fv e' quella basata &lt;br /&gt;sul Curren Selling Price Reporting (CSPR): il Fv si usa perche' il &lt;br /&gt;bilancio deve esprimere una grandezza oggettiva come misura della &lt;br /&gt;ricchezza e l'unico criterio di valutazioen ritenuto oggettivo (ossia &lt;br /&gt;estraneo ai convincimenti soggettivi del delr edattore) e' il selling &lt;br /&gt;price: quindi il FV per essere coerente deve basarsi solo sul Mark-to- &lt;br /&gt;market, il mark-to-model introduce elementi di opinabilita' e &lt;br /&gt;distorsione individuale, che riporta alle problematiche del costo &lt;br /&gt;storico e della allocazione dei costi (arbitraria) attraverso &lt;br /&gt;ammortamenti, impiutazoni, etc. etc. &lt;br /&gt;Il CSPR rifugge dal rischio di usare dati basati sul futuro, su &lt;br /&gt;previsioni, perche' si dice che le previsioni NON sono fatti, ma &lt;br /&gt;opinioni, da ascrivere alla financial analysis e non al financial &lt;br /&gt;reporting. &lt;br /&gt;insomma, il FairValue nella versione "exit-value" (vedi recente &lt;br /&gt;discussion paper anche dello IASB sul punto) serve, fondamentalmente, &lt;br /&gt;ad assicurare l'omogeneita dei dati di bilancio per poterli sommare &lt;br /&gt;(soli i dati misurati al prezzo di rpesumibile realizzo sono misurati &lt;br /&gt;in modo omogeneo) e ad evitare di introdurre stime del redattore. &lt;br /&gt;portare il Fv ad un mark-to-model significa mescolare l'analisi &lt;br /&gt;finanziaria (calcoli previsionali) con il bialncio (che invece &lt;br /&gt;dovrebbe presentare una "dated position" e non qualcosa di atteso nel &lt;br /&gt;futuro) &lt;br /&gt;Il costo storioco non e', a rigore, "auditable", perhce' vero che la &lt;br /&gt;transaizone originaria e' vera e verificabile, ma poi i criteri di &lt;br /&gt;ammortamento, allocazione, imputazione etc sono invece arbitrari e &lt;br /&gt;slegati da quqalsiasi empiricita': come fa un revisore a dire "si', e' &lt;br /&gt;vero, quest'anno l'immobile si e' consumato per il 3% come da &lt;br /&gt;coefficiente ministeriale"? &lt;br /&gt;mi fermo: ho scritto anche troppo... &lt;br /&gt;(di Marcello Tarabusi)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4261099256185731008?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4261099256185731008/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4261099256185731008' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4261099256185731008'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4261099256185731008'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/informativa-di-bilancio-ipertrofica.html' title='INFORMATIVA DI BILANCIO IPERTROFICA?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8842222549991997715</id><published>2008-12-09T10:33:00.000+01:00</published><updated>2008-12-09T10:34:52.790+01:00</updated><title type='text'>ABUSO DEL DIRITTO</title><content type='html'>L'abuso del diritto è un'istituto che va maneggiato con cura....la sua &lt;br /&gt;applicazione ha un senso nell'ambito iva, dove non esiste una norma di &lt;br /&gt;carattere specifico per prevenire aggiramenti fiscali dettati da &lt;br /&gt;ragioni esclusivamente o più frequentemente prevalentemente fiscali. &lt;br /&gt;Nell'ambito dell'imposizione diretta non se ne avverte assolutamente &lt;br /&gt;la necessità, posto che l'ordinamento ha in sè norme sostanziali &lt;br /&gt;(transfer pricing, black list, 109 entro certi limiti) o &lt;br /&gt;parasostanziali (a seconda della collocazione che vogliamo dare al 37 &lt;br /&gt;bis) che consentono in qualche modo di reprimere fenomeni di &lt;br /&gt;aggiramento tributario.... &lt;br /&gt;In realtà il problema effettivo, che la giurisprudenza e a mio avviso &lt;br /&gt;poco la dottrina pure, hanno toccato è proprio il discorso &lt;br /&gt;dell'aggiramento, anzichè del vantaggio economico dell'operazione.... &lt;br /&gt;Ma per individuare l'aggiramento occorre avere ben presente che i &lt;br /&gt;principi aggirati (assenza di norme di principio nell'ordinamento &lt;br /&gt;tributario) non sono codificati: &lt;br /&gt;si trovi la norma che individua il salto d'imposta, il divieto di &lt;br /&gt;compensazione intersoggettiva della perdite, etc.... &lt;br /&gt;La giurisprudenza di cassazione sull'abuso del diritto in materia di &lt;br /&gt;II.DD., che ha un solo relatore, in realtà va calata altresì nel &lt;br /&gt;contesto: si tratta spesso di casi vecchi in un ordinamento tributario &lt;br /&gt;che non aveva norme specifiche di contrasto.... &lt;br /&gt;Peraltro ripeto è un po' spinta....può essere anche che a breve vi sia &lt;br /&gt;un revirement....&lt;br /&gt;Non che non ci siano i principi, per carità...un giurista potrebbe &lt;br /&gt;dire: cosa dici ci sono le preleggi del C.C. che consentirebbero &lt;br /&gt;l'applicazione comunque nell'ambito tributario..... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non mi riferisco ovviamento al dato normativo.....mi riferisco alla &lt;br /&gt;diffusione del concetto e alla sua elaborazione concettuale per &lt;br /&gt;l'applicazione....&lt;br /&gt;(di The Planer)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8842222549991997715?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8842222549991997715/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8842222549991997715' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8842222549991997715'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8842222549991997715'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/abuso-del-diritto.html' title='ABUSO DEL DIRITTO'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-5473716285943945896</id><published>2008-12-09T10:05:00.000+01:00</published><updated>2008-12-09T10:06:09.998+01:00</updated><title type='text'>ROBIN TAX...RIFLESSIONI</title><content type='html'>l'esigenza di semplicita' e' indiscutibile &lt;br /&gt;in diritto tributario, ma bisogna distinguere tra la POSIZIONE della &lt;br /&gt;norma e la sua APPLICAZIONE &lt;br /&gt;il legislatore non dovrebbe essere rozzo nell'elaborazione dei &lt;br /&gt;concetti, ma essere talmente "FINO" da renderli comprensibili anche ad &lt;br /&gt;un oèperatore rozzo (o che ha poco tempo, che e' come dire che agisce &lt;br /&gt;rozzamente). &lt;br /&gt;quindi, va benissimo dire "33% ai petrolieri", piu' semplice e chiaro &lt;br /&gt;e facile da applicare di cosi'... &lt;br /&gt;ma bisogna che quel 33% si fondi su una qualche caratteristica del &lt;br /&gt;reddito che l'avvocatura dello stato, nel giudizio di &lt;br /&gt;costituzionalita', possa argomentare per dimostrare la razionalita' &lt;br /&gt;della scelta. &lt;br /&gt;Forse, per come e' fatto lo scrutinnio costituzionale, potrebbe &lt;br /&gt;spettare ai petrolieri l'onere di dimostrare l'irrazionalita' della &lt;br /&gt;norma (si presume la razionalita' del legislatore? anche di quello &lt;br /&gt;italiano??) &lt;br /&gt;"i petrolieri sono piu' ricchi" non mi sembra pero' un gran argomento &lt;br /&gt;da portare alla Consulta, nemmeno se aggiungiamo un "lo sanno tutti". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;toranado la problema concreto: se sono in grado empiricamente (anche &lt;br /&gt;non "scientificamente" o "incontrovertibilmente", ma &lt;br /&gt;"ragionevolmente") di supporre che i petrolieri sono "meglio" ricchi, &lt;br /&gt;ben venga poi una norma semplice e lineare. ma la semplicita' e' un &lt;br /&gt;pregio della sintesi, non dell'analisi (salvo semrpe il sacrosanto &lt;br /&gt;rasoio di Occam) &lt;br /&gt;anche nello scrivere e' piu' faticoso essere brevi che prolissi (e se &lt;br /&gt;lo dico io....) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;in termini pragmatici mi apiono interessanti le osservazioni che si &lt;br /&gt;leggono sulla "partita di giro" ENI.&lt;br /&gt;(di Marcello Tarabusi)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-5473716285943945896?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/5473716285943945896/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=5473716285943945896' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5473716285943945896'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/5473716285943945896'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/robin-taxriflessioni.html' title='ROBIN TAX...RIFLESSIONI'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-8364779107189899292</id><published>2008-12-09T09:58:00.000+01:00</published><updated>2008-12-09T09:59:18.146+01:00</updated><title type='text'>OGM E TASSAZIONE IDEOLOGICA</title><content type='html'>E' noto che le industrie di OGM hanno "concluso" (imposto?) contratto di fornitura di sementi ad alta resa (per loro o per i contadini?) ad agricoltori per lo più dislocati nel sud del mondo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fin quì nulla di strano, tali società transnazionali fanno impresa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peccato, però, che tali semi OGM non si replicano, per cui, ad esempio il chicco di grano prodotto dalla spiga, se seminato, non è in grado di riprodursi, insomma hanno inventato sementi one shot (sterili).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Orbene, così facendo l'agricoltore dovrà sempre rifonirsi dalle aziende produttrici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il profitto che esse realizzano è idenito a quello di altre imprese anche se numericamente uguale?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oppure esse dovrebbero subire una tassazione discriminata?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oppure tale tassazione discriminata è inficiata da una base ideologica che non può torvar campo in diritto tribuatrio?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oppure l'ideologia altro non è che scelta politica del legislatore cui il diritto tributario deve adoperarsi, salvo limiti costituzionali, in modo servente?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(di Mauro)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-8364779107189899292?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/8364779107189899292/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=8364779107189899292' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8364779107189899292'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/8364779107189899292'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/ogm-e-tassazione-ideologica.html' title='OGM E TASSAZIONE IDEOLOGICA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4803413798406626033</id><published>2008-12-09T08:52:00.000+01:00</published><updated>2008-12-09T08:53:20.427+01:00</updated><title type='text'>PERDITE</title><content type='html'>...poichè il reddito, quale che sia la nozione che si adotta dello &lt;br /&gt;stesso, si sviluppa in una dimensione temporale, più è breve l'arco di &lt;br /&gt;tempo considerato, più è l'influenza sul risultato di periodi di &lt;br /&gt;singoli eventi, e tanto è minore l'attitudine del risultato stesso ad &lt;br /&gt;indicare l'effettiva capacità di contribuire del soggetto, più è ampio &lt;br /&gt;detto arco di tempo, meno significativa è l'influenza dei singoli &lt;br /&gt;eventi sul risultato del periodo, e tanto maggiore è l'attitudine di &lt;br /&gt;questo risultato ad indicare l'effettiva capacità contributiva del &lt;br /&gt;soggetto, sino ad assumere una configurazione definitiva quando detto &lt;br /&gt;arco coincide con la vita di quest'ultimo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si ipotizzi che nei primi mesi di un certo anno tizio abbia una &lt;br /&gt;perdita di lavoro autonomo di 150 e nei secondi un reddito di 50 ed &lt;br /&gt;inoltre che nei primi sei mesi dell'anno successivo abbia una perdita &lt;br /&gt;di lavoro autonomo di 50 e nei secondi un reddito di 150. Se la legge &lt;br /&gt;fissasse come periodo di imposta il semestre, si avrebbe una perdita &lt;br /&gt;di 150 un reddito di 50 una perdita di 50  poi un reddito di 150, con &lt;br /&gt;un'imposta complessiva, in assenza di riporto e con aliquota del 10 &lt;br /&gt;per cento, di 20. &lt;br /&gt;Se si assume l'anno come termine di riferimento, si avrebbe per i due &lt;br /&gt;anni un'imposta pari a 10. Se fosse il biennio un'imposta pari a 0.&lt;br /&gt;(di The Planer)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4803413798406626033?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4803413798406626033/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4803413798406626033' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4803413798406626033'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4803413798406626033'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/perdite.html' title='PERDITE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-440808415319419981</id><published>2008-12-06T21:42:00.001+01:00</published><updated>2008-12-06T21:42:53.091+01:00</updated><title type='text'>IAS E PRESSIONI DA LOBBY?</title><content type='html'>la letteratura internazionale (basta leggere la European Accounting &lt;br /&gt;Review, ad esempio) e' piena di articoli su questo dibattutissimo tema &lt;br /&gt;il FASB e' sicurament emolto piu' soggetto a pressioni (quanto tento &lt;br /&gt;di mettere qualcosa sulle stockoption tipo l'IRFS 2 oggi fu massacrato &lt;br /&gt;anche dal congresso; oggi la SEC puo' sospendere lo SFAS 157, etc.) e &lt;br /&gt;soprattutto in america l'organo che decide su molti topic e' l'EITF &lt;br /&gt;dove sono rpevalenti, enlla compsoziione, i membri dell'accounting &lt;br /&gt;professionale, quindi si dice che gli USGAAP hanno principi rigidi e &lt;br /&gt;draconiani approvati dal FASB, e poi regole applicative "morbide" e &lt;br /&gt;eccezioni su casi concreti decide dall?EITF. &lt;br /&gt;lo IASB in teoria e' piu' indipendente (anche sulla crisi finanziaria &lt;br /&gt;il recente documento cerca di essere abbastanza rigoroso, anche se la &lt;br /&gt;modifica allo IAS 39 e' una sconfitta pura e semplice). Anche L'IFRIC &lt;br /&gt;e' molto meno attivo e piu' rigoroso dell'EITF. &lt;br /&gt;pero' molti ritengono che l'endorsement comunitario abia messo &lt;br /&gt;un'ipoteca politica sullo IASB (vedi il caso del carve-out dello IAS &lt;br /&gt;39 al momento dell'endorsement). &lt;br /&gt;Io personalmente credo che gli IFRS risentano del fatto che, ancorche' &lt;br /&gt;si parli e si scriva spesso del principio di dare "informazioni utili &lt;br /&gt;all'investitore", purtroppo tutto l'impianto sistematico e' troppo &lt;br /&gt;orientato al punto di vista degli emittenti (issuers) il bialncio. &lt;br /&gt;insomma, al di la' della constituency della IASB foundation, non si &lt;br /&gt;puo' negare che - come in tutte le realta' economiche - l'attivita' di &lt;br /&gt;lobbying sia presente a tutti i livelli e che la piu' pericolosa sia &lt;br /&gt;quella che non si vede. in aprticolare, tutto il sistema del fair &lt;br /&gt;value si fonda su un principio che ne contraddice il fondamento &lt;br /&gt;sisteamtico: il fair value e' visto come un "valore fondamentale" &lt;br /&gt;basato su previsioni del mangement, il che riporta al punto di vista &lt;br /&gt;degli issuers... &lt;br /&gt;in questo quadro non mi e' piaciuto troppo nemmeno Sir David Tweedie &lt;br /&gt;che disprezza i bean counters e rivendica un ruolo proattivo sul &lt;br /&gt;mercato dei contabili &lt;br /&gt;http://www.iasb.org/News/Announcements+and+Speeches/Sir+David+Tweedie... &lt;br /&gt;io credo che si debba un po' tornare a contare i fagioli (Richard &lt;br /&gt;Macve nel 1979  sotto il titolo "Quaerere verum vel recte numerare?" &lt;br /&gt;scriveva piu' o meno le stesse cose che oggi "scopre" Tweedie) (di Marcello Tarabusi)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-440808415319419981?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/440808415319419981/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=440808415319419981' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/440808415319419981'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/440808415319419981'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/ias-e-pressioni-da-lobby.html' title='IAS E PRESSIONI DA LOBBY?'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-4917524340292006138</id><published>2008-12-06T21:39:00.001+01:00</published><updated>2008-12-06T21:39:59.193+01:00</updated><title type='text'>DOMANDE SENZA RISPOSTA E ...FINANZA AZIENDALE</title><content type='html'>E' così complicato tassare i derivati in  in Italia?Come si tassano, &lt;br /&gt;qualcuno mi sa dire, sempre che io abbia gli strumenti per capire...? &lt;br /&gt;Si può realizzare neutralità d'imposta con tali strumenti complicati, &lt;br /&gt;ma realizzare degli arbitraggi se nella base imponibile Ires ho &lt;br /&gt;plusvalense e minusvalenze derivanti da attività finanziarie a se &lt;br /&gt;stanti, che non fanno parte di un derivato,.? (di Silvia)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-4917524340292006138?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/4917524340292006138/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=4917524340292006138' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4917524340292006138'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/4917524340292006138'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/domande-senza-risposta-e-finanza.html' title='DOMANDE SENZA RISPOSTA E ...FINANZA AZIENDALE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-3579618604344382190</id><published>2008-12-06T21:20:00.001+01:00</published><updated>2008-12-06T21:22:07.302+01:00</updated><title type='text'>CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE</title><content type='html'>Ok Planner quindi ammetti che il "contrasto di interessi" funziona &lt;br /&gt;solo se lo Stato rinuncia totalmente al prelievo sul settore (es. del &lt;br /&gt;dentista: faccio emergere le prestazioni dei professionisti, ma il &lt;br /&gt;gettito corrispondente mi serve per compensare la detrazione del 40% &lt;br /&gt;per i clienti). In fondo la conclusione che il contrasto di interessi &lt;br /&gt;non funziona per aumentare il gettito l'aveva fatta anche Visco (e &lt;br /&gt;forse era una delle poche cose che aveva capito sull'evasione). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per gli elenchi degli evasori continuo a non essere convinto. Tieni &lt;br /&gt;presente che le liste sarebbero date in pasto ai giornali che &lt;br /&gt;riporterebbero titoli del tipo "Tizio nella lista nera degli evasori" &lt;br /&gt;- "Anche Caio non paga le tasse", quando magari sono stati condannati &lt;br /&gt;perché non hanno pagato l'Irap in quanto ritenevano di non avere &lt;br /&gt;autonoma organizzazione, o perché non erano congrui con gli studi di &lt;br /&gt;settore, o magari perché la scissione era elusiva e via enumerando.... &lt;br /&gt;E immagino già i commenti del classico uomo medio che legge il &lt;br /&gt;giornale: "Và, và, toti lader e imbrugliù" (traduzione: "sono tutti &lt;br /&gt;ladri ed imbroglioni"), salvo poi fare lavoretti in nero ai &lt;br /&gt;conoscenti, chiedere lo sconto all'idraulico dato che "la fatùra la &lt;br /&gt;scariche mia" (trad: la fattura non la scarico), chiedere al datore di &lt;br /&gt;lavoro di pagare gli straordinari fuori busta perché "con tote chele &lt;br /&gt;tratenute che ghè, men resta nient" (trad: con tutte quelle trattenute &lt;br /&gt;che ci sono non mi resta niente). &lt;br /&gt;Parliamoci chiaro: il fenomeno evasivo è troppo diffuso per poter &lt;br /&gt;mettere alla gogna solo qualche povero disgraziato (che magari ha solo &lt;br /&gt;perso un contenzioso con il fisco senza l'intento di frodare). &lt;br /&gt;Lo diceva anche un uomo saggio molti anni fa: "Chi è senza peccato &lt;br /&gt;scagli la prima pietra!" (di Claudio Cerutti)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-3579618604344382190?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/3579618604344382190/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=3579618604344382190' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3579618604344382190'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/3579618604344382190'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/contrasto-allevasione-fiscale.html' title='CONTRASTO ALL&apos;EVASIONE FISCALE'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1047795794630988858.post-2349630649915043004</id><published>2008-12-05T13:04:00.000+01:00</published><updated>2008-12-06T21:23:25.065+01:00</updated><title type='text'>ISTANZA DI RIMBORSO E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA</title><content type='html'>Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Recupero imposte versate in eccesso – Presentazione dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8- bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo – Inammissibilità – Istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Ammissibilità – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212&lt;br /&gt;(Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa e Contenzioso)&lt;br /&gt;L’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto alla scrivente di chiarire la posizione interpretativa espressa con la risoluzione del 14 febbraio 2007, n. 24/E, in merito all’emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8&amp;shy;bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero con la presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Con la predetta risoluzione l’Agenzia delle entrate ha riaffermato il principio, già enunciato con la circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, secondo cui decorso il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ossia il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello per il quale è stato commesso l’errore, non è più possibile presentare dichiarazioni integrative con esito favorevole per il contribuente. Nel medesimo documento di prassi, inoltre, l’Amministrazione ha rilevato che il principio di emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente, mediante presentazione di istanza di rimborso nei termini previsti dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, è riferito alla disciplina vigente prima delle modifiche apportate al D.P.R. n. 322 del 1998 dal citato D.P.R. n. 435 del 2001. Al riguardo l’Avvocatura rileva che dall’esame della successione delle norme nel tempo risulterebbe la volontà del legislatore di ampliare il termine previsto a favore del contribuente per chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza; diversamente l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria avrebbe l’effetto di ridurre eccessivamente tale termine facendolo coincidere con quello per la presentazione della dichiarazione integrativa con esiti allo stesso favorevoli. Infatti, il termine previsto per il rimborso dei versamenti effettuati in eccedenza è passato da diciotto a quarantotto mesi, a seguito delle modifiche apportate all’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell’art. 34, comma 6, della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Tale ampliamento sarebbe dipeso dalla volontà del legislatore di riavvicinare i termini di decadenza per l’accertamento da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria a quelli applicabili al contribuente per richiedere il rimborso, in modo da evitare differenze sostanziali che facevano dubitare della costituzionalità del sistema, a causa dell’eccessivo squilibrio tra le posizioni delle parti del rapporto tributario. La riduzione ad un anno del termine per presentare la dichiarazione con esiti favorevoli al contribuente e la conseguente impossibilità di ripetere le somme versate in eccesso tramite una richiesta di rimborso ai sensi del citato art. 38, potrebbe far nuovamente dubitare della costituzionalità del sistema per irragionevolezza della diversità dei termini. In breve, l’Avvocatura dubita che l’introduzione di un termine di decadenza ristretto risponda alle enunciate finalità di razionalizzazione e semplificazione. Per ovviare alle esposte perplessità interpretative ed evitare la possibile proliferazione dei giudizi l’Avvocatura ha chiesto alla scrivente di approfondire la questione. In proposito si osserva che l’orientamento giurisprudenziale da cui muove la citata risoluzione n. 24/E del 2007, secondo cui il principio di emendabilità della dichiarazione senza limiti di tempo, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 6 dicembre 2002, n. 17394 e ribadito con la successiva sentenza della Sezione tributaria del 26 settembre 2003, n. 4238, va riferito alla disciplina vigente prima della modifica apportata dal ricordato art. 2, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 435 del 2001, non è stato smentito da successive pronunce della Suprema Corte ed anzi ha trovato implicita conferma nella recente sentenza della Sezione V, del 18 ottobre 2007, n. 21944, nella parte in cui la Corte asserisce che le dichiarazioni fiscali: “… sono assoggettate a vincoli di forma e di tempo che inducono ad affermare la loro irretrattabilità. Esse, pertanto, al di fuori delle ipotesi di errori materiali o di calcolo – le quali non richiedono un’espressa rettifica, in quanto desumibili ab intrinseco dalla stessa dichiarazione – possono essere emendate e, in buona sostanza, ‘sostituite’ soltanto entro i termini previsti per una valida dichiarazione”. La stessa Corte ha, peraltro, recentemente ribadito che: “il rigoroso regime legale che regola il modo ed il tempo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi non costituisce argomento decisivo al fine di escludere la ripetibilità di imposte versate in base ad una dichiarazione errata, ancorché l’errore non sia immediatamente desumibile dal testo della dichiarazione stessa, dovendosi riconoscere al contribuente – in un sistema improntato ormai, per effetto dell’entrata in vigore dello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000), ai principi della buona fede e della tutela dell’affidamento, ed avuto riguardo al concetto di capacità contributiva, che costituisce uno dei principi fondamentali della Costituzione in materia tributaria – la possibilità di far valere ogni tipo di errore commesso in buona fede al momento della dichiarazione, attraverso la procedura disciplinata dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973” (così, da ultimo, Cass., Sez. V, sent. 8 giugno 2007, n. 13484, ed in senso conforme già Sez. V, sentenza 10 settembre 2001, n. 11545 e, SS.UU., sent. 25 ottobre 2002, n. 15063). Dovendo coniugare i due citati filoni interpretativi si giunge alla conclusione che al contribuente non è consentito presentare una dichiarazione correttiva con esito a sé favorevole oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, ma lo stesso può, invece, recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso, attraverso un’istanza di rimborso presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il che non è senza conseguenze dal punto di vista procedurale e sostanziale, poiché, stando alla previsione dell’art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, per i crediti derivanti dall’attività di liquidazione delle dichiarazioni il rimborso deve essere effettuato d’ufficio, mentre il rimborso di cui al precedente articolo 38 del citato D.P.R. n. 602, presuppone un’apposita istanza, da presentare entro un preciso termine previsto a pena di decadenza, e richiede che sia il contribuente a dar prova delle circostanze che legittimano la ripetizione di quanto versato in eccesso (in tal senso si è espressa la Cassazione, Sez. V, sentenza 20 dicembre 2002, n. 18163). Occorre, infine, individuare il momento da cui decorre il termine decadenziale fissato dal più volte richiamato art. 38; anche sotto tale aspetto soccorre l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui: “il principio affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 8199 del 17 aprile/29 agosto 1997 e n. 8606 del 23 maggio 1996) secondo cui è dal momento del pagamento del saldo d’imposta che inizia a decorrere il termine di rimborso di tributi non dovuti si riferisce, come esplicitamente chiarito, ai casi di eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva. L’acconto d’imposta in tali casi deve ritenersi versato in forza di un titolo ancora precario e provvisorio, sicché solo dalla chiusura del periodo d’imposta il contribuente può avere conoscenza dell’importo esatto da versare. Allorché, invece, l’obbligazione tributaria sia inesistente sin dal momento del versamento, avvenuto per errore materiale, duplicazione d’imposta o originaria inesistenza totale o parziale della pretesa impositiva, è dalla data del versamento stesso, anche se avvenuto a titolo di acconto, che inizia a decorrere il termine entro cui va proposta l’istanza di rimborso, come espressamente disposto dall’art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973” (Così Cass., Sez. V, 7 luglio 2000, n. 9156, ed in senso conforme sentenze: 10 gennaio 2004, n. 198, 20 settembre 2005, n. 18522, 15 settembre 2006, n. 20057e da ultimo 20 dicembre 2007, n. 26863). Pertanto, al fine di individuare il dies a quo da cui inizia a decorrere il termine previsto a pena di decadenza per presentare istanza di rimborso occorre stabilire se l’obbligazione tributaria esisteva o meno al momento del pagamento. Nel caso in cui il pagamento è stato effettuato in totale assenza del presupposto, il termine inizia a decorrere dalla data del pagamento stesso, mentre, nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo. In conclusione, ad integrazione dei chiarimenti già forniti, laddove non sia possibile (cfr. risoluzione 30 gennaio 2008, n. 25/E) ovvero non sia più possibile per decorrenza dei termini ...(di The Planer)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1047795794630988858-2349630649915043004?l=riflessifiscali.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/feeds/2349630649915043004/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1047795794630988858&amp;postID=2349630649915043004' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2349630649915043004'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1047795794630988858/posts/default/2349630649915043004'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://riflessifiscali.blogspot.com/2008/12/istanza-di-rimborso-e-dichiarazione.html' title='ISTANZA DI RIMBORSO E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA'/><author><name>Mauro Franchi</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
